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BCE: autenticità e idoneità delle banconote in euro

da Alessandro Carli

In ottemperanza a quanto disposto nella Convenzione Monetaria tra San Marino e l’UE resa esecutiva con Decreto Consiliare numero 120 del 2012, il Decreto Delegato numero 175 del 2021 è finalizzato al recepimento:

a) della Decisione 2019/2195 della Banca Centrale Europea del 2019, che modifica la Decisione BCE/2010/14 relativa al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo;

b) del Regolamento (UE) 2015/159 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, che modifica il Regolamento (CE) N.2532/98 sul potere sanzionatorio della Banca centrale europea;

c) della Decisione 2020/2090 della Banca Centrale Europea 2020, che modifica la Decisione BCE/2013/10 relativa a tagli, specifiche, riproduzioni, sostituzione e ritiro delle banconote in euro, e del connesso Indirizzo (UE) della BCE di pari data, che modifica l’Indirizzo BCE/2003/5 relativo all’applicazione dei provvedimenti diretti a contrastare le riproduzioni irregolari di banconote in euro e alla sostituzione e al ritiro di banconote in euro.

LE MODIFICHE INTRODOTTE

Tra le novità segnaliamo la modifica all’Allegato I della Legge del 29 luglio 2013 numero 101: “Per essere classificata come apparecchiatura per la selezione e accettazione delle banconote, un’apparecchiatura deve essere in grado di trattare le banconote in euro e separare le banconote in euro a seconda della loro classificazione senza l’intervento dell’operatore, fatto salvo quanto previsto dagli allegati IIa e IIb. Fatta eccezione per i distributori automatici di monete (CDM), le apparecchiature per la selezione e accettazione delle banconote devono avere il numero necessario di caselle di ricezione e/o altri strumenti per garantire l’affidabile separazione delle banconote in euro trattate”.

Le disposizioni poste in calce alla Tavola 2 sono così modificate: “I dispositivi riservati al personale devono trattare le banconote in mazzette. Un dispositivo che sia stato sottoposto a verifiche e inserito nell’elenco presente sul sito Internet della BCE come dispositivo di introito ed esito del contante (CRM) oppure come dispositivo di cash in (apparato per il deposito del contante) (CIM) o come dispositivo di cash in combinato (CCM) può essere utilizzato, rispettivamente, come dispositivo di introito ed esito del contante ad ausilio dei cassieri (TARM) o come dispositivo di ausilio ai cassieri (TAM). In tal caso, il dispositivo deve essere utilizzato unicamente dal personale dei soggetti che operano con il contante”.

Il comma 2 dell’articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato: “È illecita ogni riproduzione di banconote che il pubblico possa confondere per banconote in euro autentiche”; invece il comma 3 dell’articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato: “Sono considerate ‘irregolari le riproduzioni illecite nonché ogni riproduzione che violi il diritto di autore di BCE, quale, inter alia, quella che influenza negativamente la reputazione delle banconote in euro; le attività aventi ad oggetto le riproduzioni irregolari quali la produzione, il possesso, il trasporto, la diffusione, la vendita, la promozione, l’importazione e l’utilizzo o il tentato utilizzo per effettuare operazioni”.

Il comma 5 dell’articolo 6 della Legge n.101/2013 è così modificato: “Le riproduzioni sono considerate lecite in quanto non sussiste il pericolo di confusione da parte del pubblico con banconote in euro autentiche:

a) riproduzioni su un solo lato di una banconota in euro a condizione che le loro dimensioni siano uguali o superiori al 125% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 75% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 5 e nell’Allegato IV;

b) riproduzioni su entrambi i lati di una banconota in euro, a condizione che le dimensioni delle stesse siano uguali o superiori al 200% sia in lunghezza che in larghezza, ovvero uguali o non superiori al 50% sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle dimensioni della banconota in euro corrispondente, come descritta all’articolo 5 e nell’Allegato IV;

c) riproduzioni di singoli elementi figurativi di una banconota in euro a condizione che tali elementi figurativi non siano raffigurati su uno sfondo rassomigliante a quello di una banconota, come descritta all’articolo 5 e nell’Allegato IV;

d) riproduzioni su un solo lato raffiguranti una parte del fronte o del retro di una banconota in euro a condizione che tale parte sia inferiore ad un terzo dell’originale del fronte o del retro della banconota in euro, come descritta all’art. 5 e nell’Allegato IV;

e) riproduzioni in materiale nettamente diverso dalla carta, che si differenzi in maniera evidente dal materiale usato per le banconote;

f) riproduzioni non tangibili disponibili in formato elettronico su siti web, ovvero tramite strumenti di comunicazione via cavo o senza filo, ovvero tramite qualsiasi altro mezzo che permetta al pubblico di accedere a tali riproduzioni intangibili in luoghi e momenti scelti da loro individualmente, a condizione che la parola “SPECIMEN” (campione), ovvero un suo equivalente in un’altra lingua ufficiale dell’Unione Europea, sia incorporata diagonalmente sulla riproduzione nel carattere Arial o in un analogo carattere.

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