Home Dal giornale Prodotti per i bebè: bonus straordinario

Prodotti per i bebè: bonus straordinario

da Alessandro Carli

Il Decreto Delegato numero 29 del 2024, considerato il perdurante aumento dell’inflazione, disciplina, per l’anno 2024, un intervento straordinario di sostegno in favore dei nuclei familiari richiedenti ed aventi i requisiti. L’intervento straordinario di sostegno consiste nell’erogazione di un bonus da accreditare una tantum sulla SMaC Card di ogni capo famiglia, nella misura e secondo le disposizioni previste dal Decreto. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni, per nucleo familiare si intende il nucleo alla data del 31 dicembre 2023, composto da persone legate da vincoli di coniugio, convivenza more uxorio, unioni civili, parentela, affinità, adozione, tutela, affido, ai sensi delle norme vigenti, o da vincoli affettivi, aventi dimora abituale ed effettiva nella medesima unità abitativa, in possesso di residenza anagrafica come risultante all’anagrafe dei residenti dell’UO Stato Civile Servizi Demografici ed Elettorali, ovvero di permesso di soggiorno.

Non fanno parte del nucleo familiare, avverte il Decreto, “i soggetti a cui è stato concesso il permesso di soggiorno turistico, speciale e per marittimi, nonché, il permesso di soggiorno per motivi di lavoro che prevedono l’obbligo di coabitazione”.

REQUISITI DI ACCESSO

Per usufruire dell’intervento straordinario regolato dal presente decreto delegato devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a) il capo famiglia del nucleo familiare, richiedente il bonus, deve essere residente anagraficamente nel territorio della Repubblica di San Marino. La residenza del capo famiglia deve risultare dall’iscrizione all’anagrafe dei residenti dell’UO Stato Civile, Servizi Demografici ed Elettorali;

b) i componenti del nucleo familiare devono avere presentato la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, qualora tenuti, ai sensi della Legge 166/2013e s.m.;

c) i componenti del nucleo familiare, che nel corso dell’anno 2023, sono stati disoccupati o inoccupati devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro del settore privato, durante i periodi di non occupazione, e non devono aver rifiutato offerte di lavoro. Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i percettori di pensione e gli studenti di età non superiore ai 26 anni.

CONDIZIONE E MISURA DELL’INTERVENTO

L’erogazione del bonus è subordinata alla condizione che il reddito familiare annuo pro-capite corrisponda ad una delle seguenti fasce di reddito:

a) prima fascia: reddito pari o inferiore ad euro 8.100;

b) seconda fascia: reddito compreso tra euro 8.100,01 ed euro 9.300;

c) terza fascia: reddito compreso tra euro 9.300,01 ed euro 10.600.

Il reddito familiare annuo pro-capite è determinato dividendo il reddito lordo complessivo, dell’anno fiscale 2023, del nucleo familiare del richiedente per il numero dei componenti dello stesso nucleo familiare dopo avere apportato però le seguenti deduzioni:

a) interessi passivi di cui al numero 2, dell’Allegato A della Legge n.166/2013;

b) assegni alimentari periodici corrisposti al coniuge di cui al numero 4, dell’Allegato A della Legge n.166/2013; c) le rette per la frequenza di asili nido di cui al numero 6, dell’Allegato A della Legge n.166/2013;

d) l’assistenza nell’ambito familiare a persone permanentemente inferme di cui al numero 8, dell’Allegato A della Legge n.166/2013;

e) il canone di locazione ove il nucleo familiare risiede di cui al numero 9, dell’Allegato A della Legge n.166/2013. I redditi dei dipendenti, dei liberi professionisti e dei titolari delle imprese individuali utilizzati per il calcolo devono essere al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, versati dal contribuente. Ai fini del calcolo del reddito netto familiare pro-capite, gli oneri deducibili sono fra loro cumulabili e possono essere portati in deduzione dal reddito lordo del nucleo familiare. Ai fini della determinazione del reddito familiare annuo pro-capite concorrono tutti i redditi, ovunque prodotti, dei componenti il nucleo familiare, rilevati nella dichiarazione dei redditi ovvero, se non presentata, nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi da pensione, se presenti. Qualora siano presentate dichiarazioni dei redditi integrative, successive alla presentazione della domanda, è onere del capo famiglia presentare la rettifica della domanda del bonus.

L’ammontare del bonus corrisposto ad ogni nucleo familiare è pari ad un importo diverso per ogni fascia di reddito, precisamente: a) per la prima fascia di reddito l’importo del bonus è pari ad euro 300; b) per la seconda fascia di reddito l’importo del bonus è pari ad euro 200; c) per la terza fascia di reddito l’importo del bonus è pari ad euro 100.

Per ogni componente del nucleo familiare di età inferiore ai tre anni e per i nuovi nati nel 2024, l’ammontare del bonus è maggiorato, per ogni fascia di reddito dei seguenti importi: a) la maggiorazione per la prima fascia di reddito è pari ad euro 150;

b) la maggiorazione per la seconda fascia di reddito è pari ad euro 100;

c) la maggiorazione per la terza fascia di reddito è pari ad euro 50.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento