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Vendite a distanza, nuove norme anti-frode IVA dal 1° gennaio

da Daniele Bartolucci

A decorrere dal 1° gennaio 2024 scatteranno le nuove norme per combattere le frodi dell’IVA realizzate nella vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri dell’Unione Europea, sempre più facilitate dalla crescita del commercio elettronico. In base alle disposizioni contenute nel D. Lgs n. 153 del 18 ottobre 2023, infatti, i Prestatori di Servizi di Pagamento-Psp (istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, banche e intermediari finanziari), avranno l’obbligo di conservare la documentazione riportante specifiche informazioni dei beneficiari e dei pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri, e di trasmetterli all’Agenzia delle Entrate, che a sua volta alimenterà il sistema elettronico centrale (Cesop) di informazioni sui pagamenti.  Questa nuova procedura avrà ovviamente riflessi anche sul sistema economico sammarinese, essendo tantissime le imprese che quotidianamente effettuano operazioni di questo tipo, ed è per questo che l’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio ha avviato una nuova iniziativa, rivolta a imprese e professionisti, per chiarire i nuovi adempimenti relativi alle vendite a distanza con particolare riferimento a quelli fra le giurisdizioni sammarinese e italiana.

LE NUOVE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL MERCATO UE

Rientrano nella definizione di servizi di pagamento tutti i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e di eseguire le relative operazioni come disciplinati dall’art. 1, comma 2, lettera hsepties del D. Lgs. N. 385/1193, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prelievi, trasferimenti di fondi, addebiti, bonifici. L’Agenzia delle Entrate a sua volta procederà a trasmetterli al sistema elettronico centrale di informazione dei pagamenti, il Cesop, che ha il compito di elaborare ed analizzare tali dati e mettere le proprie analisi a disposi-zione di Eurofisc, la rete comunitaria di esperti sulle frodi IVA. Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell’Unione Europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo. La localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento è individuata sulla base dei dati identificativi quali l’IBAN del conto di pagamento, il BIC o altri codici identificativi dell’azienda. I nuovi obblighi si applicano soltanto nel caso in cui il prestatore dei servizi di pagamento abbia eseguito più di 25 pagamenti transfrontalieri a favore dello stesso beneficiario nel trimestre civile di riferimento. Il nuovo adempimento, che entrerà in vigore in tutti i Paesi dell’Unione Europea, si propone di contrastare l’evasione d’imposta sul valore aggiunto nel commercio elettronico, il quale se da una parte ha facilitato la vendita transfrontaliera di beni e servizi ai consumatori finali negli Stati membri, dall’altra sì è prestato a comportamenti fraudolenti da parte di alcuni operatori economici che rischiano di compromettere una sana concorrenza tra le imprese. Giova ricordare che, secondo gli accordi di interscambio tra Italia e San Marino, qualora l’operazione di vendita a distanza da operatore sammarinese a privati con consegna a domicilio in territorio italiano superi 28.000 euro annui, occorre che l’operatore sammarinese nomini un proprio rappresentante fiscale in Italia ai fini dell’assolvimento dell’IVA. Tale assunto deve poi essere collegato al cosiddetto pacchetto sul commercio elettronico, varato dall’Unione Europea, e che, sotto determinate condizioni e in caso di utilizzo di un’interfaccia elettronica da parte dell’operatore economico, ha introdotto l’obbligo di intervento della piattaforma che, tramite il proprio rappresentante fiscale, deve effettuare le importazioni dei beni in Italia da San Marino e realizzare la successiva vendita nei confronti dell’acquirente privato.

CHIARIMENTI E SOLUZIONI PER SAN MARINO

È chiaro come tutte queste particolarità debbano essere prese in considerazione con estremo rigore da parte degli operatori economici, al fine di non incorrere in errori o comportamenti che andrebbero non solo a ledere i principi di libera concorrenza del mercato, ma anche a vedersi applicare pesanti sanzioni. Per le imprese sammarinesi la soluzione più semplice e funzionale potrebbe essere l’iscrizione ai regimi OSS-IOSS: il primo è lo Sportello Unico (One Stop Shop) a cui possono registrarsi i venditori online, in cui possono assolvere tutti gli obblighi IVA per le vendite in tutta l’UE; il secondo è invece lo sportello unico per le importazioni (IOSS), per consentire ai venditori non UE di registrarsi facilmente nell’UE ai fini dell’IVA e garantire che l’importo corretto dell’IVA sia trasferito allo Stato membro in cui l’imposta è effettivamente dovuta. Proprio per questo Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino sta organizzando, tramite la propria Academy guidata dalla Dott.ssa Irene Grossi, una serie di nuove attività per il 2024 che vadano a formare e assistere professionisti e operatori economici che effettuano operazioni a distanza da San Marino verso Italia ed Unione Europea. “Continuano anche sul versante degli approfondimenti su questioni fiscali le attività di ASE-CC quale supporto alle imprese che operano a cavallo tra più giurisdizioni”, sottolinea Denis Cecchetti, Direttore Generale dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio di San Marino, “nell’ottica di favorire l’utilizzo più corretto dell’ecosistema normativo, imprenditoriale e professionale sammarinese”.

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