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Tasse frontalieri, credito d’imposta per intero

da Daniele Bartolucci

Il credito d’imposta per i lavoratori frontalieri torna al centro del dibattito, grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna. I giudici, respingendo il ricorso in Appello della Direzione Provinciale delle Entrate di Forlì-Cesena, hanno infatti confermato la sentenza di primo grado numero 129/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Forlì, dando ragione ad una lavoratrice frontaliera che aveva fatto ricorso contro una cartella di pagamento emessa in seguito di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, con cui  le veniva chiesta una maggiore imposta IRPEF rispetto a quanto invece aveva calcolato in sede di dichiarazione dei redditi.

“Questo perché”, spiegano il dott.  Pier Paolo Gori e il Rag.  Danilo Guidi dello Studio Gori di Bellaria-Igea Marina, a cui la signora si è rivolta, “l’Agenzia sosteneva di dover applicare anche ai lavoratori frontalieri l’art. 165 comma 10 del TUIR, secondo cui il credito d’imposta andrebbe di fatto riproporzionato in quanto il reddito estero concorreva parzialmente alla formazione del reddito complessivo per effetto della franchigia. Al contrario, come da noi sostenuto, l’intera imposta rinveniente dalla tassazione estera deve essere considerata credito d’imposta, non dovendosi considerare come reddito la franchigia prevista dall’art. 2, comma 11, L.289/2002: di fatto, il reddito dichiarato al netto di detta franchigia non è un reddito parziale e non va applicato il comma 10 dell’art. 165 del TUIR. Già nel 2019 i giudici di primo grado ci hanno dato ragione ed ora, con la sentenza numero 944/2023 anche i giudici di secondo grado hanno ribadito come vada calcolato correttamente il credito d’imposta per i lavoratori frontalieri, citando a tal proposito la Circolare n. 9/E/2015 della Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate. Siamo fiduciosi della portata di tale arresto giurisprudenziale: con la conferma della sentenza in secondo grado si è venuta a formare infatti una ‘doppia conforme’ ai sensi dell’art. 360 Codice di Procedura Civile, che di fatto fissa la non ricorribilità per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)”.

“Non appena abbiamo avuto notizia della nuova sentenza”, spiega il dott. Fabrizio Cremoni, consulente fiscale di ANIS, “abbiamo preso contatto con lo Studio Gori per analizzarne compiutamente tutti gli elementi, consapevoli della potenziale portata di questa vicenda. A livello giudiziale, come hanno giustamente rilevato i professionisti riminesi, il procedimento potrebbe ancora andare avanti fino al terzo grado di giudizio, per cui non è opportuno al momento fare previsioni. Inoltre, come noto, non sempre i contenziosi si traducono in cambiamenti generali, a meno che non intervengano modifiche a livello superiore. Tuttavia è interessante richiamare alcuni passaggi della sentenza in esame che danno una lettura diversa del comma 10 dell’art. 165, richiamando in primis la Circolare n. 9/2015 a cui l’Agenzia deve attenersi in quanto di emanazione governativa: «… in proposito è opportuno chiarire che la riduzione dell’imposta estera detraibile non riguarda le ipotesi in cui l’ammontare del reddito estero assoggettato a tassazione in Italia non corrisponda al quantum tassato nello Stato estero». Ciò si verifica, come richiamato dalla medesima Circolare, nelle ipotesi di retribuzione convenzionale di cui all’art. 51, comma 8 bis del TUIR e pertanto a parere dei Giudici regionali la limitazione di cui al comma 10 dell’art. 165 trova applicazione in quest’ultima fattispecie, mentre il reddito di lavoro frontaliero è disciplinato dall’art. 51, commi 1-8. Inoltre, i Giudici ritengono la franchigia «una norma agevolativa» esclusivamente prevista per i redditi dei frontalieri e che «non può venire vanificata da una interpretazione non ortodossa della normativa – appunto l’art. 165, comma 10 – apportando nei fatti un danno alla contribuente che si vedrebbe diminuire il credito d’imposta legittimo da utilizzare nella propria dichiarazione». In tal senso, gli elementi di novità emersi dalla sentenza di secondo grado possono stimolare questo tipo di modifiche ed è ciò che ANIS ha intenzione di chiedere alle Segreterie di Stato competenti di sottoporre ai rispettivi interlocutori del Governo italiano, al fine di ottenere un chiarimento ufficiale ed eventualmente di riscrivere la regola in maniera inequivocabile. Il tavolo aperto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la revisione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e San Marino è certamente la sede più opportuna per discutere e predisporre tali modifiche, sia per quanto riguarda la questione del credito d’imposta dei lavoratori frontalieri italiani, sia per quanto riguarda la tassazione dei redditi da pensione di quanti hanno lavorato come frontalieri a San Marino”.

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