Home Dal giornale Dopo 9 anni dalla legge ecco il Decreto per la cogenerazione

Dopo 9 anni dalla legge ecco il Decreto per la cogenerazione

da Daniele Bartolucci

Buone notizie sul fronte dell’economia circolare: è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale l’atteso Decreto Delegato per gli impianti di cogenerazione industriale. Un’attesa lunga oltre 9 anni, visto che la delega era specificata all’articolo 22, comma 2, secondo periodo della Legge 3 aprile 2014 n.48. Ora, con il Decreto Delegato 27 settembre 2023 n.135, si stabiliscono finalmente “le modalità, i limiti ed i requisiti tecnici di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione ad alto rendimento di calore ed energia in ambito industriale, alimentati esclusivamente a gas naturale di rete, al fine di favorire il risparmio energetico, il contenimento delle emissioni di gas climalteranti ed inquinanti, l’uso efficiente dell’energia ed il rispetto di elevati standard acustici”.

Vediamo quindi le caratteristiche degli impianti di cogenerazione (foto: https://www.spinergy.it/servizi/cogenerazione/) per la qualifica CAR, ovvero “Cogenerazione ad Alto Rendimento” (art. 3). “Possono essere autorizzati ed ottenere la qualifica CAR gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i requisiti tecnici di seguito indicati: a) capacità di generazione non superiore a 6 MWe, riferita complessivamente a tutte le unità di cogenerazione dell’impianto, realizzate in corrispondenza di un’utenza di consumo; b) utilizzo di una sola delle seguenti tecnologie: 1) motore a combustione interna; 2) turbine (micro turbine o turbine a gas con recupero di calore); c) risparmio di energia primaria, calcolato in conformità all’Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48, almeno pari al 10 per cento per le unità di cogenerazione con capacità di generazione pari o superiore a 1 MWe; d) risparmio di energia primaria maggiore di zero per le unità di piccola cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe e di micro generazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe”. Per quanto riguarda i requisiti tecnici di progettazione (art. 4), viene specificato che “l’energia elettrica prodotta dall’unità di cogenerazione è considerata energia elettrica cogenerativa solo ove l’unità presenta un rendimento globale almeno pari al 75 per cento”. Inoltre “la progettazione dell’unità di cogenerazione, oltre ad essere dimensionata sulla base del calore utile richiesto dal sito di consumo, deve essere commisurata, per la quota di produzione di energia elettrica, alle esigenze di autoconsumo del sito stesso. È necessario fornire un’analisi esaustiva dei carichi per assicurare che il dimensionamento dell’unità di cogenerazione consenta un funzionamento il più costante possibile nel tempo a pieno carico, dichiarando inoltre il consumo previsionale medio mensile per il primo anno. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, l’immissione di energia elettrica in rete e la dissipazione termica devono essere limitate per quanto possibile tecnicamente e circoscritte a casi straordinari, ossia quelli relativi ad un funzionamento diverso da quanto approvato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di seguito al parere preventivo di AASS”. Infine, “un eventuale lieve sovradimensionamento del cogeneratore rispetto ai carichi elettrici medi mensili può essere autorizzato in deroga a quanto previsto dal comma 2, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 9, comma 3”. Resta inteso che “gli aspetti tecnici di progettazione e gestione di cui al comma 2 devono espressamente essere autorizzati dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia”. Anche perché “l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli impianti CAR è rilasciata dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, esclusivamente per gli impianti che rispettino le caratteristiche ed i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 ed i limiti di cui all’articolo 5, previo parere vincolante dell’AASS”.        

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