Interventi a favore delle imprese energivore, tariffe sociali per utenti domestici ma anche rateizzazione delle fatture del servizio gas naturale con competenza dicembre 2022 – giugno 2023: anche su questi punti è intervenuto il Decreto Delegato numero 93 del 2023.
ART. 1: RATEIZZAZIONE DELLE FATTURE DEL SERVIZIO GAS NATURALE CON COMPETENZA DICEMBRE 2022 – GIUGNO 2023
Gli utenti del servizio gas naturale ad uso civile e tecnologico secondario possono richiedere, con riferimento alle fatture con competenza dicembre 2022 – giugno 2023, la rateizzazione del pagamento delle stesse mediante apposita istanza scritta da depositarsi presso l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (di seguito brevemente AASS) secondo le modalità definite ai sensi del comma 1, dell’articolo 7 del presente decreto delegato. Il piano di rateizzazione dovrà essere richiesto dall’utente entro e non oltre sessanta giorni dalla data di scadenza indicata nella singola fattura per la quale si richiede l’intervento. Tale piano di rateizzazione deve avere una durata non superiore a sei mesi, fatta salva la facoltà per l’utente di saldare in anticipo per intero o per quota parte l’importo dovuto. A tali piani di rateizzazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
ART. 2: RATEIZZAZIONE DELLE UTENZE IN ASSENZA DELL’APPLICAZIONE INDENNITÀ DI MORA
L’AASS concede agli utenti dei servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale, di energia elettrica e servizio idrico integrato, piani di rateizzazione del pagamento delle fatture scadute sino al sessantesimo giorno corrente di ritardo, a condizione che:
a) l’utente persona fisica sia percettore nell’anno precedente di un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore a euro 8.500,00;
b) se trattasi di persona fisica non rientrante nella casistica di cui alla lettera a), l’utente deve ricadere in una o più delle seguenti casistiche: i. essere in stato di disoccupazione o mobilità o comunque aver cessato il lavoro per cause allo stesso non imputabili; ii. essere in Cassa Integrazione Guadagni da almeno trenta giorni oppure non percepire il pagamento completo dello stipendio. In quest’ultimo caso il soggetto beneficiario deve necessariamente allegare nel modulo di richiesta la certificazione di apposita Commissione Conciliativa; iii. aver subito un lutto negli ultimi dodici mesi di un componente del proprio stato di famiglia avente capacità reddituale o insorgenza di condizioni di non autosufficienza di un componente del proprio stato di famiglia con percepimento di apposito assegno di accompagnamento ai sensi della Legge 13 novembre 1991 n.138 e successive modifiche;
c) l’utente operatore economico dimostri di aver subito, tra i due anni fiscali antecedenti alla presentazione della domanda una riduzione del fatturato pari o superiore al 15% ed un aumento dei costi pari o superiore al 25%. Per l’anno 2023 la riduzione del fatturato e l’aumento dei costi alle medesime percentuali dell’anno 2022 saranno rapportati alla media degli anni 2019 e 2021.
A tali piani di rateizzazione non si applicano le indennità di mora previste dall’articolo 3 del Decreto 15 marzo 1999 n.32, dall’articolo 7 del Decreto Delegato 10 marzo 2008 n.43 e dall’articolo 20 del Regolamento 22 gennaio 2019 n.1, fintanto che tale piano sia rispettato. Il mancato pagamento alla scadenza delle rate concordate comporterà l’immediata sospensione del piano di rateizzazione, l’iscrizione a ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche e l’applicazione della relativa indennità di mora. 3. Nei piani di rateizzazione definiti ai sensi del presente decreto delegato nel corso del 2023, potranno essere inseriti anche quelli già concordati con l’AASS a partire dall’1 gennaio 2023.
ART. 3: REQUISITI DI ACCESSO ED ESCLUSIONI
Per usufruire degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, oltre alle disposizioni previste nei singoli articoli, sia per gli utenti domestici sia per gli utenti non domestici, sono requisiti di accesso:
a) l’assenza di procedure concorsuali o di liquidazione ovvero procedure equivalenti;
b) l’assenza di procedure esecutive del Dipartimento Esattoria di Banca Centrale di San Marino a norma del Titolo II della Legge n.70/2004 e successive modifiche per il recupero di crediti verso tutto il Settore Pubblico Allargato, i quali non siano oggetto di contenzioso ed accordo già formalizzato e puntualmente rispettato;
c) per i soli utenti non domestici la licenza di esercizio attiva (per i liberi professionisti è, invece, necessario lo svolgimento della professione alla data di presentazione dell’istanza).
Gli utenti devono altresì essere in regola con il pagamento di tutte le fatture emesse precedentemente nel corso dell’anno precedente alla richiesta o con le rate previste in piani di rientro ed in piani di dilazione già concordati con l’AASS.
Dagli interventi di cui agli articoli 1 e 2 sono esclusi: a) gli Enti Pubblici e le Società partecipate dallo Stato; b) gli intermediari bancari, finanziari e assicurativi e le relative società partecipate; c) le società di partecipazione non finanziaria.
ART. 4: TARIFFE SOCIALI PER UTENTI DOMESTICI
L’AASS deve presentare all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia, entro e non oltre il 30 settembre 2023 apposita richiesta di istituzione di tariffe sociali dedicate ai soli utenti domestici aventi un reddito familiare pro-capite annuo imponibile pari o inferiore ad euro 8.500,00. AASS dovrà presentare all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia richiesta di aggiornamento periodico di tali tariffe. Le tariffe proposte dovranno garantire costi ridotti per i servizi di fornitura e distribuzione di gas naturale, di energia elettrica e servizio idrico integrato. Per usufruire degli interventi di cui al comma 1, inoltre, i membri del medesimo stato di famiglia non occupati e che non siano studenti o pensionati, devono risultare iscritti alle liste di avviamento al lavoro durante i periodi di non occupazione ed aver mantenuto un comportamento proattivo alla ricerca di lavoro e non aver rifiutato offerte di lavoro nel corso dell’anno solare precedente al deposito dell’istanza e per tutta la durata dell’intervento, pena la decadenza dei benefici concessi. Le tariffe di cui al comma 1 sono applicate per la durata di un anno solare, a far data dall’accettazione scritta dell’istanza di applicazione di una singola o più tariffe sociali, avanzata dall’utente, da parte di AASS, previo riscontro positivo dei controlli di cui all’articolo 7. Tale istanza deve essere depositata presso AASS secondo le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 7.
ART. 5: INCENTIVO AL CONSUMO EFFETTIVO RESPONSABILE PER GLI UTENTI DOMESTICI
Agli utenti domestici che hanno ridotto almeno del 20% i consumi effettivi di gas naturale e/o di energia elettrica nel periodo di competenza 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023, rispetto al periodo di competenza 1 ottobre 2021 – 31 marzo 2022, viene concessa una riduzione pari al 10% della componente energia sui consumi effettivi di competenza 1 ottobre 2022 – 31 marzo 2023 da riconoscere come credito nella prima fatturazione utile, ad eccezione delle utenze per cui sia stata rilevata una riduzione dei consumi superiore al 50%.
L’intervento di cui al comma 1 non si applica ai contratti di fornitura attivati, cessati nonché oggetto di subentro o voltura successivamente alla data del 1 ottobre 2022.
ART. 6: INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE
Gli utenti con tariffa usi diversi del servizio elettrico alimentati in media tensione che abbiano registrato nel corso dell’anno 2022 consumi superiori ad 1GWh hanno diritto ad una riduzione della tariffa della materia prima di 0,005€/kWh per il periodo di competenza 1 aprile 2023 – 30 giugno 2023. Gli utenti del servizio gas naturale tecnologico primario hanno diritto ad una riduzione della tariffa della materia prima pari a 0,2€/Sm3 per il periodo di competenza aprile 2023 – giugno 2023.