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Rifiuti pericolosi, adesione alla Convezione di Basilea

da Redazione

Controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e la loro eliminazione: la Repubblica di San Marino, attraverso il Decreto Consiliare numero 71 del 2023, ha dato “piena ed intera esecuzione alla Convenzione di Basilea”.

Rimandando il lettore al testo integrale, scaricabile in formato pdf dal portale del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcuni articoli a partire dal numero 6, quello dedicato ai “Movimenti oltre frontiera fra le Parti”. Lo Stato di esportazione notifica per scritto, per il tramite dell’autorità competente dello Stato di esportazione, all’autorità competente degli Stati interessati ogni previsto movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure esige che il produttore o l’esportatore lo faccia. Dette notifiche devono contenere le dichiarazioni e le informazioni specificate nell’allegato V-A, redatte in una lingua che possa essere accettata dallo Stato di importazione. A ciascuno degli Stati interessati sarà inviata una sola notifica. Lo Stato di importazione conferma per scritto a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta, e nel contempo consente al movimento con o senza riserva, oppure nega l’autorizzazione a procedere al movimento, oppure chiede un complemento d’informazione. Una copia della risposta definitiva dello Stato di importazione è inviata alle autorità competenti degli Stati interessati che sono Parte. Lo Stato di esportazione autorizza il produttore o l’esportatore ad iniziare il movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta che:

a) l’autore della notifica ha ricevuto il consenso scritto dello Stato di importazione, e che

b) l’autore della notifica ha ricevuto dallo Stato di importazione la conferma dell’esistenza di un contratto, stipulato fra l’esportatore e l’eliminatore, sulla gestione ecologicamente razionale dei rifiuti in questione. Ciascuno Stato di transito che è Parte conferma immediatamente a chi ha inviato la notifica di averla ricevuta. In seguito, entro un termine di 60 giorni, può comunicare, mediante una risposta scritta indirizzata a chi ha inviato la notifica, se consente al movimento con o senza riserva, oppure se nega l’autorizzazione a procedere al movimento, oppure se chiede un complemento d’informazione. Lo Stato di esportazione autorizza l’inizio del movimento oltre frontiera soltanto dopo aver ricevuto la conferma scritta dello Stato di transito. Tuttavia, se in qualsiasi momento una Parte decide di non chiedere un consenso preventivo scritto, sia in generale sia in condizioni particolari, per quanto concerne i movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, oppure se modifica le sue prescrizioni in merito, essa informa immediatamente le altre Parti della sua decisione conformemente alle disposizioni dell’articolo 13. In quest’ultimo caso, se lo Stato d’esportazione non riceve alcuna risposta entro il termine di 60 giorni a contare dalla ricezione della notifica fatta dallo Stato di transito, può permettere che l’esportazione in questione avvenga attraverso lo Stato di transito.

L’Art. 8 invece tratta l’obbligo di reimportare. Se un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti per il quale gli Stati interessati abbiano dato il consenso con riserva delle disposizioni della presente Convenzione non può essere portato a termine conformemente alle clausole del contratto, lo Stato di esportazione provvede affinché l’esportatore riporti tali rifiuti nello Stato di esportazione, a meno che non sia possibile prendere altri provvedimenti per eliminare i rifiuti secondo metodi ecologicamente razionali entro un termine di 90 giorni dal momento in cui lo Stato interessato ha informato lo Stato di esportazione e la Segreteria oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, la reimportazione di tali rifiuti nello Stato di esportazione non sarà né negata, né ritardata, né impedita dallo Stato di esportazione e da ogni Parte di transito.

L’Art. 12 affronta le “Consultazioni sulle questioni di responsabilità”: le Parti cooperano all’adozione, il più presto possibile, di un protocollo che definisca le procedure appropriate in materia di responsabilità e di indennizzo in caso di danni derivanti da un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

Infine le questioni finanziarie (art. 14). Le Parti convengono di istituire, in funzione delle esigenze particolari delle differenti regioni e sottoregioni, centri regionali o sottoregionali di formazione e di trasferimento di tecnologie per la gestione dei rifiuti pericolosi e di altri rifiuti e per la riduzione della loro produzione. Le Parti decideranno i meccanismi appropriati per il finanziamento volontario. Le Parti considereranno l’istituzione di un fondo rinnovabile per prestare aiuto, a titolo provvisorio, in casi di emergenza al fine di limitare al minimo i danni derivanti da incidenti capitati durante un movimento oltre frontiera o durante l’eliminazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti.

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