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Debito, come cambia l’emissione dei titoli

da Alessandro Carli

Tra le proposte più attese della prossima seduta del Consiglio Grande e Generale ci saranno anche le “Disposizioni in materia di emissioni di titoli della Repubblica di San Marino”. Un intervento strettamente legato, quindi, alla gestione del debito pubblico che, come noto, si è aperto proprio di recente ai mercati internazionali. Un tema legato, a sua volta, ad un altro provvedimento in discussione in questa stessa seduta del Consiglio, che si è aperta lunedì 17 ottobre, ovvero la seconda lettura del secondo assestamento di Bilancio.

LA RELAZIONE

Le “linee” del PdL si trovano nella relazione della Segreteria di Stato Finanze e Bilancio: “Nell’ambito della migliore funzionalità per la gestione del debito pubblico, con particolare riferimento alle emissioni di titoli, è stata predisposta una normativa che da una parte conserva le competenze politiche connesse ai vincoli annuali di emissione e dall’altra inserisce delle nuove prassi tecniche per semplificare l’iter amministrativo di emissione di titoli del debito pubblico, così da rendere il processo”, viene sottolineato, “più efficiente e rispondente al le tempistiche richieste dai mercati finanziari internazionali”.

L’ARTICOLATO

L’emissione dei titoli del Monte Titano (durata sino a 50 anni) “è consentita (…) a copertura del disavanzo esistente tra il totale delle spese e delle entrate previste a bilancio nel corso dell’esercizio di competenza, ovvero per estinguere mutui o prestiti precedentemente contratti o emessi, per un importo pari ai mutui o prestiti da rifinanziare, maggiorato di tutti i pagamento una tantum connessi all’anticipata estinzione dei mutui o prestiti e delle operazioni in strumenti finanziari derivati eventualmente sugli stessi concluse”, ovvero “per finanziare investimenti infrastrutturali”, nonché “per ulteriori opere e progetti a interesse pubblico” ma anche per “interventi di rafforzamento finanziario delle posizioni di liquidità dello Stato”.

Con l’articolo 4, viene invece proposta la possibilità di definire le caratteristiche di ogni singola emissione di debito pubblico tramite Regolamenti del Congresso di Stato, che costituiranno di fatto il regolamento di ciascuna emissione. Con questa modifica, l’iter di emissione di titoli, trattandosi di una pratica tecnico-amministrativa, diviene decisamente più rapido, così da consentire al Congresso di Stato di intervenire in tempi brevi qualora si presentassero eventuali condizioni di mercato favorevoli. Inoltre, nello stesso articolo, si propone una definizione delle singole caratteristiche dei titoli, che dovranno poi essere rispettate da ciascun Regolamento di emissione.

Con l’articolo 5 viene proposta la costituzione di un fondo (un conto dedicato) per l’ammortamento del debito pubblico, che dovrà essere mantenuto presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Le risorse depositate nel suddetto fondo, non potranno essere destinate ad altro utilizzo, fatta salva specifica disposizione normativa approvata dal Consiglio Grande e Generale, che comunque dovrà prevedere le modalità e i tempi per il ripristino dello stesso.

Viene poi introdotta la possibilità di stabilire, tramite uno specifico allegato alla Convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria, le condizioni per la remunerazione delle risorse depositate nel fondo. Come noto, in particolar modo per quanto riguarda le emissioni di titoli del debito pubblico sui mercati internazionali, vi sono numerosi documenti e atti in cui può essere richiesta la giurisdizione di una corte straniera.

Essendo la Repubblica di San Marino uno Stato entrato di recente sui mercati internazionali e che ancora non ha istituito una propria borsa valori, viene proposta l’introduzione dell’articolo 6, così da prevedere normativamente la possibilità di individuare una giurisdizione straniera quando la Repubblica non è nelle condizioni di imporre la propria.

Successivamente ci sono tre articoli in materia di gestione, quotazione e collocamento dei titoli del debito pubblico, in cui si propone di introdurre la possibilità di ricorrere anche ai mercati internazionali regolamentati, dato che al momento nessuna norma ordinaria lo prevede. Con l’articolo 12, infine, viene introdotta la possibilità di concludere operazioni con strumenti finanziari derivati connesse alle emissioni di titoli del debito, utile in particolar modo alla copertura del rischio di tasso che si affronta con emissioni a tasso variabile.


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