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Concessione edilizia in sanatoria straordinaria

da Alessandro Carli

“Il termine previsto per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui all’articolo 33, comma 1, della Legge 7 agosto 2017 n.94 come prorogato dal comma 1 dell’articolo 37 della Legge 22 dicembre 2021 n.207, è prorogato al 31 marzo 2023”. È uno dei punti del Decreto-Legge nr. 134 del 2022. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all’articolo 33, comma 4, della Legge n.94/2017 come prorogato dal comma 2 dell’articolo 37 della Legge n.207/2021, è prorogato al 30 novembre 2023. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1 bis dell’articolo 3 del Decreto Delegato 29 aprile 2019 n.70, come prorogato dal comma 3 dell’articolo 10, del Decreto-Legge 16 giugno 2021 n.107, e come ulteriormente prorogato dall’articolo 37, comma 3 della Legge n.207/2021, è prorogato al 31 marzo 2023. Qualora l’importo della sanzione e del contributo di concessione siano di importo complessivo sino ad euro 5.000 il termine previsto per il versamento del 50% dell’importo della sanzione e del contributo di concessione previsto al comma 8 dell’articolo 33 della Legge n.94/2017, come sostituito dal comma 4 bis dell’Articolo Unico del Decreto – Legge 30 gennaio 2020 n.14, e prorogato dal comma 4 dell’articolo 10 del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107, resta fissato al 30 settembre 2022.

Le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria presentate dal 1° ottobre 2022 devono essere corredate, all’atto della presentazione della domanda, di ricevuta di pagamento di un importo pari all’intera sanzione calcolato ai sensi dell’Allegato “F” della Legge n. 94/2017 e ricevuta dell’intero importo di pagamento del contributo di concessione calcolato ai sensi della delibera n. 1 della seduta della Commissione Urbanistica del 31 luglio 2000.

Il comma 8 bis, dell’articolo 33 della Legge n.94/2017 come sostituito dal comma 5 dell’articolo 10 del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 e ulteriormente sostituito dal comma 5, dell’articolo 37 della Legge n.207/2021, è così sostituito: “8 bis. Qualora l’importo della sanzione e del contributo di concessione siano superiori alla somma complessiva di euro 5.000 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto già specificato dall’articolo 37, comma 5 della Legge n.207/2021, ovvero:

– 50% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria entro il 30 settembre 2022;

– 25% entro il 30 novembre 2022;

– 25% entro il 31 gennaio 2023.

Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° ottobre 2022 al 30 novembre 2022 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

– 50% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria;

– 25% entro il 30 novembre 2022;

– 25% entro il 31 gennaio 2023.

Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° dicembre 2022 sino al 31 gennaio 2023 è ammessa una dilazione del pagamento secondo quanto di seguito specificato:

– 75% dell’importo alla presentazione della domanda di sanatoria straordinaria;

– 25% entro il 31 gennaio 2023. Per la domanda di sanatoria straordinaria presentata dal 1° febbraio 2023 è richiesto il pagamento dell’intero importo all’atto di consegna della domanda.

Per le pratiche già presentate ai sensi dei commi 10 bis e 10 ter dell’articolo 33 della Legge n.94/2017 come introdotti dal comma 3, dell’articolo 3, del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133, da completarsi in conformità alla predetta normativa, le ricevute di pagamento dell’importo pari al 50% della sanzione e del contributo di concessione sono allegate e presentate unitamente alla documentazione di cui al comma 4 dell’articolo 33 della Legge n.94/2017 e successive modifiche entro il 30 settembre 2022. Le domande di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, in relazione alle quali non sia rispettato il termine fissato al 30 settembre 2022, devono essere nuovamente presentate, nel rispetto del termine previsto al comma 1 (31 marzo 2023). Il termine per la presentazione della domanda di concessione edilizia in sanatoria straordinaria, di cui al comma 1 dell’articolo 33-bis, della Legge n.94/2017, introdotto con l’articolo 4 del Decreto Delegato 7 agosto 2020 n.133, è prorogato al 31 dicembre 2024.

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