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Promozione e disciplina del volontariato di protezione civile

da Redazione

Il Regolamento numero 12 del 2022, in applicazione del Decreto Delegato 28 gennaio 2021 n.9, “Promozione e disciplina del Volontariato di Protezione Civile”, reca disposizioni relative:

a) alle modalità di gestione dell’Elenco del volontariato di protezione civile, di cui all’articolo 9 del Decreto Delegato n.9/2021;

b) alle procedure di impiego e di attivazione del volontariato;

c) alle modalità di rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi e dell’equivalente degli emolumenti corrisposti dai datori di lavoro ai propri dipendenti, impiegati quali volontari di protezione civile come previsto all’articolo 25 del Decreto Delegato n.9/2021;

d) ai criteri e modalità di rimborso delle spese sostenute dal volontariato ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Delegato n.9/2021.

VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Al fine di diventare formalmente volontari di protezione civile, come previsto dall’articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato n.9/2021, è necessaria l’adesione ad una associazione di volontariato o ai Gruppi dei Castelli. Le altre modalità di partecipazione sono indicate all’articolo 1, comma 4, lettere b) e c) del Decreto Delegato n.9/2021; la modalità indicata alla lettera c) risponde ad un’esigenza di carattere secondario, in quanto riferibile a prestazioni a carattere occasionale o sporadico nelle quali possono essere impiegati volontari “occasionali” su richiesta del Capo della Protezione Civile, per funzioni di supporto e per necessità di natura straordinaria in termini di risorse umane o competenze specifiche. L’elenco dei volontari “occasionali” di cui al precedente comma è tenuto ed aggiornato periodicamente dal Servizio Protezione Civile (di seguito, brevemente, SPC). Ai sensi dell’articolo 3, comma 4 del Decreto Delegato n.9/2021, i volontari si suddividono in volontari operativi e volontari ausiliari. Sono definiti “volontari operativi” tutte le persone fisiche dell’associazione o del Gruppo che hanno ottenuto l’attestato di partecipazione al corso base per volontari di protezione civile e che dichiarano la propria disponibilità a svolgere compiti operativi nell’ambito di missioni di protezione civile. Sono definiti “volontari ausiliari” coloro che, in attesa del corso formativo, possono svolgere esclusivamente funzioni di supporto.

PROTEZIONE CIVILE DEI CASTELLI

L’ammissione ai Gruppi dei Castelli, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Delegato n.9/2021, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell’aspirante volontario, sulla base della modulistica approntata dal SPC. Alla domanda d’iscrizione dovrà essere allegato, tra l’altro, un certificato medico rilasciato dall’ISS, attestante la condizione di idoneità fisica. Qualora le adesioni ai singoli Castelli raggiungano numeri esigui, ai sensi dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Delegato n.9/2021, possono essere costituiti uno o più Gruppi che accorpano volontari di Castelli diversi, coordinati da un’unica figura ai sensi dell’articolo 5, comma 7 del Decreto Delegato n.9/2021. Il numero di volontari necessari alla costituzione del Gruppo del Castello in forma autonoma, verrà valutato dal Capo della Protezione Civile sentito il Coordinamento per la Protezione Civile, anche sulla base del numero di volontari operativi.

TESSERINO IDENTIFICATIVO DEL VOLONTARIO

Ai volontari iscritti nell’Elenco sarà assegnato un numero di iscrizione progressivo che verrà riportato su apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal SPC. Il tesserino del volontario di protezione civile è un documento personale di riconoscimento utilizzabile in tutte le attività di protezione civile per le quali si venga attivati o si è ricevuto specifico mandato dal Capo della Protezione Civile. Il tesserino di riconoscimento deve essere custodito con cura e presentato per l’identificazione personale in occasione di attivazione per emergenze, esercitazioni ed eventi formativi.

ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI: CRITERI GENERALI

Come previsto all’articolo 25, comma 3 del Decreto Delegato n.9/2021, ai volontari aderenti alle Associazioni ed ai Gruppi iscritti nell’Elenco in caso di impiego in attività di protezione civile vengono garantiti:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) il rimborso della somma equivalente al mancato guadagno giornaliero dei lavoratori autonomi;

d) la copertura assicurativa secondo le modalità previste nell’articolo 22 del Decreto Delegato n.9/2021. Ai volontari impegnati in attività di soccorso ed assistenza in occasione degli eventi calamitosi e attivati su richiesta del Capo del SPC vengono garantite le suddette disposizioni esclusivamente per il periodo di effettivo impiego non superiore a giorni 15 (quindici) continuativi e fino a giorni 45 (quarantacinque) nell’anno. Per attività di addestramento, simulazione e di formazione teorico-pratica che principalmente sono svolte al di fuori dell’orario di lavoro ed in giorni festivi, in via straordinaria e per particolari moduli organizzativi, ai volontari impiegati si applicano i benefici di cui sopra per un periodo non superiore a giorni 3 (tre) continuativi e fino a giorni 10 (dieci) nell’anno.

Pertanto, a tutte le attività di formazione, aggiornamento e alle attività per le quali sia possibile una programmazione con turnazione specifica, i volontari parteciperanno per quanto possibile al di fuori dell’orario di lavoro; a tal fine, il SPC insieme ai soggetti interessati promuoverà ove non previste forme di flessibilità e turnazioni orarie che consentano più facilmente l’utilizzo dei volontari come indicato all’articolo 25 comma 10 del Decreto Delegato n.9/2021.

RIMBORSI RELATIVI ALL’ATTIVAZIONE DEI VOLONTARI DURANTE L’ORARIO DI LAVORO

Il Volontario, se lavoratore dipendente, è tenuto a fornire al proprio datore di lavoro la richiesta di attivazione (completa della parte compilata dall’Unione) entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della stessa e, al termine dell’attività, l’attestato di partecipazione rilasciato dal SPC, per conferma del servizio prestato e delle ore/giornate di intervento. È facoltà del singolo volontario rinunciare agli emolumenti ad esso spettanti, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del Decreto Delegato n.9/2021 da esplicitare sull’attestato di attivazione (nella apposita sezione) prima che venga consegnato al datore di lavoro. Per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato, in servizio presso Unità o Articolazioni Organizzative in cui sia in uso l’applicativo PASS, l’assenza dall’orario di servizio è inserita dallo stesso volontario all’interno dell’applicativo utilizzando il giustificativo “Permessi speciali – Permesso Retribuito Volontari Protezione Civile” o, qualora si rinunci agli emolumenti, scegliendo la voce “Permessi non retribuiti – Permesso non retribuito Volontari Protezione Civile”; nel campo obbligatorio “Note” sono indicati i contenuti dell’attivazione del volontario stabilite al comma 1 dell’articolo 9.

Il regolamento integrale è scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.

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