All’interno del Decreto – Legge numero 72 del 2022, che oltre a stabilire la fine dello stato di emergenza e a sottolineare che le mascherine non sono più obbligatorie ma “vivamente consigliate”, trovano spazio anche una serie di importanti disposizioni economiche.
LAVORO DAL DOMICILIO NEL PRIVATO
Sino al 1° giugno 2022 si attuano per il settore privato, laddove tecnicamente possibile, le modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche ed all’Ufficio Attività di Controllo. Le attività economiche che optano per il “lavoro dal domicilio”, unicamente per quei lavoratori per i quali sulla base dell’organizzazione aziendale si è optato per tale modalità, non potranno beneficiare dell’Indennità di Cassa Integrazione Guadagni in base alle normative vigenti. La data di avvio delle modalità di lavoro agile per il settore privato, così come regolato dalla Legge nr. 202 del 2020, è posticipata al 1° giugno 2022. Gli accordi di “lavoro dal domicilio” stipulati ai sensi dell’art. 6 del DL122/2020 nonché quelli stipulati ai sensi del DL 72/2022, devono essere trasformati in accordi di lavoro agile entro il 1° giugno 2022, salvo precedente disdetta dell’accordo. Dopo tale periodo cessano i loro effetti.
CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE
Le prove dei concorsi e delle selezioni, nel caso di candidati sottoposti a quarantena, anche fiduciaria, o in isolamento domiciliare o impegnati nell’assistenza di minore possono tenersi con l’esaminato in collegamento da remoto. L’Unità Organizzativa (UO) od organo amministrativo competente definisce nel bando o mediante distinto atto le modalità di svolgimento da remoto delle prove. I Commissari delle Commissioni Giudicatrici o di Valutazione residenti in territorio che si trovino nelle condizioni di cui sopra partecipano alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto. I Commissari residenti fuori territorio sammarinese, possono, anche a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui sopra, partecipare alle operazioni concorsuali e selettive in collegamento da remoto. Nel caso in cui vi siano più di tre candidati nelle condizioni di cui sopra, le prove scritte e pratiche del concorso sono differite. Nel caso di cui al precedente periodo, non si applicano, in relazione alla fissazione delle nuove date per l’espletamento delle prove, i termini minimi di preavviso previsti dalle pertinenti norme della Legge 107/2009 e successive modifiche e dal DD 106/2012 e s. m.
REQUISITO ESATTORIALE: MODIFICA DEI TERMINI
Ai fini del possesso del requisito richiesto dall’articolo 1, comma 9, lettera e) e lettera iiii), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e dall’articolo 6, comma 1, lettera h), della Legge 31 marzo 2014 n.40, di cui all’articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104 e successive modifiche, stante quanto indicato all’articolo 12 della Legge 8 agosto 2018 n.104, e considerato lo stato pandemico legato al COVID-19, è stabilito che si ritiene soddisfatto il requisito esattoriale anche nel caso di azioni esecutive ad opera del Servizio di Esattoria, a condizione che le pendenze complessive del soggetto non superino 10.000 euro. Di conseguenza il Servizio di Esattoria certifica il possesso del requisito esattoriale anche in caso di pendenze del soggetto, a condizione che queste non siano superiori a tale importo. Fino al 31 dicembre 2022 il mancato soddisfacimento dei requisiti occupazionali previsti dal Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, non comporta la decadenza dei benefici di cui all’articolo 21, comma 1, lettera b) del Decreto Delegato n.72/2018 e successive modifiche.