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Avvelenamento cani, l’intervento di Palazzo Pubblico

da Alessandro Carli

Gli ultimi episodi di veneficio nei confronti dei cani, animali da affezione, manifestatesi in zona Monte Cerreto, hanno “toccato” anche Palazzo Pubblico. Il PDCS ha esortato “a non chiudere gli occhi di fronte a determinate dinamiche che, oltre procurare danni morali alle famiglie detentrici degli amici a quattro zampe, mettono a repentaglio la sicurezza e la salubrità delle aree interessate frequentate queste, non solo da possessori di cani, ma anche da famiglie con bambini, turisti e scuole che svolgono attività extrascolastica”.

L’APAS raccomanda “i cittadini di tenere il cane rigorosamente al guinzaglio come la legge impone e di vigilare attentamente affinché l’animale non annusi o peggio consumi alcun cibo rinvenuto al suolo”.

Nei giorni scorsi è stato promulgato (finalmente) il Decreto – Legge numero 26 del 2022 che detta disposizioni in merito alla prevenzione da avvelenamento e introduce norme precise e giustamente severe per il contrasto al fenomeno dell’abbandono di esche e bocconi avvelenati sul territorio della Repubblica di San Marino, una piaga, purtroppo, non nuova.

“È vietato a chiunque” si legge all’articolo 2, “preparare, miscelare, utilizzare, detenere, somministrare, abbandonare esche e bocconi avvelenati contenenti sostanze nocive o tossiche, vetri, plastiche e metalli, materiale esplodente, o qualsiasi altro elemento che possa causare sofferenze, intossicazioni, lesioni o la morte del soggetto che le ingerisce”.

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Chiunque rinvenga un animale deceduto o sofferente le cui condizioni si sospettino essere causate da esche o bocconi avvelenati o comunque chiunque sia in presenza di un animale che manifesti o abbia manifestato una sintomatologia riferibile ad avvelenamento, deve segnalare tempestivamente l’episodio ad un medico veterinario e alla Centrale Operativa Interforze indicando la zona in cui l’episodio si è verificato.

Il medico veterinario che emette la diagnosi di sospetto avvelenamento di un esemplare di specie animale, corredata da referto anamnestico, deve darne immediata comunicazione alla Centrale Operativa Interforze, all’UOS Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’Istituto Sicurezza Sociale e all’Ufficio Gestione Risorse Ambientali e Agricole (UGRAA).

Ai fini dell’identificazione del veleno o della sostanza che ha provocato il decesso o la sofferenza dell’animale, il medico veterinario assicura l’invio della carcassa e ogni altro campione all’U.O.S. Sanità Veterinaria e Igiene Alimentare dell’ISS, accompagnati da referto anamnestico. Le operazioni inerenti alla gestione degli animali selvatici sono in capo all’UGRAA.

Le operazioni inerenti alla gestione degli animali senza proprietario sono in capo alla U.O.S. Sanità veterinaria e Igiene Alimentare dell’ISS. Il personale sanitario e dei Corpi di Polizia chiamato ad intervenire sull’area oggetto di segnalazione, ha cura di preservare l’integrità della stessa da eventuale inquinamento o distruzione delle prove in essa contenute.

LA DISINFESTAZIONE

Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da imprese specializzate, sono effettuate mediante l’impiego di prodotti autorizzati con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali non bersaglio e sono pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d’anticipo. Gli avvisi devono contenere l’indicazione di pericolo per la presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate e dei relativi antidoti. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle carcasse di ratti o di altri animali deceduti. Ove possibile deve essere privilegiato l’uso di trappole a cattura, con esche medicate, l’uso di repellenti e dissuasori.

SI VA NEL PENALE

Dopo il primo comma dell’articolo 282-bis del Codice Penale è aggiunto il seguente comma: “1 bis. La pena di cui al comma 1 si applica altresì a chiunque, mediante esche e bocconi di cui siano vietati la preparazione, la miscelazione, l’utilizzo, la detenzione, la somministrazione, l’abbandono, provochi all’animale sofferenze, intossicazioni, lesioni o la morte”.

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