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Lavoro occasionale, ora anche le industrie potranno usarlo

da Daniele Bartolucci

Se è vero che la riforma vera e propria del mercato del lavoro sarà completata entro la fine dell’anno, nel frattempo però l’atteso Decreto sul lavoro occasionale è finalmente entrato in vigore, dopo un confronto serrato tra associazioni datoriali, sindacati e Segreteria al Lavoro. Si tratta di uno strumento storicamente utilizzato da diverse categorie di imprese in particolare nei servizi al pubblico, come commercio e turismo, per questo la vera novità contenuta nel provvedimento, come ha ribadito anche durante la recente Assemblea di ANIS il Segretario Generale William Vagnini, riguarda proprio l’utilizzo del lavoro occasionale anche al settore produttivo. Nello specifico si tratta di 300 ore all’anno utilizzabili da ciascuna impresa per uno o più lavoratori per far fronte ad urgenze. “È un piccolo passo in avanti”, aveva commentato Vagnini riportando la notizia alla platea degli Industriali, “ma fino ad oggi il nostro settore era completamente escluso. Inoltre viene prevista la possibilità di sostituire per malattia fino ad un massimo di 30 giorni ma anche per dimissioni volontarie fino a 15 giorni”.

In aggiunta al Decreto, proprio in questi giorni, dovrebbe arrivare anche un altro provvedimento, questa volta sottoforma di delibera della Commissione per il Lavoro, in cui dovranno essere declinate le richieste delle varie parti intervenute nelle discussioni delle settimane precedenti. Una su tutte, quella di ANIS che aveva incontrato a tal proposito Lonfernini con una delegazione del Consiglio Direttivo proprio per chiedere un intervento straordinario con cui far fronte agli attuali e eccezionali picchi di produzione. Nell’ottica della ripresa, infatti, le imprese manifatturiere hanno necessità di assumere personale e acquisire competenze, ma purtroppo spesso nelle liste di avviamento al lavoro queste figure non ci sono: questa carenza, ormai storica, necessita di un forte intervento sull’orientamento scolastico e sulla formazione, ma sono ovviamente investimenti a medio e lungo termine, mentre le imprese hanno bisogno subito di quelle competenze. Di fatto diventa ancora più urgente poter assumere le figure necessarie da qualsiasi parte provengano in tempi brevissimi.

Per questo ANIS ha chiesto un intervento temporaneo per i prossimi 6 mesi con cui dare al comparto manifatturiero un contingente di lavoratori frontalieri da assumere senza la richiesta numerica e quindi con tempi brevissimi e certi: di fatto, una deroga temporanea in un momento eccezionale, per permettere alle imprese di rispondere tempestivamente alle richieste dei mercati. In attesa della delibera ufficiale, si può ipotizzare che la discussione in atto ruoti comunque attorno alla possibilità di consentire alle imprese industriali di poter assumere direttamente lavoratori frontalieri senza effettuare la richiesta numerica limitatamente ad alcune tipologie (ad esempio i turnisti, periti, operai qualificati, manutentori, ecc.) che comunque sono quelle più funzionali alle aziende industriali.

Inoltre, lo stesso Decreto è intervenuto come previsto anche sull’efficientamento delle procedure di assunzione, riducendo – manca ancora la prova pratica, ndr – i tempi di risposta degli uffici coinvolti. “Anche questo”, ha spiegato Vagnini, “è un piccolissimo passo in avanti nell’attesa di un intervento definitivo di riorganizzazione del collocamento iniziando dal riaccorpamento dei due uffici principali. Infatti la divisione attuata negli ultimi anni ha certamente dilatato i tempi delle procedure e non ha migliorato l’incontro tra domanda e offerta di lavoro”. Il raccorpamento degli Uffici è già nell’agenda del Segretario Lonfernini, così come, stimolata proprio da ANIS, anche la valutazione sul lavoro temporaneo/interinale, compresa l’opportunità di aprire anche in forma sperimentale al collocamento privato.

LAVORO OCCASIONALE: LE REGOLE NELL’INDUSTRIA

Il Decreto Delegato 30 giugno 2021 n.123 “Interventi riguardanti il lavoro occasionale l’armonizzazione e l’efficientamento dell’ingresso nel modo del lavoro” riforma integralmente la precedente disciplina del lavoro occasionale, di cui alla legge 147/2014 (ora abrogata unitamente al DD 62/2015 ad esclusione dell’art.7 e s.m.) e rivede procedure e termini per l’avvio al lavoro, i cui effetti decorreranno dal prossimo 15 luglio.

Come detto, la novità di maggior rilievo è contenuta nell’art. 2 lettera b) che, come fortemente richiesto da ANIS, prevede finalmente l’estensione di questo strumento di flessibilità a tutti i settori (esclusi quello bancario ed edile) e dunque anche alle imprese del settore produttivo e dei servizi. Restano comunque escluse le mansioni qualificate ad alto rischio ai sensi della Legge 31/98 o, meglio ancora, quelle individuate come tali dal DVR della singola impresa.

Ci sono poi dei limiti di utilizzo, che per il settore produttivo consistono in 300 ore annuali per operatore economico mentre per gli altri, tra cui i servizi, è fissato in 1500 ore per operatore economico utilizzabili per un massimo di 500 ore per lavoratore (tali limiti potranno essere

Derogati, ma solo previa autorizzazione della Commissione per il Lavoro, sulla base di una motivata richiesta). Ogni singolo lavoratore occasionale non potrà essere impiegato per non più di 15 giornate lavorative mensili presso lo stesso datore di lavoro, fermo restando l’obbligo di riposo settimanale, ma la prestazione di lavoro non potrà essere inferiore a due ore giornaliere.

Per il lavoratore tutti i periodi di prestazione di lavoro occasionale svolti nell’anno, presso lo stesso operatore, saranno conteggiati nel calcolo complessivo dell’ammontare massimo del lavoro a tempo determinato e come periodo di prova.

Sostituzioni Altre importanti novità riguardano le sostituzioni che per varie ragioni potrebbero rendersi necessarie nelle imprese e che non si computano nel limite massimo delle 300/1.500 ore di cui sopra.

Nel merito: è possibile utilizzare il lavoro occasionale nel periodo pre-assuntivo per 5 giornate lavorative, prorogabili sino a 30 giorni di calendario in caso di diniego e conseguente ricorso alla Commissione per il Lavoro. È possibile la sostituzione per tutta la durata della malattia, comunque entro il limite massimo di 30 giorni di calendario. Per quanto riguarda invece i lavoratori assenti per astensione volontaria, per tali assenze, previste dai contratti collettivi di riferimento, per tutta la durata del permesso e comunque nel limite di 30 giorni di calendario. Infine, è prevista anche la sostituzione dei lavoratori assenti per dimissioni: in questo caso è ammessa la sostituzione nel limite massimo di 15 giorni di calendario. In tutti questi casi sopradescritti, per usufruire di tali prestazioni occorre presentare la documentazione attestante le condizioni di cui sopra. Va detto però che l’impiego di personale per le sostituzioni non è consentito per i lavoratori adibiti a mansioni qualificate ad alto rischio ai sensi della Legge 31/98 o, meglio ancora, in quelle individuate come tali dal DVR della singola impresa.

Esclusioni L’art. 4 del Decreto elenca invece le esclusioni, per cui non è consentito il lavoro occasionale in diversi casi: qualora il datore di lavoro stia facendo ricorso alla Cassa Integrazioni Guadagni; qualora il datore di lavoro abbia attivato procedure di licenziamento collettivo negli ultimi 12 mesi o siano avvenute dimissioni per giusta causa; qualora il datore di lavoro non abbia rinnovato contratti di lavoro a tempo determinato negli ultimi tre mesi; qualora il datore di lavoro abbia stipulato accordi di solidarietà; in caso di riduzione di orario rispetto al nulla-osta dei dipendenti già in organico; per la sostituzione di lavoratori in sciopero.

Chi e come  Chi sono infine i soggetti che possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale? Inoccupati, disoccupati, lavoratori part-time, percettori di ammortizzatori sociali iscritti alle liste senza che ciò comporti una riduzione dell’indennità percepita, titolari d’impresa individuale e lavoratori autonomi (esclusi i liberi professionisti). Anche i lavoratori a tempo pieno posso svolgere prestazioni di lavoro occasionale previa autorizzazione del datore di lavoro presso cui sono assunti nel limite orario massimo previsto dagli artt. 16 e 17 legge 7/1961 (48 ore settimanali). Fintanto che non sarà implementata la nuova procedura informatica, i lavoratori a tempo pieno non potranno svolgere in ogni caso lavoro occasionale.

Sono previste due modalità di richiesta: a) per il tramite della banca dati on line dell’UPAL sul portale della PA cui possono iscriversi le persone iscrivibili alle liste d’avviamento al lavoro; b) tramite comunicazione nominativa presso l’apposito applicativo sul portale Labor. I lavoratori frontalieri possono essere avviati tramite richiesta nominativa nell’apposito applicativo Labor allegando: copia della carta d’identità in corso di validità e, se non italiani, attestazione di domicilio in Italia; numero di cellulare ed e-mail; visita medica pre-assuntiva da svolgersi e consegnare entro 15 giorni o relativa autocertificazione; certificato del casellario giudiziario da consegnarsi entro 30 giorni; certificato dei carichi pendenti.

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