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DURCS: i soggetti, le modalità e i criteri per la verifica

da Alessandro Carli

In attuazione di quanto previsto dall’articolo 41 della Legge 23 dicembre 2020 n.223, il Decreto Delegato numero 98 del 2021 disciplina i termini di validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva Sammarinese (DURCS), i soggetti per i quali è richiesto, i soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità e le modalità di verifica di regolarità contributiva nei confronti di ISS, FONDISS e di Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia. Il DD inoltre disciplina, i contenuti e la forma del DURCS.

AMBITO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI ABILITATI

Le disposizioni si applicano alle imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia. Il DURCS è obbligatoriamente richiesto ai fini della partecipazione agli appalti pubblici e in via facoltativa per gli appalti privati (art. 2). Sono abilitati ad effettuare la verifica di Regolarità Contributiva (art. 3) l’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS); il Fondo di Previdenza Complementare (FONDISS); la “Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza” (CEM).

REQUISITI DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La verifica della regolarità contributiva riguarda il versamento dei contributi e degli accantonamenti nei confronti di ISS, FONDISS e CEM, dovuti dai soggetti di cui all’articolo 2, in relazione ai lavoratori autonomi e ai lavoratori subordinati, secondo le scadenze previste dalla Legge e/o dai Contratti Collettivi di riferimento. La regolarità sussiste comunque in caso di rateizzazioni e/o piani di rientro concessi dai soggetti di cui all’articolo 3 e da BCSM sulla base di disposizioni normative e dei rispettivi regolamenti.

La regolarità contributiva per la parte di CEM sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate, con  è riferimento a ciascuna mensilità nella quale l’omissione si è determinata, che risulti pari o inferiore a 150 euro comprensivi di eventuali more e/o sanzioni previste dalla legge.

MODALITÀ DI VERIFICA DI REGOLARITÀ

Il DURCS viene rilasciato dal CEM in base alle risultanze di ciascun soggetto. Per ISS e FONDISS la regolarità contributiva non sussiste in caso di mancato pagamento, anche se non ancora decorsi i termini per l’iscrizione a Ruolo (di cui all’articolo 47 Legge 18 dicembre 2006 n.135); mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla comunicazione di pagamento solo parziale.

IL CONTENUTO DEL DURCS

Il DURCS certifica la regolarità dei versamenti dovuti dai soggetti interessati e deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale;

b) la sede legale;

c) codice operatore economico;

d) la dichiarazione di regolarità contributiva o di non regolarità;

e) la data di rilascio del documento;

 f) la sottoscrizione del documento da parte del legale rappresentante di CEM o suo delegato, come da statuto, cui si applicano le disposizioni in materia di legalizzazione.

MODALITÀ DI RILASCIO DEL DURCS

Il DURCS è rilasciato da CEM acquisendo le risultanze, per la parte di ISS e FONDISS, tramite procedura informatica. L’interessato richiede il rilascio del certificato DURCS tramite le apposite procedure predisposte da CEM. CEM che rilascia il DURCS entro il termine massimo di 10 giorni correnti a decorrere dalla data della richiesta, previa applicazione dell’imposta di bollo nella misura fissa. Ai fini di quanto previsto dal DD 98/2021, il DURCS ha validità 60 giorni dalla data di rilascio.

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