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Ape sociale, correggere al più presto la penalizzazione dei frontalieri

da Redazione

Sono più di centomila gli italiani che lavorano in altri Stati e i cui diritti, di fatto, risultano compromessi dalle modalità con le quali è applicato l’istituto dell’APE sociale. Lo ha evidenziato ieri in Commissione Lavoro il deputato Pd romagnolo Tiziano Arlotti, intervenendo sul tema delle circolari dell’Inps in materia di anticipo pensionistico sociale e ottava salvaguardia, oggetto di un’interrogazione a cui ha risposto il sottosegretario al Lavoro Massimo Cassano.

Arlotti, sottoscrittore dell’interrogazione, ha ricordato il caso dei circa cinquemila lavoratori frontalieri della provincia di Rimini che vantano periodi contributivi maturati per attività lavorativa prestata nella Repubblica di San Marino ma ai quali è negato il diritto di utilizzare tutti i versamenti effettuati per effetto della circolare INPS n. 100 del 2017. Pur ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, ha osservato che l’interrogazione affronta il tema estremamente delicato dei requisiti di accesso al pensionamento, che potenzialmente riguarda una platea di interessati molto numerosa. “L’impianto della circolare 100 appare lesivo dei diritti dei lavoratori e, per questo, da correggere al più presto”, evidenzia il deputato.

Il sottosegretario Cassano da parte sua ha affermato che “l’APE sociale non è un trattamento pensionistico ma una prestazione assistenziale, e presenta elementi di novità e di peculiarità che non consentono di catalogarla tra le prestazioni classiche di sicurezza sociale. In virtù della particolare natura della prestazione, la stessa è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dei regolamenti dell’Unione europea e, a maggior ragione, delle convenzioni internazionali, le quali hanno un campo di applicazione più limitato che, di regola, non si estende alle prestazioni assistenziali. In base a queste considerazioni, l’Inps ha adottato la circolare n. 100 del 2017 con la quale ha precisato che il requisito dell’anzianità contributiva minima (dei 30/36 anni) richiesta per l’accesso al beneficio non può essere perfezionato totalizzando i periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi dell’Unione europea, Svizzera, Spazio economico europeo o extracomunitari convenzionati con l’Italia”.

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