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Campagna elettorale: la durata e le regole

da Redazione

In vista dello svolgimento della prossima consultazione elettorale fissata per il giorno di domenica 9 giugno 2024, la Segreteria di Stato agli Interni ritiene opportuno rammentare e precisare le seguenti indicazioni in materia di propaganda elettorale, così come prescritte dalla normativa vigente.

È di comune interesse di tutti i cittadini il rispetto delle regole per le comunicazioni di propaganda elettorale che debbono essere rispettate da parte delle liste, dei candidati ed anche degli organi di informazione che concorrono alla diffusione di dette comunicazioni.

La Legge 14 marzo 1997 n.36 all’articolo 1, comma 1 fissa la durata della campagna elettorale in venti giorni, pertanto la campagna elettorale, dovendo cessare alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente a quello delle elezioni, si aprirà lunedì 20 maggio 2024 e terminerà alle ore 24.00 di venerdì 7 giugno 2024.

La precitata Legge all’articolo 1, comma 2, dispone altresì che prima e dopo il termine di apertura e di chiusura della campagna elettorale è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo la stessa sia attuata.

Pertanto, al di fuori di tale periodo, (20 maggio- 7 giugno) le comunicazioni dei singoli e/o dei partiti e/o degli organi di informazione non devono contenere indicazioni di voto dirette o indirette e non devono riportare riferimenti alle prossime consultazioni elettorali.

Si porta a conoscenza che chi svolge qualsiasi attività di propaganda elettorale prima dell’apertura o dopo la chiusura della campagna elettorale o a chi impedisce e/o turba una riunione di propaganda è punito con la pena prevista dall’articolo 398 del Codice Penale (articolo 10, della Legge 36/1997).

Si rappresenta, inoltre, che l’affissione del materiale di propaganda elettorale può avvenire solo negli appositi spazi stabiliti dalla Commissione Elettorale, attraverso tabelloni collocati nei singoli Castelli. Di conseguenza è vietata l’affissione o l’esposizione di materiale di propaganda elettorale in qualsiasi altro spazio che non sia quello assegnato dalla Commissione Elettorale (articolo 2 della Legge 36/1997). Il divieto di esporre stampati, manifesti ecc. “è esteso anche agli spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc.), su palloni o aerostati ancorati al suolo, su mezzi mobili ed attrezzature di qualsiasi specie ad eccezione di quelle necessarie per la propaganda e lo svolgimento dei comizi e delle riunioni all’aperto, di cui all’articolo 8. È altresì vietata ogni propaganda mediante striscioni o drappi e mediante insegne luminose, nonché lancio di volantini”, (articolo 6, comma 2 della Legge 36/1997- sono escluse dal divieto le insegne permanenti indicative delle sedi dei partiti e movimenti). Per tale motivo devono essere ovunque rimossi gli stampati e le altre forme di propaganda da ogni luogo e/o superficie (anche pensiline ATI, autoveicoli, spazi diversi etc.).

Di conseguenza solo a far data dal 20 maggio 2024 saranno permessi l’affissione e l’esposizione di manifesti o altri stampati, le riunioni, i comizi e le trasmissioni radiofoniche e televisive di propaganda che richiamino in forma diretta o indiretta la prossima consultazione elettorale.

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