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Progetti pilota per sviluppo innovativo, ecco la norma

da Alessandro Carli

La disciplina delle modalità di svolgimento di attività utili alla realizzazione di progetti pilota finalizzati allo sviluppo innovativo del comparto economico è diventata realtà: attraverso il Decreto Delegato numero 64 del 2024 la Repubblica di San Marino si è dotata di quanto previsto dall’articolo 1, comma 11 della Legge numero 194 del 2023. Detto che “il Congresso di Stato esercita il potere autorizzativo per l’avvio del progetto pilota mediante delibera, sulla base delle procedure e delle modalità stabilite nel decreto delegato”, ci soffermiamo su alcune specifiche.

DECRETI DELEGATI E REGOLAMENTI SANDBOX

I decreti delegati e regolamenti sandbox sono strumenti normativi specificatamente dedicati ai progetti pilota autorizzati, secondo le disposizioni del Decreto numero 64. I decreti delegati e regolamenti sandbox:

a) possono prevedere disposizioni per disciplinare nuove materie, definire condizioni e modalità di svolgimento di attività anche innovative e con possibilità di derogare alla normativa vigente;

b) hanno una validità pari alla sperimentazione del progetto pilota e comunque non superiore a 24 mesi.

Al termine del periodo di sperimentazione e non oltre i ventiquattro mesi, si applica quanto previsto all’articolo 9, comma 8 quindi “al termine della sperimentazione il Segretario di Stato per l’Industria, l’Artigianato e il Commercio, anche sulla base delle relazioni del Comitato d’Esame, a seguito delle evidenze comunicate dal soggetto promotore del progetto, relaziona al Congresso di Stato e al Consiglio Grande e Generale sui risultati dei decreti delegati e dei regolamenti sandbox anche al fine della eventuale modifica normativa”. 

Le disposizioni vigenti a tutela della salute, dell’ambiente, dei beni culturali e paesaggistici, del lavoro ovvero le disposizioni in materia penale non possono, in nessun caso, essere derogate. Non possono essere violati o elusi i vincoli inderogabili derivanti da obblighi internazionali.

REQUISITI DEI SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, al fine di ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 8, comma 8 (“il Congresso di Stato autorizza il progetto pilota sulla base della relazione del Comitato d’Esame e di ulteriori elementi eventualmente in suo possesso, nonché sulla base della sua compatibilità con le esigenze economico e sociali della Repubblica di San Marino”), devono avere i seguenti requisiti:

a) se persone fisiche, devono risiedere nella Repubblica di San Marino o in uno Stato membro dell’Unione Europea;

b) se persone giuridiche, devono essere iscritte nel Registro delle società della Repubblica di San Marino o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

c) se soggetti esteri devono essere in possesso di apposita autorizzazione ad operare nella Repubblica di San Marino ai sensi del Decreto Delegato del 14 marzo 2024 numero 50.

Requisiti del progetto pilota

Il progetto pilota, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’articolo 8, comma 8, deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:

a) la tecnologia, il prodotto, il servizio o il processo testato devono essere innovativi e devono dimostrare potenzialità di fattibilità tecnica, economica o commerciale, o interesse a perseguire obiettivi di interesse generale o ad arricchire le conoscenze tecniche o scientifiche;

b) le sperimentazioni non devono mettere a repentaglio la sicurezza di persone, animali e cose e devono tutelare adeguatamente contro eventuali rischi per la salute e l’ambiente, nel rispetto della normativa applicabile.

Il testo integrale – composto da 14 articoli – è consultabile e scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale.

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