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Codice della strada, le novità 2024: dalle rotonde alle soste

da Alessandro Carli

Con il nuovo anno sono state apportate una serie di modifiche al “Codice della strada”. A introdurle, il Decreto Delegato numero 5 del 2024.

Tra le novità, anche la circolazione e la precedenza nelle rotatorie: il conducente del veicolo, approssimandosi alla rotatoria, deve moderare la velocità predisponendosi a concedere e poi concedendo la precedenza ai veicoli che già stanno percorrendo la rotatoria. Il conducente che intende lasciare la rotatoria alla prima uscita, deve mantenere il proprio veicolo in prossimità del margine destro della carreggiata, segnalando tempestivamente il cambio di direzione. Qualora il conducente intenda proseguire la marcia oltre la prima uscita della rotonda, può entrarvi mantenendo il veicolo sul lato di sinistra o sulla corsia di sinistra del senso di marcia percorso, per poi portarsi progressivamente sul lato destro in prossimità dell’uscita prescelta. Il cambio di corsia all’interno della rotonda o lo spostamento sul lato destro della corsia deve essere tempestivamente segnalato da parte dei conducenti e deve essere effettuato senza arrecare pericolo agli altri veicoli”.

Il Decreto Delegato numero 5 del 2024 poi è intervenuto anche sul divieto di sosta: è vietato sostare, oltre che nei luoghi in cui la sosta è vietata mediante l’apposizione di specifica segnaletica: in corrispondenza od a meno di 5 metri, salvo diversa segnalazione, dalle intersezioni, dalle fermate dei mezzi di trasporto collettivo, dai passaggi a livello, dalle curve o dai dossi o, comunque, in modo tale da costituire pericolo o intralcio alla circolazione; sullo sbocco dei passi carrabili, sugli attraversamenti pedonali, in seconda fila, nelle isole pedonali, nelle zone a traffico limitato, negli spazi riservati, davanti ai cassonetti dei rifiuti, sui marciapiedi e quando la parte di carreggiata che resta libera sia insufficiente per la circolazione dei veicoli in un solo senso; sulla carreggiata lungo le strade di scorrimento o di collegamento; senza adottare le cautele necessarie ad impedire il movimento del veicolo; sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, nelle ore e periodi indicati annualmente con apposita ordinanza in previsione della caduta di neve; negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica; nei posti riservati alle persone diversamente abili; in corrispondenza od a meno di 5 metri dagli idranti, ivi compresi quelli interrati, ove risultino visibili o debitamente segnalati.

L’Art. 4 poi modifica dell’articolo 57 del Decreto Delegato n.81/2008 e s.m.  Si considera in stato di ebrezza: la persona che risulti con un tasso alcolemico presente nel sangue pari o superiore a 0,50 mg/ml; la persona che risulti con tasso alcolemico superiore a zero nel caso di minore di anni 18 o di colui che, abilitato alla guida del veicolo, sta conducendo da meno di tre anni”.

Dopo il numero 5, dell’articolo 60 del Decreto Delegato n.81/2008 e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero 6: “Nel rispetto del principio di gradualità delle sanzioni in proporzione alla gravità dell’illecito, chiunque supera i limiti di velocità, oltre la tolleranza strumentale di cui all’articolo 10 del Decreto Delegato 27 aprile 2009 n.58, è punito:

a) se il superamento è sino a 10 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di prima categoria;

b) se il superamento è sino a 35 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di seconda categoria;

c) se il superamento è sino a 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, oltre a quanto previsto dall’articolo 66;

d) se il superamento è di oltre 60 km/h, con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria raddoppiata fino al massimo, oltre a quanto previsto dall’articolo 66”.

GUIDA SENZA ASSICURAZIONE

Chiunque circoli ovvero consenta la circolazione alla guida di un veicolo a motore sprovvisto dell’obbligatoria assicurazione, a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione stradale, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di terza categoria, applicata nel massimo senza possibilità di oblazione volontaria. In caso di recidiva, commessa nell’arco di cinque anni dalla data della prima violazione, la sanzione pecuniaria amministrativa è raddoppiata. In presenza della violazione di cui sopra, gli agenti accertatori provvedono all’immediato ritiro della carta di circolazione e al fermo temporaneo amministrativo ai fini di confisca amministrativa del veicolo, che viene custodito presso un’officina od un sito autorizzato. Il veicolo resta in deposito fino a quando il proprietario, ovvero l’autore dell’infrazione, non ha provveduto a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla circolazione. Detta polizza deve essere esibita all’Autorità di Polizia che ha eseguito l’accertamento, la quale, in tal caso, provvede alla restituzione del veicolo dopo che si sia provveduto al pagamento della sanzione, delle spese di recupero e custodia. Trascorsi quattro mesi dal sequestro del mezzo, senza che il proprietario abbia adempiuto a quanto previsto, il Dirigente dell’Ufficio Registro Automezzi dispone la definitiva confisca del veicolo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, che viene poi venduto da parte dell’Amministrazione Pubblica al miglior offerente secondo le procedure previste dalla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche. Con il ricavato dalla vendita sono estinte nell’ordine le spese di recupero, di custodia e quelle contravvenzionali, eventuali eccedenze di ricavato sono messe a disposizione del proprietario del veicolo.

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