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Anche i sammarinesi possono avere lo SPID

da Daniele Bartolucci

Anche i sammarinesi potranno avere lo SPID. E’ l’annuncio, non senza soddisfazione, della  Segreteria  di  Stato  per  gli  Affari Esteri  dell’avvenuto  rilascio, da  parte  delle  competenti  Autorità  italiane,  delle Identità  digitali  SPID  in  capo  ai  cittadini sammarinesi. A  tal  riguardo, spiega la Segreteria, “si  richiamano i più  recenti  rapporti  bilaterali  intercorsi,  aventi  ad  oggetto la  possibilità  per  i  cittadini  sammarinesi di  accedere  al  Sistema  Pubblico di Identità Digitale (SPID),  attivato in Italia per un accesso  facile, veloce e sicuro ai servizi digitali dell’Amministrazione italiana e confluiti, appunto,  nell’Avviso n. 39, che autorizza i gestori al rilascio di SPID ai cittadini  sammarinesi. “Sono particolarmente soddisfatto  dell’ottenimento di questo ottimo  risultato”, ha commentato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca  Beccari, “che  reputavo imminente, considerate le costanti e positive interlocuzioni con la controparte italiana. Un risultato che si pone in  continuità con il percorso bilaterale in atto e che faciliterà sensibilmente le procedure amministrative di tanti sammarinesi,  che intrecciano le proprie attività con l’Amministrazione  italiana”. Ad esempio anche gli studenti universitari, che potranno “sbloccare” una situazione venutasi a creare proprio in questi mesi, come ben sanno famiglie e istituzioni sammarinesi.

COME FUNZIONA E QUALI DOCUMENTI SERVONO

Premesso che “instaurarsi tra il gestore e il richiedente l’identità sarà disciplinato in  autonomia dal gestore dell’identità”, sono diverse le condizioni necessarie nel rapporto tra i gestori dell’identità digitale e i cittadini sammarinesi ai fini dell’autorizzazione del rilascio dello SPID. Per prima cosa, in fase di  identificazione il cittadino sprovvisto di tessera sanitaria potrà esibire altro documento attestante il Codice  Fiscale (tesserino del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, certificato cartaceo di attribuzione   del Codice Fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate per il tramite dell’ambasciata Italiana in San Marino,  copia della tessera sanitaria rilasciata dalle autorità competenti). In tal caso, la verifica dello stato di validità  dei documenti di riconoscimento rilasciati dallo Stato di San Marino avverrà con le stesse modalità già oggi  in essere per i cittadini italiani.

L’AVVISO RICHIAMA LE CONVENZIONI BILATERALI

La soluzione tecnica si trova sempre se c’è la volontà politica, si dice. Meglio ancora se tale volontà è sancita da tempo, come nel caso della Convenzione  di  Amicizia  e  Buon  Vicinato ratificata  con  legge  6 giugno  1939,  n.  1320  e  dall’  Accordo  aggiuntivo  ratificato con  legge  10 luglio  1982, n. 488,  e successive  modifiche, a cui l’Avviso n. 39 si richiama esplicitamente. “Considerato che la Convenzione  come modificata  dall’Accordo”, si legge, “prevede  che “i  cittadini  di  ciascuno  dei  due Stati  saranno  ammessi,  nel  territorio  dell’altro,  all’esercizio  di  qualsiasi  industria,  commercio,  professione o  arte,  e potranno  accedere a qualsiasi  pubblico impiego a  parità  di  condizioni  con  i  nazionali.”  (articolo 4);  che  “I  documenti  rilasciati  dalle autorità che esercitano  le funzioni  di  Ufficiale  dello  stato  civile  di  uno  dei  due Stati  contraenti  sono  esenti  da  qualsiasi  legalizzazione per  essere utilizzati  nell’altro Stato.  Detti  documenti  devono  essere  datati,  muniti  del  sigillo o  del  timbro dell’Ufficio e  della  firma  dell’autorità che ha  provveduto  al  rilascio.  […]  Le disposizioni  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applicano” a  diverse tipologie  di  documenti “rilasciati  dalle  competenti  autorità  di ciascuno Stato”  tra  cui  vi  sono anche  “certificato di  cittadinanza;  certificato di  residenza” (art.  39);    che  “I  cittadini  di  ciascuno  dei  due Stati  saranno  ammessi  a circolare  liberamente nell’altro,  senza obbligo  di  munirsi di  passaporto.”  (art 55). Detto ciò, va “considerato che dal  quadro normativo  sopra  esposto si  evince  che lo Stato italiano  deve  garantire che i  cittadini  sammarinesi possano  fruire  delle  libertà  di  stabilimento  e  di  circolazione sul  proprio  territorio a  parità di  condizioni  rispetto ai  cittadini  italiani  e  che il  riconoscimento di  tali  libertà implica  che i  cittadini  sanmarinesi devono  essere  in grado di  interagire  con la  pubblica  amministrazione  e i  gestori  di  pubblici  servizi  e  società  a controllo pubblico  a parità di  condizioni  con i  cittadini  italiani”. A questo punto l’autorità italiana ricorda quindi che “SPID  è uno  strumento di  identificazione elettronica italiano notificato  alla Commissione europea e,  in quanto  tale,  è  utilizzabile  per  le transazioni  transfrontaliere  nell’ambito dell’Unione Europea,  in  base al  regime  di  riconoscimento reciproco  di  cui  all’articolo  6  del  Regolamento  (UE)  n.  910/2014 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  23  luglio  2014  “in  materia  di  identificazione  elettronica  e  servizi fiduciari  per  le transazioni  elettroniche  nel  mercato  interno  e  che  abroga  la  direttiva  1999/93/CE”,  c.d. Regolamento eIDAS.  Di fatto “San Marino  è uno stato terzo rispetto all’Unione Europea  e  che  appare  pertanto necessario  conciliare  gli  obblighi  derivanti  dalla Convenzione di  amicizia e buon vicinato  stipulata  fra l’Italia  e la Repubblica di  San Marino  con le previsioni  normative  in materia di  strumenti  di  identificazione  elettronica contenute nel  Regolamento eIDAS”. E che “come comunicato dal  Dipartimento Affari  Esteri  di  San  Marino,  con nota ufficiale del  19 gennaio  2022,  i  documenti  di  riconoscimento  rilasciati  ai  cittadini  Sammarinesi,  in  caso  di  furto o smarrimento,  vengono immediatamente  censiti  nelle  basi  dati  dei  documenti  rubati  o smarriti  Italiani”. Visti quindi i Decreti  Delegati di San Marino del  4 febbraio  2014 n.  12  e 16 agosto  2016 n.  105  “recanti rispettivamente le norme relative al rilascio ed alle caratteristiche essenziali del passaporto ordinario e le disposizioni  relative alle caratteristiche e al  rilascio della carta  d’identità munita di microprocessore, che si allegano al  presente avviso. Tanto premesso”, conclude il Responsabile del  progetto  SPID Direttore  Generale AGID, Francesco Paorici, “si  autorizzano i  gestori dell’identità digitale al  rilascio di identità SPID ai cittadini Sammarinesi”.

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