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Mutui e impianti industriali cogenerazione: reiterati i DD

da Alessandro Carli

La “vacanza” politica – quindi quell’arco di tempo va dallo scioglimento del Consiglio Grande e Generale (Decreto Reggenziale del 20 marzo 2024 numero 63) all’insediamento del nuovo Governo – ha comportato la reiterazione di molto Decreti Delegati.

Ci soffermiamo in particolar modo su due, quello sullo spread massimo e del tasso d’interesse nominale da applicarsi fino al 30 settembre 2024 ai prestiti assistiti dal contributo statale di cui alla Legge 31 marzo 2015 n.44 e successive modifiche (Decreto Delegato 4 marzo 2024 n.4) e il numero 69 del 2024, quello che definisce le modalità, limiti e requisiti di progettazione ed esecuzione degli impianti di cogenerazione in ambito industriale.

DECRETO DELEGATO NR. 4 DEL 2024

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 della Legge 31 marzo 2015 n.44, così come modificato dall’articolo 20, comma 1 della Legge 22 dicembre 2015 n.189, tenuto conto delle finalità sociali e dell’andamento dei tassi effettivi di mercato comunicato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, sentite le associazioni di categoria del settore bancario e finanziario e le associazioni dei consumatori giuridicamente riconosciute, si definiscono i seguenti spread massimi applicabili ai prestiti assistiti dal contributo statale:

a) durata fino a 15 anni: spread massimo 3,40%;

b) durata da 16 anni a 20 anni: spread massimo 4,30%;

c) durata da 21 anni a 25 anni: spread massimo 4,90%.

La determinazione dello spread massimo di cui al comma 1, si applica sia ai mutui a tasso fisso sia, nella medesima percentuale, ai mutui a tasso variabile, che vengono stipulati entro la data del 30 settembre 2024.

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2 della Legge n.44/2015, così come modificato dall’articolo 20, comma 2 della Legge n.189/2015, il tasso di interesse effettivo medio rilevato, per l’anno 2022, da Banca Centrale della Repubblica di San Marino, per i mutui stipulati a tasso fisso è determinato nella misura di 3,3719 per cento mentre per i mutui stipulati a tasso variabile è determinato nella misura di 3,7171 per cento.

DECRETO DELEGATO NR.69 DEL 2024

Possono essere autorizzati ed ottenere la qualifica CAR gli impianti di cogenerazione costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che rispettino i requisiti tecnici di seguito indicati:

a) capacità di generazione non superiore a 6 MWe, riferita complessivamente a tutte le unità di cogenerazione dell’impianto, realizzate in corrispondenza di un’utenza di consumo;

b) utilizzo di una sola delle seguenti tecnologie: motore a combustione interna; turbine (micro turbine o turbine a gas con recupero di calore);

c) risparmio di energia primaria, calcolato in conformità all’Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48, almeno pari al 10 per cento per le unità di cogenerazione con capacità di generazione pari o superiore a 1 MWe;

d) risparmio di energia primaria maggiore di zero per le unità di piccola cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe e di micro generazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe.

L’energia elettrica prodotta dall’unità di cogenerazione è considerata energia elettrica cogenerativa solo ove l’unità presenta un rendimento globale almeno pari al 75%.

La progettazione dell’unità di cogenerazione, oltre ad essere dimensionata sulla base del calore utile richiesto dal sito di consumo, deve essere commisurata, per la quota di produzione di energia elettrica, alle esigenze di autoconsumo del sito stesso.

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