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Elezioni politiche, l’OSCE promuove San Marino

da Alessandro Carli

Tutti gli interlocutori dell’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell’OSCE hanno espresso “un elevato livello di fiducia nel processo elettorale e nel processo elettorale, la capacità dell’amministrazione elettorale di gestire le elezioni in modo professionale, imparziale e modo trasparente”.

La maggior parte degli interlocutori, si legge nel report sulla Repubblica di San Marino, ha accolto con favore “una potenziale attività di osservazione dell’ODIHR, riconoscendo il valore e l’importanza di una valutazione esterna per migliorare il processo elettorale”.

In particolare, diversi aspetti potrebbero essere ulteriormente allineati agli impegni OSCE in merito agli standard internazionali, comprese le disposizioni per il diritto di suffragio, la regolamentazione della campagna e osservazione elettorale.

Tuttavia, considerando il breve lasso di tempo prima delle elezioni e l’umano e delle risorse finanziarie già impegnate quest’anno, l’ODIHR non è in grado di intraprendere un’azione attività di osservazione per le elezioni parlamentari anticipate del 9 giugno. L’ODIHR, tuttavia, è pronta a farlo assistere la Repubblica di San Marino in qualsiasi futura riforma elettorale, inclusa una revisione dell’attuale legislazione elettorale.

CONTROVERSIE ELETTORALI

La risoluzione delle controversie elettorali è regolata dalla legge elettorale e da altre norme pertinenti. I reclami, compresi quelli relativi alla registrazione degli elettori e dei candidati, vengono gestiti tramite la procedura ordinaria procedimenti giudiziari per illeciti amministrativi e sono definitivi. Ne possono derivare violazioni dei diritti elettorali in sanzioni penali, inclusa la reclusione fino a dieci anni e la privazione del diritto di suffragio.

Non sono previste scadenze speciali per la maggior parte dei ricorsi legati alle elezioni, tuttavia tali questioni vengono elaborate rapidamente. Tutti gli interlocutori dell’ODIHR NAM hanno espresso fiducia generale nella disputa elettorale meccanismo di risoluzione e imparzialità del potere giudiziario.

I MEDIA

La Costituzione garantisce la libertà di espressione. La legislazione vieta la censura e stabilisce il diritto di accesso alle informazioni. La diffamazione resta soggetta a sanzioni penali e, sebbene gli interlocutori dell’ODIHR NAM abbiano notato che le sanzioni sono rare e che le sentenze storicamente proteggono i diritti dei giornalisti, alcuni hanno espresso preoccupazione per il fatto che i casi pendenti di diffamazione civile possano comportare l’autocensura dei giornalisti. Gli interlocutori hanno inoltre osservato recenti episodi di politici che attaccano verbalmente i giornalisti. L’Autorità Garante dell’Informazione vigila sull’osservanza delle norme di legge da parte dei mezzi audiovisivi e dispone di poteri investigativi e sanzionatori; tuttavia, i suoi poteri normativi non includono i social networking, che rimangono in gran parte non regolamentate. L’Autorità non ha alcuna responsabilità esplicita nel monitorare la copertura della campagna elettorale durante le elezioni.

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