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Nuove norme antincendio: a “lezione” con ANIS

da Daniele Bartolucci

Un confronto costruttivo con cui sono stati chiariti diversi aspetti della nuova “legge antincendi”, promulgata in primavera dopo anni di attese, entrata nella fase operativa con la pubblicazione del Decreto Delegato 8 agosto 2023 n. 117 “Norme attuative della Legge 2 maggio 2023 n.75 Legge sulla Prevenzione Incendi”. Obiettivo raggiunto, quindi, per ANIS, l’associazione di categoria che più di altre rappresenta le aziende maggiormente interessate dagli adempimenti previsti: il seminario organizzato presso la propria sede lo scorso 5 ottobre, infatti, ha coinvolto una cinquantina di persone, tra tecnici, funzionari e imprenditori delle aziende associate, oltre ad altri addetti ai lavori. Si tratta di un passaggio importantissimo per le imprese sammarinesi, molte delle quali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni, sia a livello strutturale (con relativi “tempi tecnici” di adeguamento) sia a livello di responsabilità, con l’individuazione della nuova figura professionale del “professionista antincendio”.

A spiegare le nuove norme e a rispondere alle numerose domande, l’Ing. Pietro Falcioni (insieme all’Ing.Andrea Silvagni), Capo della Protezione Civile, che nelle settimane precedenti aveva diramato la Circolare esplicativa (vedi Fixing nr. 31) annunciando il “nuovo approccio” alla materia. “Così come è avvenuto per la progettazione strutturale”, si legge nel documento, “con l’avvento della nuova normativa sismica nel 2012, anche in ambito di prevenzione incendi era doveroso questo passaggio ove si prevede che sia messa sotto osservazione l’attività a rischio incendio piuttosto che l’edificio oggetto di una istanza di concessione o autorizzazione edilizia o di qualsiasi titolo abitativo in genere, così come prevedeva il Decreto 22 ottobre 1985 n. 122”. In verità, “parzialmente ciò era stato fatto con il Decreto Delegato n. 146/2010 che obbligava le attività rientranti tra quelle elencate in allegato a presentare il Fascicolo di Intervento per le attività a Maggior Rischio Incendio; tale adempimento però non prevedeva una progettazione antincendio preliminare ma una mera rappresentazione dello stato di fatto dell’attività in termini di difesa contro l’incendio, e solo in alcuni casi avallata dall’ufficio preposto in quanto ricadente nelle procedure di cui al Decreto n. 122/1985 sopra indicato. La nuova legge di prevenzione incendi, e il suo decreto delegato attuativo, mette al centro l’attività a rischio, ora denominata attività soggetta ai controlli e visite di prevenzione incendi”.

In via preliminare, la nuova classificazione è la parte più importante, perché se è vero che le attività individuate nell’allegato al decreto delegato sono 80, ciascuna di esse è stata distinta in 3 categorie: A, B e C a cui è correlato un rischio incendio crescente, rispettivamente basso, medio ed elevato. Come prevede la nuova normativa, “nella categoria A sono individuate le attività a basso rischio incendio, per le quali, in ogni caso, sono previsti adempimenti a carico del responsabile dell’attività ai fini della prevenzione e sicurezza antincendio, nella categoria B sono individuate le attività a medio rischio incendio, nella categoria C le attività considerate a rischio elevato”.

Molte delle aziende ANIS, per motivi legati al ciclo produttivo, ricadono nella categoria a rischio più alto, obbligandole ad allinearsi alle nuove norme – laddove non sia già stato previsto in precedenza, come hanno palesato molti dei presenti – anche con interventi infrastrutturali non di poco conto. In tal caso, l’iter è abbastanza complesso ed è anche per questo che le tempistiche per le attività esistenti sono abbastanza lunghe: le attività di categoria A avranno a disposizione 3 anni di tempo per la presentazione della SCIA al Servizio Prevenzione Incendi (e quindi per essere “conformi”), mentre quelle di categoria B e C avranno tre anni di tempo per la presentazione di istanza di Valutazione del Progetto, successivamente all’acquisizione del Parere di Conformità rilasciato dal SPI, potranno poi presentare SCIA entro i successivi due anni a completamento del percorso di adeguamento. Diverse le domande anche sull’altra novità, ovvero l’istituzione del “professionista antincendio”, che per definizione è il tecnico abilitato che ha frequentato anche un corso di specializzazione di prevenzione incendi di 120 ore e ha superato positivamente l’esame finale”.

Di fatto, si acquisirà così il diritto di iscrizione al nuovo Albo dei Professionisti Antincendio: oltre alla progettazione antincendio, aperta quest’ultima anche ai tecnici abilitati, potrà anche apporre la propria firma su perizie giurate, dichiarazioni e altra documentazione richiesta, quando dovuta, per il corretto iter procedurale della pratica antincendio. Ma non sarà l’unico professionista coinvolto, perché, come si legge nella Circolare esplicativa, “anche il nuovo impianto normativo, qualora risultino necessarie pratiche edilizie, si intreccerà inevitabilmente con le procedure urbanistiche mediante asseverazione inziale del progettista che dovrà indicare se il progetto presentato coinvolga o meno attività soggette ai controlli e visite di prevenzione incendi. In caso positivo, ai fini del rilascio del Certificato di agibilità, dovrà essere presentata poi idonea documentazione a dimostrazione del percorso avvenuto nella prevenzione incendi”.

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