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A sostegno delle donne sole e dei nuclei monogenitoriali

da Alessandro Carli

In conformità a quanto previsto dalla Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese la Repubblica di San Marino garantisce il sostegno alla famiglia e tutela la gravidanza e il puerperio, riconosce a tutte le persone il diritto di godere del più ampio standard conseguibile di salute, prevedendo misure appropriate per assicurare il sostegno, l’accoglienza, il supporto alla donna in stato di gravidanza e alla genitorialità. È già in vigore la Legge 158 del 2022 che andiamo a “sfogliare” nei suoi passaggi di maggior rilievo (il testo è comunque scaricabile in versione integrale dal sito del Consiglio Grande e Generale).

L’AMBITO DI APPLICAZIONE

La legge si applica alla “donna sola in stato di gravidanza” e al genitore di “nucleo familiare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio– economiche di particolare gravità. I nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni.

I DIVIETI DI DISCRIMINAZIONE

È vietata ogni forma di discriminazione della donna in qualsiasi ambito in particolare in materia di accesso al lavoro, progressione di carriera, aggiornamento professionale, studio, orientamento, formazione e perfezionamento anche quando attuata per motivi riguardanti la composizione del nucleo familiare di cui è parte. Le violazioni danno luogo alle sanzioni di cui alla Legge numero 40 del 1981.

L’ACCESSO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI

L’U.O.C. Servizio Minori garantisce il servizio di sostegno alla genitorialità in favore delle donne sole in stato di gravidanza e dei nuclei familiari monogenitoriali con figli di età inferiore a tre anni. Il suddetto servizio è svolto dal personale qualificato per l’erogazione di servizi di: a) supporto psicologico alle donne sole in stato di gravidanza e ai nuclei familiari monogenitoriali; b) supporto ai fini della presentazione e gestione di istanze volte all’accesso alle forme di sostegno economico previste dalla legge; c) promozione di ogni forma di attività di assistenza idonea a supportare ed agevolare la madre o il padre nella quotidianità.

ESENZIONE RETTA DELL’ASILO NIDO

Per i nuclei monogenitoriali è riconosciuta, previa richiesta dell’assistente sociale, l’esenzione dal versamento del contributo della retta dell’Asilo nido e della refezione scolastica.

Quest’ultima, spiega la Legge nr. 158, viene altresì riconosciuta ai nuclei monogenitoriali di cui alla lettera b), comma 2 dell’articolo 2 con figli minori fino a sei anni.

REDDITO MINIMO GARANTITO

I soggetti individuati possono accedere alle misure relative al reddito minimo disciplinate dall’articolo 1 del Decreto-Legge 26 maggio 2020 n.91 e successive modifiche attraverso la presentazione della relativa istanza da parte della U.O.C. Servizio Minori, indirizzata al Comitato Gestore del Fondo Straordinario presso la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, le cui funzioni sono integrate in base a quanto previsto dalla legge.

Ai soggetti individuati all’articolo 2, comma 1 della Legge (“donna sola in stato di gravidanza” e genitore di “nucleo familiare monogenitoriale” residenti in territorio sammarinese che versino in situazioni socio– economiche di particolare gravità; i nuclei familiari monogenitoriali devono, inoltre, essere caratterizzati dalla presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni) è garantito il reddito minimo nella seguente misura:

a) ai nuclei familiari monogenitoriali l’importo di euro 700 mensili, maggiorato di euro 150 per ogni figlio;

b) alle donne sole in stato di gravidanza, previa relazione dell’assistente sociale, viene erogata la quota mensile di euro 750 dal momento in cui viene certificata la gravidanza;

c) in entrambe le ipotesi il reddito minimo del nucleo familiare è ulteriormente maggiorato, dell’importo del canone mensile di affitto dell’unità abitativa in cui risiede il nucleo familiare come risultante da contratto registrato fino ad un importo massimo mensile di euro 400;

d) ai nuclei familiari monogenitoriali viene erogata la quota mensile di euro 100 fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

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