Home FixingFixing Novità: a San Marino la patente sarà sospesa dopo cinque violazioni in due anni

Novità: a San Marino la patente sarà sospesa dopo cinque violazioni in due anni

da Redazione

Lo stabilisce il nuovo Codice della Strada attraverso il DD 21/2021. Tra le cause anche divieto di sosta in aree disabili e nei parcheggi rosa.

di Alessandro Carli

Codice della strada, novità in arrivo. Il Decreto Delegato nr. 12 del 2021 è andato a modificare l’art. 66 del DD nr. 81 del 2008, quello che riguarda la sospensione della patente di guida. Nei dettagli: in caso di violazione del divieto di superare i limiti di velocità di oltre quaranta chilometri all’ora e/o dell’obbligo di moderare convenientemente la velocità in ogni caso in cui può costituire effettivo pericolo per la sicurezza delle persone verrà “fermata” da uno a quattro mesi. Da uno a sei mesi invece in caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari o superiore a 0,80 mg/ml o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o ad abuso di farmaci; rifiuto da parte del conducente di sottoporsi agli esami per l’accertamento dello stato di alterazione psico-fisica. La patente di guida è altresì sospesa per il periodo da uno a due mesi, quando il titolare sia incorso negli ultimi due anni solari in almeno cinque violazioni delle seguenti norme di comportamento: l’obbligo di dare la precedenza; l’obbligo di fermarsi ai segnali di arresto impartiti dagli agenti del traffico; l’obbligo di fermarsi ai segnali di arresto imposti da segnali stradali o da impianti semaforici; il divieto di sorpasso o di circolare contromano sulle strade a più carreggiate separate o in prossimità o in corrispondenza delle curve o dei dossi o in ogni altro caso di scarsa visibilità, quando si crea una reale situazione di pericolo; il divieto di lasciare il veicolo in sosta, fuori dai centri abitati, in corrispondenza di curve o dossi, nonché in aree riservate ai disabili e parcheggi rosa riservati alle donne in gravidanza e ai neogenitori; il divieto di utilizzare i proiettori a luce abbagliante nell’incrocio con altri veicoli; l’obbligo di guidare facendo uso di lenti correttive o di determinati apparecchi, quando prescritti; il divieto di trasportare merci pericolose; l’uso di cuffie sonore, apparecchi radiotelefonici, smartphone o altri apparecchi elettronici impiegando una o entrambe le mani durante la guida; il divieto di circolare in strada in presenza di neve o ghiaccio o di fenomeni nevosi in atto senza aver adeguatamente montato pneumatici da neve o idonei dispositivi antisdrucciolo.

Il Decreto Delegato nr. 12 del 2021 poi interviene anche sull’accesso ai documenti. “I proprietari, i conducenti dei veicoli comunque coinvolti, i danneggiati, le società di assicurazione e qualunque altro soggetto interessato al risarcimento possono chiedere agli organi di polizia che hanno eseguito gli accertamenti, le informazioni relative alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. La richiesta di informazioni è formulata direttamente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è rivolta al Comando cui appartiene l’Agente che ha proceduto alla rilevazione dell’incidente. Il Comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste entro trenta giorni dalla data in cui perviene l’istanza. Nei casi relativi a sinistri stradali in assenza di infortuni o con prognosi inferiore a trenta giorni, le istanze di accesso ai documenti estratti dal sistema di videosorveglianza territoriale devono pervenire al Comando entro sei giorni dal sinistro”.

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