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Esonero dichiarazione: in arrivo alcune novità

da Alessandro Carli

Visti i presupposti di necessità e urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e più precisamente: la necessità di allineare le disposizioni in materia di obblighi fiscali dichiarativi alle modifiche introdotte dal Decreto Delegato 30 gennaio 2024 n.15 alla Legge 16 dicembre 2013 n.166; l’urgenza di intervenire in considerazione dell’imminente scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023; vista la delibera del Congresso di Stato n.6 adottata nella seduta del 30 aprile 2024; visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005; è stato pubblicato il Decreto – Legge numero 89 del 2024 che va a modificare delle disposizioni inerenti all’esonero dalla dichiarazione di cui all’articolo 84 della Legge del 16 Dicembre 2013 numero 166. L’articolo 84 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così sostituito. Art. 84 (Esonero dalla dichiarazione): “Non sono tenuti a presentare la dichiarazione: a) i soggetti che, essendo comunque obbligati alla dichiarazione del reddito, possiedano solo redditi esenti per un importo lordo complessivo non superiore a quello di cui alla pensione sociale nella misura prevista dall’articolo 45, primo comma della Legge 11 febbraio 1983 n. 15 e successive modifiche ovvero redditi soggetti a ritenute a titolo d’imposta ai sensi della legge; b) i titolari di reddito di lavoro dipendente erogati da un solo datore di lavoro o di sola pensione che non possiedano altri redditi diversi da quelli indicati al precedente punto a) a condizione che trasmetta all’Ufficio Tributario il certificato di cui al successivo articolo 85. L’esonero non compete nelle ipotesi in cui a formare il reddito complessivo del contribuente concorrano i redditi a lui imputati, a norma dell’articolo 12, comma 3 della legge”.

Le disposizioni del Decreto – Legge hanno decorrenza ai fini fiscali dal periodo d’imposta 2023.

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