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Commercio di impresa estera: regime fiscale semplificato

da Alessandro Carli

Al fine di promuovere l’attività imprenditoriale commerciale di operatori economici esteri nella Repubblica di San Marino e facilitarne l’insediamento, il Decreto Delegato numero 65 istituisce un regime fiscale semplificato applicabile, per i primi ventiquattro mesi di attività, alle imprese estere, attive nel settore del commercio al dettaglio. Gli operatori economici esteri, esercenti il commercio al dettaglio, devono essere affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale o titolari di marchi riconosciuti a livello internazionale e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2, nonché, decidere di avvalersi dell’opzione del regime fiscale semplificato di cui al presente decreto delegato. Il regime fiscale semplificato, previsto dal presente decreto delegato, è fruibile dall’impresa estera comunicandolo all’Ufficio Attività Economiche, contestualmente al rilascio dell’autorizzazione ad operare.

ART. 2: REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti di accesso al regime fiscale semplificato sono soddisfatti se si verifica una delle seguenti condizioni: a) l’operatore economico estero, o il gruppo di società a cui appartiene l’operatore economico, esercita l’attività di commercio al dettaglio in almeno tre diversi Stati; b) l’operatore economico estero esercita l’attività di commercio al dettaglio in almeno tre centri commerciali o outlet o negozi monomarca, situati nel territorio dell’UE o in un paese extra-UE. L’operatore economico estero non deve aver precedentemente usufruito del regime previsto dal decreto. L’attività di commercio al dettaglio può essere esercitata unicamente all’interno di uno dei centri commerciali, definiti ed individuati dalla disciplina vigente. Per quanto non diversamente stabilito dal decreto, all’operatore economico estero, che si avvale del regime fiscale semplificato, è applicata la disciplina delle attività economiche.

ART. 3: REGIME FISCALE SEMPLIFICATO

Per i primi ventiquattro mesi di attività, l’operatore economico, che soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 2, può esercitare l’opzione per il regime fiscale semplificato che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 12% calcolata sul valore delle vendite effettuate. Tale imposta è sostitutiva dell’imposta generale sul reddito, prodotto dall’operatore economico estero in territorio, ai sensi della Legge n.166 del 2013 e s.m. e dell’imposta sulle importazioni, per quanto riguarda le materie prime, di cui alla Legge n.40 del 1972 e s.m. L’imposta sostitutiva deve essere corrisposta al termine di ogni trimestre entro il 15° giorno del mese successivo, mediante il deposito, presso l’Ufficio Tributario, della documentazione attestante la merce importata in territorio e venduta. La predetta liquidazione assolve gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’operatore economico estero, che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale semplificato di cui al presente articolo può richiedere l’applicazione del regime fiscale ordinario anche prima che siano trascorsi i 24 mesi dall’inizio dell’attività. In tal caso, cessa il regime fiscale semplificato e l’operatore economico estero è tenuto, entro 30 giorni dalla richiesta, al pagamento dell’imposta sostitutiva nonché alla regolarizzazione della merce importata e non venduta in conformità alle disposizioni di cui alla L. n.40/1972 e s.m.

L’imposta sostitutiva è applicata nella misura del 5% solo in relazione alle esportazioni commerciali effettuate ai sensi della Legge 43/1991. L’operatore economico estero che ha esercitato l’opzione per il regime fiscale semplificato è tenuto agli adempimenti fiscali e contabili previsti dall’art. 9 della Legge 82/2022 per gli operatori economici esteri esercenti attività in negozi a tempo. Su richiesta dell’Ufficio Tributario, l’operatore economico estero deve esibire la documentazione contabile relativa all’attività commerciale, predisposta in conformità alle disposizioni dello Stato in cui l’operatore ha sede.

Il distacco dei dipendenti dell’operatore economico estero presso l’attività commerciale può avvenire in deroga alla disciplina di cui al Capo II del Decreto Delegato 30 ottobre 2023 n.153.

ART. 4: NORME DI COORDINAMENTO

Gli operatori economici esteri che, alla data di entrata in vigore del decreto delegato esercitano l’attività di commercio al dettaglio in regime di negozio a tempo ai sensi della Legge n.82/2022 e soddisfano i requisiti di cui all’articolo 2, possono optare per il regime semplificato nell’esercizio in corso, mediante la decurtazione dalla durata di ventiquattro mesi dei periodi di agevolazione fiscale già fruiti ai sensi della citata legge.

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