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Guerra in Ucraina, tutte le sanzioni alla Russia

da Alessandro Carli

Ripercussioni economiche e commerciali: questa la decisione di San Marino in merito all’attuale scenario di controversia russo/ucraino e la minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale. Sulle prime è intervenuto il Decreto – Legge nr. 60 del 2022 che andiamo ad analizzare. Le misure toccano i seguenti “settori: restrizioni finanziarie verso maggiori enti creditizi; verso enti di proprietà o controllo pubblici; verso imprese operanti nei settori bellico o petrolifero; verso imprese ed enti controllati o partecipati dalla Russia, dal suo governo o dalla sua banca centrale.

È vietato a chiunque lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell’esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell’Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all’emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari (di cui all’Allegato 2 della citata LISF), emessi in data successiva al 1 agosto 2014 ma non anche al 12 settembre 2014, se aventi durata residua superiore a 90 giorni; in data successiva al 12 settembre 2014 ma non anche al 12 aprile 2022, se aventi durata residua, se già emessi, o durata, se non già emessi, superiore a 30 giorni; in data successiva al 12 aprile 2022, qualunque ne sia la durata; qualora il soggetto emittente rientri in almeno una delle seguenti categorie: a) soggetti rientranti tra quelli di cui all’allegato I della Decisione; b) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, stabilite al di fuori di San Marino o di uno Stato Associando, che siano di proprietà, per oltre il 50%, di un soggetto di cui alla lettera a); c) persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, che agiscono per conto o sotto il controllo, ai sensi dell’articolo 2 della LISF, di un soggetto rientrante in una delle categorie previste alle lettere a) e b) del presente comma.

VALORI MOBILIARI CON EMITTENTE PUBBLICO

Dal 12 aprile è vietato quotare e fornire servizi in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nella Repubblica per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia di proprietà pubblica per oltre il 50%.

BLOCCO EROGAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI

È vietato a chiunque concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l’erogazione di nuovo credito a persone giuridiche, o altre entità comunque diverse dalle persone fisiche, eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l’obiettivo specifico e documentato di fornire:

a) finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino, e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione;

b) finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nella Repubblica, i cui diritti di proprietà sono detenuti per oltre il 50% da un soggetto di cui all’allegato I della Decisione.

I TITOLI DI STATO DI NUOVA EMISSIONE

È vietato a chiunque, , riporta l’art. 10, “lo svolgimento, diretto o indiretto, anche nell’esercizio delle attività riservate di cui alle lettere D, E ed F dell’Allegato 1 della LISF da parte dei soggetti a ciò autorizzati, di qualunque operazione (acquisto, vendita, permuta, dazione/assunzione in garanzia, assistenza all’emissione, ecc.) avente ad oggetto strumenti finanziari, di cui all’Allegato 2 della citata LISF, emessi dopo l’entrata in vigore del decreto – legge, dalla Russia e dal suo governo; dalla banca centrale russa o da una persona giuridica o altra entità od organismo che agisca per suo conto o sotto il suo controllo ai sensi dell’articolo 2 della LISF”.

BLOCCO ASSUNZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI

Ai soggetti di cui all’articolo 10, è vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, a contratti di finanziamento per l’erogazione di nuovo credito eccetto nei casi in cui il nuovo credito abbia l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra la Repubblica di San Marino e qualsiasi altro Stato, comprese le spese per beni e servizi provenienti dal predetto altro Stato laddove necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione.

BLOCCO ALLE OPERAZIONI DI GESTIONE DELLE RISERVE

Sono vietate le operazioni relative alla gestione delle riserve e del patrimonio della banca centrale russa, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, o altra entità o organismo che agisca per suo conto o sotto il suo controllo, ai sensi dell’articolo 2 della LISF, come il Fondo di ricchezza nazionale russo. BCSM può autorizzare un’operazione purché strettamente necessaria a garantire la stabilità finanziaria di San Marino.

BLOCCO ALL’ASSUNZIONE DI DEPOSITI OLTRE SOGLIA

È vietato accettare nuove somme in deposito, a vista o a termine, a prescindere dal tipo di rapporto su cui accedono (ad esempio deposito a risparmio, certificato di deposito, deposito in conto corrente o di pagamento, eccetera), da parte di:

a) persone fisiche con cittadinanza russa o residenti nel territorio della Russia;

b) persone giuridiche, entità od organismi stabiliti nel territorio della Russia;

qualora il totale dei depositi riconducibili al medesimo soggetto presso la medesima banca sia già di valore superiore a euro 100.000,00 o nei limiti in cui lo divenga per effetto del predetto nuovo deposito.

Il divieto di cui al comma 1 non trova applicazione:

a) nei confronti dei residenti in Russia che siano cittadini sammarinesi o di uno Stato Associando, nonché dei cittadini russi che siano residenti o titolari di un permesso di soggiorno nel territorio sammarinese o di uno Stato Associando;

b) per i depositi necessari agli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Repubblica di San Marino e la Russia.

BCSM può autorizzare l’accettazione di nuovi depositi in deroga al comma 1 nei casi in cui accerti che tali depositi sono:

a) necessari per soddisfare le esigenze di base dei soggetti di cui al comma 1 e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali, e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b) necessari per le attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c) necessari per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche, generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

d) necessari per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare od organizzazione internazionale;

e) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali.

Le banche con sede nella Repubblica di San Marino forniscono a BCSM, entro il 27 maggio 2022, un elenco dei depositi di valore complessivamente superiore a euro 100.000 detenuti dai soggetti di cui al comma 1 e forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi, nelle modalità e forme disposte da BCSM ai sensi dell’articolo 41 della LISF.

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