Home Dal giornale Tempo determinato e distacchi: le nuove regole

Tempo determinato e distacchi: le nuove regole

da Daniele Bartolucci

Nuove regole per il lavoro temporaneo, i distacchi e l’interinale. Le modifiche al Decreto Lavoro, frutto dell’Accordo Tripartito tra Segreteria al Lavoro, Associazioni di categoria e Sindacati cambieranno infatti le “regole del gioco” per tutti, anche perché, grazie a questa normativa, varranno per tutte le imprese e i lavoratori a San Marino, al di là dei contratti di lavoro vigenti (e in cui, in diversi settori, non erano definite).

Un Accordo frutto di compromessi da una parte e dall’altra, dunque, che trova nella condivisione il punto di maggior soddisfazione, anche se non tutto – ovviamente – può essere considerato un successo a seconda che lo si guardi da parte delle imprese o da parte dei sindacati. Come ha spiegato nella conferenza stampa anche William Vagnini, Segretario Generale di ANIS, l’Associazione che rappresenta le aziende industriali (non solo nel settore manifatturiero) e quindi più interessate da questi strumenti di flessibilità. “Dobbiamo dare atto alla Segreteria di Stato per il Lavoro che lo scorso dicembre ha accolto la richiesta delle parti di demandare ad un successivo momento la definizione della disciplina dei tre istituti per concedere il tempo necessario per trovare una regolamentazione condivisa: obiettivo non affatto scontato”, ha ribadito Vagnini, sintetizzando anche il pensiero di tutti gli altri protagonisti dell’Accordo.

“Oggi possiamo dire che il provvedimento costituisce il miglior compromesso possibile, nel senso che per poterlo raggiungere ogni parte seduta al tavolo ha dovuto rinunciare a parte dei propri obiettivi.  Va anche sottolineato che rispetto al testo iniziale in questi mesi di confronto siamo riusciti ad ottenere diversi correttivi e aggiustamenti che hanno migliorato in maniera significativa i vari istituti, in particolare quelli sul tempo determinato ed i distacchi, mentre altrettanto non può essere detto per quanto riguarda la somministrazione di lavoro. 

Mi preme sottolineare, ancora una volta, che le Parti sociali hanno dato dimostrazione della capacità di trovare una sintesi su temi rispetto ai quali vi sono visioni molto diverse e ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla trattativa, che ha vissuto anche momenti di acceso confronto, ma dove alla fine ha prevalso il senso di responsabilità per addivenire al buon risultato di oggi”. Ovviamente anche per ANIS ci sono punti di maggior soddisfazione, come per i distacchi, e altri “su cui non possiamo esprimerla allo stesso livello, ad esempio sull’interinale”.

TEMPO DETERMINATO

“Salirà da 18 a 24 mesi il termine massimo per i contratti a tempo determinato, con una maggiorazione contributiva del 3% dal dodicesimo al diciottesimo mese, proprio per evitarne l’abuso. Maggiorazione rimborsabile con il passaggio a tempo indeterminato”, ha sintetizzato il Segretario Lonfernini. “Sempre per contrastare la precarietà, il termine massimo verrà calcolato su quattro anni di lavoro svolto con mansioni analoghe”. In pratica, nel caso in cui un dipendente abbia già prestato servizio a tempo determinato per almeno 24 mesi in uno o più periodi nell’arco di 4 anni, nella stessa impresa per lo svolgimento di mansioni analoghe, l’eventuale successivo periodo lavorativo determina il diritto all’assunzione a tempo indeterminato. Interessante, a tal proposito, il fatto che con la norma precedente se la prestazione lavorativa a tempo determinato fosse proseguita dopo la scadenza del termine il contratto si sarebbe trasformato automaticamente a tempo indeterminato, mentre con tale nuova disposizione viene invece previsto che, limitatamente ai primi 10 giorni successivi alla suddetta scadenza, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere una maggiorazione a titolo di indennizzo per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20%. Successivamente, qualora il rapporto di lavoro dovesse proseguire oltre i suddetti 10 giorni, il contratto di lavoro a tempo determinato si trasforma automaticamente a tempo indeterminato. “Inoltre, il lavoratore in servizio da più di sei mesi potrà usufruire di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato o indeterminato previste dalla stessa azienda. Diritto che si estende anche a chi sarà disoccupato dopo la scadenza del contratto a tempo determinato”. Questa è la principale novità per il tempo determinato, ovvero che che il diritto di precedenza insorge quando il lavoratore abbia prestato servizio per un periodo superiore a sei mesi anche non continuativi ed ha una durata di 3 mesi nei confronti di altri lavoratori assunti successivamente dal datore di lavoro ed entro i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto per mansioni analoghe così come definite dai Contratti di Lavoro e tenuto conto delle attività lavorative effettivamente svolte dal lavoratore. In pratica, tale termine di 3 mesi vale fino al 23esimo mese, mentre dal 23esimo mese e un giorno il diritto di precedenza viene elevato a 6 mesi.  Fissato per Legge, infine, anche il limite dei contratti a termine, che non potranno superare il 25% di quelli a tempo indeterminato, con possibili deroghe riservate per le piccole imprese e per il primo anno di attività.

DISTACCHI

Nuove norme anche per i distacchi, per i quali cesseranno forme di discriminazione economica: i dipendenti di aziende italiane in forza a San Marino avranno diritto alle stesse retribuzioni dei loro collegi residenti. Scenderà poi dal 15 al 10% la quota di distacchi consentiti. Nello specifico, si è scelto di recepire quanto disposto dalla direttiva europea 96/71/CE del 16 dicembre 1996 con cui viene ridotta la durata massima del distacco da 36 mesi a 12 mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, superando di fatto la convenzione con l’Italia del 1974 sull’istituto del distacco. Per quanto riguarda le manutenzioni e i distacchi infragruppo ANIS è riuscita a ottenere che il limite dei 18 mesi possa essere superato con l’interruzione di un giorno. Tale risultato costituisce una deroga alla Direttiva Europea, giustificata dalla peculiarità territoriale di San Marino, e garantirà l’operatività quotidiana delle imprese sammarinesi.

Nel merito, le tipologie di distacco passeranno da due a tre: la prima è la fornitura di beni e prestazione di servizi (es. installazione e manutenzione di impianti); la seconda è il distacco infragruppo; la terza è il caso di distacco tra imprese che esercitano la medesima attività nell’ambito del ciclo produttivo. L’altra novità riguarda il fatto che il lavoratore distaccato ha diritto all’applicazione del trattamento complessivo, economico e normativo previsto dal contratto nazionale e da eventuale accordo aziendale integrativo dell’impresa in cui viene distaccato.

Le nuove disposizioni prevedono inoltre il divieto di distacco da cooperative, associazioni o fondazioni e l’obbligo di avere almeno un dipendente assunto a tempo indeterminato per poter attivare il distacco.

Fatta eccezione per la casistica di distacco tra imprese che esercitano la medesima attività nell’ambito del ciclo produttivo, non si configura come distacco bensì come trasferta l’intervento di un lavoratore presso un datore di lavoro sammarinese qualora sia limitato ad un solo giorno e complessivamente per non più di 8 giornate lavorative mensili e 50 annuali. In questo caso occorre effettuare una comunicazione preventiva all’ULPA-CFP, salvo i casi di urgenza nei quali tale comunicazione può essere effettuata entro le 24 ore successive. Allo stesso tempo, sono state inasprite le sanzioni per il caso in cui il lavoratore distaccato venga adibito a mansioni differenti da quelle indicate nel certificato di distacco.

INTERINALE

Il tema del lavoro interinale è stato l’altro grande scoglio su cui in questi mesi si sono scontrate e infrante le discussioni tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori, con una soluzione che riscrive l’art. 17 della Legge 131/2005 e che probabilmente, renderà o comunque continuerà a rendere poco fruibile tale strumento. Il fatto che il ricorso al lavoro interinale non potrà protrarsi oltre i sei mesi, infatti, non è influente quanto gli altri oneri aggiuntivi per la costituzione e l’attività delle imprese di somministrazione e le nuove limitazioni in termini di operatività, che non esistono nel contesto italiano ed europeo. Limiti che si aggiungono all’inibizione prevista dalla legge 164/2022 all’attività di ricerca e selezione del personale alle imprese di somministrazione, che è di fatto normalmente parte fondamentale della loro attività.

AMMORTIZZATORI

“Il Decreto Delegato”, ha spiegato Lonfernini, “introduce anche importanti novità sugli ammortizzatori sociali: con l’accesso alla mobilità per i lavoratori a tempo determinato occupati per più di diciotto mesi nell’arco di due anni, e un nuovo criterio di calcolo della disoccupazione, per chi avrà lasciato l’azienda precedente e sarà stato licenziato dalla nuova”.

A seguito del prolungamento del tempo determinato, in pratica, è stata istituita una nuova forma di mobilità per i lavoratori che nell’arco di 24 mesi abbiano prestato attività lavorativa a tempo determinato per almeno 18 mesi anche presso diversi datori di lavoro. È stata inoltre introdotta la possibilità di accedere alla disoccupazione anche a seguito di dimissioni, qualora esse siano una volta sola nell’arco di 24 mesi e sempre che il lavoratore abbia iniziato un nuovo rapporto di lavoro entro 30 giorni e che le varie (uno o più) prestazioni lavorative durino almeno 6 mesi.

In verità questo intervento non era previsto inizialmente, ma è stato inserito anche per “compensare” la maggiore flessibilità introdotta con gli altri strumenti. “Resta l’impegno”, ha spiegato Lonfernini, “di completare il pacchetto di interventi previsto dal programma di Governo anche nella parte riguardante la complessiva rivisitazione degli ammortizzatori sociali. Abbiamo ancora cinque o sei mesi prima della scadenza operativa dell’Esecutivo e se questo è il clima di collaborazione, credo ci siano le condizioni per costruire anche questo intervento con le parti sociali ed economiche del Paese”.

LONFERNINI: “SE SI VUOLE RIUSCIAMO A FARE LE COSE”

“Erano mesi che le parti in causa attendevano una soluzione a questioni spinose sulla cosiddetta “flessibilità” e grazie alla mediazione della Segreteria di Stato al Lavoro si è riusciti a raggiungere un Decreto Delegato che rappresenta un punto di sintesi e che verrà a breve posto in votazione in aula Consiliare. Soddisfatti tutti gli interlocutori che sottolineano l’eccezionalità del risultato raggiunto, per la prima volta accolto all’unanimità”. C’è grande soddisfazione da parte del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini sull’Accordo Tripartito siglato nelle scorse settimane. “Il nuovo intervento normativo va a regolare tre aspetti basilari e contestualmente risponde alle nuove esigenze che avanzano nel rapido processo di cambiamento del mercato del lavoro. Da una parte”, commentano dalla Segreteria al Lavoro, “soddisfa le associazioni datoriali, che invocavano maggiore flessibilità per garantire la necessaria competitività delle loro aziende, dall’altra appaga le organizzazioni sindacali che rivendicavano adeguate tutele dei lavoratori, per evitare ogni possibile forma di abusi e storture.

Con una serie di emendamenti, frutto di una lunga e complicata contrattazione si sono potute definire precise disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro a tempo determinato, temporaneo e stagionale, come pure i distacchi, con conseguenti ricadute positive non solo sul mercato del lavoro ma anche sull’attrattiva generale del sistema economico della Repubblica e il suo allineamento agli standard europei”.

“È la dimostrazione”, commenta quindi Teodoro Lonfernini rilanciando un messaggio a tutto il Paese, “che il sistema quando vuole riesce a dialogare, a lavorare in sinergia, a produrre le pagine più edificanti per il nostro Paese. Una maturità e un nuovo clima di cui c’è oggi assoluto bisogno e che dovrebbe rappresentare un esempio da seguire anche in altri settori dello Stato”.

Forse potrebbe interessarti anche:

Lascia un commento