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Controversie fiscali: il Monte Titano segue l’OCSE

da Redazione

Considerata la necessità per la Repubblica di San Marino di adeguare l’ordinamento sammarinese agli orientamenti della migliore prassi internazionale (e, in particolare, all’azione 14 dell’Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, “Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective”), con particolare riferimento alla necessità di rendere maggiormente efficace il meccanismo della composizione amichevole delle controversie internazionali di cui all’art. 25 del Modello OCSE di Convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, è stata promulgata la Legge numero 192 del 2021.

Rimandando il lettore al testo integrale (scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale), ci soffermiamo sull’Istanze di apertura di procedura amichevole.

I soggetti interessati presentano un’istanza di apertura di procedura amichevole relativa ad una misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione all’autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e all’autorità competente degli altri Stati interessati.

L’istanza è presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell’atto o di altro documento equivalente, ovvero dalla data in cui è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato o potrebbe originare un’imposizione non conforme alla Convenzione, anche con riferimento a rettifiche degli utili di imprese associate. A tal fine, il soggetto interessato fa riferimento al diritto interno dello Stato che ha emesso l’atto o altro documento o misura equivalente. In caso di presentazione dell’istanza di procedura amichevole a seguito di consegna di processo verbale di constatazione il periodo di tre anni decorre dalla notifica dell’eventuale successivo atto impositivo.

La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell’imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali.

Qualora un giudicato intervenga anteriormente all’accordo amichevole, l’autorità competente sammarinese deve limitarsi a comunicare gli esiti del giudizio all’altra autorità competente. In tal caso, ove il dispositivo della sentenza non produca l’eliminazione della doppia imposizione, quest’ultima permane a meno che l’autorità competente dell’altro Stato contraente conformi la sua posizione alla decisione espressa dal giudice nazionale. Nella opposta ipotesi in cui le autorità competenti addivengano a un accordo che elimina la doppia imposizione senza che sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato, presupposto necessario per l’esecuzione dell’accordo amichevole è l’accettazione dei suoi contenuti da parte del contribuente e la contestuale rinuncia al ricorso giurisdizionale. Il contribuente ha la possibilità di proporre la sospensione del procedimento giurisdizionale nelle more dello svolgimento della procedura amichevole. In caso di rettifica operata nell’altro Stato contraente, il contenzioso eventualmente instaurato e pendente nell’altro Stato contraente non configura una causa impeditiva per l’attivazione e prosecuzione della procedura amichevole, a condizione che l’autorità competente dell’altro Stato contraente manifesti la medesima disponibilità. La presentazione dell’istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento nazionale, in conformità alle disposizioni normative interne. L’istanza di apertura di procedura amichevole può essere presentata simultaneamente all’autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino e all’autorità competente degli altri Stati interessati e contiene le medesime informazioni e l’indicazione di quali sono gli Stati interessati. L’istanza presentata all’autorità competente per lo Stato della Repubblica di San Marino è redatta in lingua italiana o, se redatta in altra lingua, è corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all’istanza è corredata dalla traduzione in lingua italiana o, in alternativa, in lingua inglese. È fatta tuttavia salva la facoltà, per l’autorità competente sammarinese, di richiedere una traduzione ufficiale in italiano di detta documentazione, ove sia ritenuto opportuno. L’autorità competente per lo Stato di San Marino attesta il ricevimento dell’istanza entro sessanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza medesima ed entro lo stesso termine comunica il ricevimento della stessa alle autorità competenti degli altri Stati interessati. Ciascuna autorità competente degli Stati interessati comunica alle altre autorità competenti la lingua o le lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni.

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