Sino a 25 mila euro per le spese che incidono direttamente sulla gestione del bilancio dello Stato autorizzati dal direttore, dal dirigente, dal funzionario delegato, o dal dipendente direttamente coinvolto (compresi i provvedimenti di autorizzazione della spesa per forniture o somministrazione di beni e servizi alla PA); sino a 2.600 euro per spese autorizzate dai Segretari di Stato e dal Congresso di Stato; sino a 5 mila euro per le spese relative a collaborazioni, consulenze e incarichi professionali autorizzati dal direttore, dal dirigente, dal funzionario delegato, o dal dipendente direttamente coinvolto. Prove tecniche di spending review a San Marino con il Regolamento numero 15 del 2025 dedicato al “controllo di legittimità successivo a campione” e che definisce, in estrema sintesi, le modalità operative e gli strumenti del controllo di legittimità successivo a campione degli atti di spesa che incidono sul bilancio dello Stato.
LE FINALITÀ
Il controllo di legittimità successivo a campione viene esercitato dalla Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (CCFP) e ha la finalità di garantire la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa relativa alla spesa pubblica, assicurando il rispetto delle procedure e la conformità degli atti adottati ai principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza secondo regole chiare, condivise e preventivamente determinate. Il controllo contribuisce alla creazione di un sistema volto a migliorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa.
LE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO
La selezione degli atti da sottoporre a controllo di legittimità successivo a campione è effettuata mediante campionamento casuale semplice, utilizzando una procedura informatica contenuta in una specifica sezione dell’applicativo Pratico. Tale procedura è idonea a garantire la rappresentatività e rispondere ai principi di casualità, perequazione, trasparenza e non discriminazione. Ogni unità organizzativa o Autorità è inclusa nel campione. La casualità del campionamento è ottenuta estraendo le autorizzazioni di spesa da un elenco, denominato “lista di campionamento”, che include tutti gli atti di spesa potenzialmente soggetti al controllo di legittimità successivo a campione. La percentuale degli atti da assoggettare al controllo di legittimità successivo a campione è pari al 10% delle autorizzazioni di spesa sottoscritte e perfezionate dalle singole unità organizzative o Autorità per ciascun trimestre di riferimento, a partire dal 1° gennaio 2026. Qualora il numero delle autorizzazioni di spesa di una singola unità organizzativa o Autorità nel trimestre di riferimento sia inferiore a 10 unità, sarà comunque oggetto di controllo una singola autorizzazione di spesa. Rientrano nella “lista di campionamento” del trimestre di riferimento anche le autorizzazioni di aumento di spesa. In caso di estrazione di autorizzazioni di aumento di spesa, il controllo di legittimità successivo a campione riguarderà l’intera spesa complessivamente autorizzata, inclusa quella autorizzata in trimestri precedenti, e non solo la variazione in aumento. L’estrazione degli atti da sottoporre al controllo viene eseguita al massimo entro il bimestre successivo al trimestre oggetto del controllo. Entro il semestre successivo al trimestre oggetto del controllo deve essere completato il controllo di legittimità successivo a campione da parte della CCFP, ad eccezione delle pratiche per le quali il referto preliminare evidenzi eventuali irregolarità riscontrate; in tal caso la CCFP è tenuta ad adottare il referto definitivo entro il trimestre successivo. Il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria Finanze, ha la facoltà di modificare con delibera la percentuale degli atti da sottoporre a controllo, ovvero di prevedere controlli mirati su specifiche tipologie di spese.
PROCEDURA E MODALITÀ OPERATIVE
L’estrazione degli atti avviene durante la seduta della CCFP, da parte dell’UO Ragioneria Generale dello Stato, con riferimento alle attività di estrazione degli atti e alla predisposizione della “lista di campionamento”. Gli atti estratti dalla “lista di campionamento” sono allegati al verbale di estrazione della CCFP e ne costituiscono parte integrante. Gli atti estratti dalla “lista di campionamento” sono repertoriati nell’applicativo Legit, e un avviso dell’avvenuta estrazione è protocollato ed inviato automaticamente, tramite l’applicativo Doqui Acta, all’unità organizzativa o Autorità interessata. Contestualmente, in automatico, sull’applicativo Doqui Acta è aperto, alla UO Ragioneria Generale dello Stato, anche il relativo fascicolo, uno per ogni atto estratto, riferito al controllo di legittimità successivo a campione. Il direttore o dirigente o funzionario delegato o Segretario di Stato o Congresso di Stato o dipendente direttamente coinvolto, che ha autorizzato la spesa, deve completare i campi nella maschera dell’applicativo Pratico, inserendo i collegamenti informatici di tutti gli atti afferenti alla pratica emessi alla data di estrazione, classificati in Doqui Acta ed allegare PDF di altra documentazione utile, entro il termine di quindici giorni consecutivi al ricevimento dell’avviso di avvenuta estrazione. La UO Ragioneria Generale dello Stato, ricevuta la conferma di completamento della maschera dell’applicativo Pratico, mette a disposizione della CCFP, a sua richiesta, la documentazione pervenuta in formato digitale, insieme al riepilogo redatto dalle singole unità organizzative e Autorità dei documenti pervenuti. La CCFP, dopo aver esaminato le pratiche relative agli atti estratti, convoca la seduta per la redazione dei relativi referti, assistita da un dipendente dell’UO Ragioneria Generale dello Stato con funzioni di segreteria. A conclusione del controllo successivo di legittimità a campione, la CCFP redige un referto preliminare con giudizio positivo e comunque senza rilievo; un referto preliminare con evidenza di eventuali irregolarità riscontrate; un referto definitivo, successivo al referto preliminare con rilievi, che può concludersi con un giudizio positivo oppure con la conferma della fondatezza delle violazioni rilevate.
