Il Regolamento numero 13 del 2025 ha apportato una serie di modifiche alla “Qualificazione ambientale e tecnica del conglomerato bituminoso di recupero (fresato) proveniente dalla demolizione di pavimentazioni stradali”. Vediamole assieme.

ARTICOLO 1
Il comma 2, dell’articolo 7 del Regolamento 29 marzo 2024 n.12 è così modificato: “La verifica di rispondenza dei requisiti di cui all’Allegato A è effettuata dall’UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (di seguito brevemente UPAV) sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata contenente i risultati delle prove di qualificazione ambientale ottenuti da un laboratorio accreditato oppure dalla parte interessata stessa, Stazione Appaltante o impresa esecutrice, qualora si avvalga della facoltà di presentare una dichiarazione ai sensi dell’articolo 8, comma 8 bis”.
ARTICOLO 2
La rubrica dell’articolo 8 del Regolamento n.12/2024 è così sostituita: “(Certificato verde e dichiarazione). Dopo il comma 8, dell’articolo 8 del Regolamento n.12/2024 sono aggiunti i seguenti commi 8 bis, 8 ter e 8 quater: “8 bis. La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, in luogo della richiesta di certificato verde di cui ai commi 3 e 4, può produrre una dichiarazione, redatta sulla base del modello di cui all’Allegato C-bis, che deve essere trasmessa all’UPAV. 8 ter. L’UPAV esegue i controlli in merito alle dichiarazioni ricevute ed in caso di esito negativo invia comunicazione relativa alla non conformità del materiale. 8 quater. La dichiarazione ha validità pari a ventiquattro mesi dalla data di presentazione all’UPAV”.
ARTICOLO 3
La lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 del Regolamento n.12/2024 è così modificata: “a) certificato verde o dichiarazione”.
ARTICOLO 4
L’Allegato A al Regolamento n.12/2024 è sostituito dall’Allegato A al regolamento.
ARTICOLO 5
La lettera b), del punto 2, dell’Allegato B al Regolamento n.12/2024 è così sostituita: “b) prima della movimentazione dal cantiere, post demolizione, oppure dopo la movimentazione dal cantiere (Prospetto B.2).
ALLEGATO A AL REG. NUMERO 12 DEL 2024
Requisiti di qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero, articolo 1. L’Allegato A definisce le prove e i relativi requisiti ambientali che il conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere) deve soddisfare per assumere la qualifica di conglomerato bituminoso di recupero:
a) controllo visivo;
b) verifica di amianto e I.P.A.; c) test di cessione;
d) verifica di presenza di materie estranee.
Articolo 2: per controllo visivo si intende il controllo atto a verificare l’assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere). La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice nei casi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), provvede ad effettuare il controllo visivo, dove per “controllo visivo” si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.
Articolo 3: per “verifica di amianto e I.P.A”. si intende “il controllo atto a verificare il rispetto dei limiti di concentrazione di amianto e I.P.A. e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso oppure da rimuovere)”.
La Stazione Appaltante o l’impresa esecutrice, nei casi di cui all’articolo 6, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), oppure l’impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica delle concentrazioni.
