Al fine di rendere conforme all’evoluzione tecnica il sistema di gestione delle richieste di visto merci telematico, l’invio e la ricezione del visto merci, spiega il DD nr. 44 del 2025, già in vigore, “è effettuato esclusivamente attraverso un’apposita funzione inserita nell’applicativo TribWeb in uso agli operatori economici, previa abilitazione”. Rimandando il lettore al DD integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcuni punti.
I controlli dell’UO Ufficio Tributario sono delegati ed effettuati dal Corpo della Guardia di Rocca – Sezione VistoMerci e sono compiuti sulle pratiche e sui documenti, relativi al visto merci, trasmessi dagli operatori economici attraverso l’applicativo di cui sopra, sulla base delle disposizioni procedurali del manuale d’uso pubblicato dall’UO Ufficio Tributario su apposita Sezione del software TribWeb. Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo è pari ad euro 5.000. Lo stesso valore minimo si applica anche per il reso conto lavoro e reso conto riparazione. Le temporanee importazioni di beni a diverso titolo, le cessioni di beni in omaggio o derivanti da sostituzioni in garanzia, devono essere sempre sottoposte al controllo di cui all’art. 6 della Legge 40/1972, indipendentemente dal valore dei beni importati. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal Decreto Delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione.
MODALITÀ PRESENTAZIONE
Il manuale d’uso stabilisce le modalità, le procedure e la documentazione, che deve essere trasmessa dall’operatore economico per la richiesta di visto merci e può essere aggiornato dall’UO Ufficio Tributario sulla base delle necessarie modifiche tecniche ed evoluzioni del sistema informatico TribWeb.
L’UO Ufficio Tributario provvede a pubblicare nell’apposita Sezione i predetti aggiornamenti. I documenti con apposto il visto sono restituiti nel più breve tempo possibile all’operatore economico, comunque entro le 48 ore dalla data dell’invio della richiesta alla Guardia di Rocca – Sezione Visto Merci, che deve corrispondere alla data di introduzione in territorio della merce. Trascorso tale termine senza che il documento sia stato restituito vistato, l’operatore economico è autorizzato ad immettere in consumo i beni importati, a sottoporli a lavorazioni o ad esportarli.
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VISTO TELEMATICO
Le imprese, in possesso dei requisiti e dotate di un sistema di gestione automatizzato, possono accedere, su apposita istanza, formulata all’UO Ufficio Tributario, ad un regime semplificato di visto merci telematico secondo le modalità stabilite. Fatto salvo per i beni strumentali e i beni provenienti da Paesi extra-UE, gli operatori economici ammessi al regime semplificato non sono tenuti alla trasmissione della specifica richiesta di visto merci in quanto sono sottoposti a periodiche verifiche, quanto meno semestrali, a campione sulle merci importate, sulla base della documentazione rilevata presso l’azienda.
REGIME SEMPLIFICATO
Sono ammessi al regime semplificato gli operatori economici che sono in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a 40 milioni di euro, intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2 per cento del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato, quale l’Enterprise Resource Planning (ERP).