La Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino che definisce le modalità di collaborazione e di scambio di informazioni rilevanti per l’esercizio della funzione di vigilanza sugli operatori in cripto-attività sottoposti alla supervisione di BCSM. Tale accordo dà piena attuazione ed efficacia al sistema dei controlli stabilito in materia dal Decreto Delegato 29 agosto 2024 n. 138 “Disciplina delle tecnologie basate su registri distribuiti” e dal relativo regolamento attuativo n. 2024-03 emanato da BCSM.
IL DECRETO 138 DEL 2024
Rimandando il lettore al testo integrale – scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale – ci soffermiamo su alcuni articoli del Decreto.
ATTIVITÀ DI SOGGETTI ESTERI
Gli operatori DLT (soggetto che emette, offre, o richiede l’ammissione alla negoziazione di token, o che presta servizi in token, ndr) esteri che intendono svolgere nella Repubblica di San Marino l’offerta di cripto-attività o richiedere l’ammissione alla negoziazione di cripto-attività su una piattaforma di negoziazione gestita da un operatore DLT stabilito nella Repubblica di San Marino, ovvero prestare nella Repubblica di San Marino servizi in cripto-attività, devono chiedere l’autorizzazione alla Banca Centrale.
La Banca Centrale disciplina con proprio provvedimento i casi in cui l’esercizio da parte di soggetti esteri delle attività possa essere svolto solo attraverso la costituzione di una succursale e non in regime di prestazione di servizi senza stabilimento.
Gli operatori DLT esteri che intendono svolgere nella Repubblica di San Marino l’offerta di token diversi da cripto-attività o richiedere l’ammissione alla negoziazione di token diversi da cripto-attività su una piattaforma di negoziazione gestita da un operatore DLT stabilito nella Repubblica di San Marino, ovvero prestare nella Repubblica di San Marino servizi in token diversi da cripto-attività, devono chiedere l’autorizzazione all’Istituto per l’Innovazione.
SEPARAZIONE PATRIMONIALE
I token o i fondi di proprietà dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dal prestatore di servizi in token, costituiscono patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello del prestatore di servizi e da quello degli altri clienti del prestatore di servizi. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori del prestatore di servizi o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di questi ultimi. Nel regime di separazione patrimoniale, salvo specifico consenso scritto dei clienti su apposita modulistica, il prestatore di servizi in token non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, i token e i fondi di proprietà dei clienti da esso detenuti a qualsiasi titolo.
OFFERTA AL PUBBLICO
L’emittente in cripto-attività pubblica sul proprio sito web le informazioni riguardanti l’offerta al pubblico di cripto-attività secondo quanto stabilito dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino. L’emittente, che fissa un termine per l’offerta pubblica di token, prosegue il Decreto Delegato, pubblica in evidenza sul proprio sito web il risultato dell’offerta al pubblico entro venti giorni lavorativi dalla fine del periodo di sottoscrizione. L’emittente, che fissa un termine per l’offerta pubblica di token, adotta disposizioni efficaci per monitorare e tutelare i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico, assicurando che i fondi o le cripto-attività raccolti durante l’offerta al pubblico siano detenuti in custodia presso una banca ovvero presso un prestatore di servizi di custodia e amministrazione di cripto-attività aventi i requisiti stabiliti dalla Banca Centrale.