Il Decreto – Legge numero 28 del 2025 stabilisce il numero dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per esigenze straordinarie che possono essere rilasciati a stranieri per l’anno 2025, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19 della Legge 28 giugno 2010 n.118 e dagli articoli 33 e 45 della Legge 9 maggio 2023 n.80.
PERMESSI DI SOGGIORNO PER IMPRENDITORI
Il numero massimo di permessi di soggiorno per imprenditori di cui all’articolo 10-ter della Legge n.118/2010 e successive modifiche è di 120.
DIPENDENTI DI IMPRESE AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO
Il numero massimo di permessi di soggiorno per dipendenti di Imprese ad alto contenuto tecnologico di cui all’articolo 17 del Decreto Delegato 13 giugno 2019 n.101 è di 30.
PERMESSI DI SOGGIORNO STAGIONALI
Il numero massimo di permessi di soggiorno stagionali per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a) e comma 3 della Legge n.118/2010 e successive modifiche, è di 300 così ripartiti:
a) 275 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti occupati nel settore turistico, alberghiero e commerciale;
b) 25 permessi di soggiorno stagionale a lavoratori migranti impegnati nel settore agricolo.
PERMESSI DI SOGGIORNO TEMPORANEI
Il numero massimo di permessi di soggiorno temporanei per motivi di lavoro, di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) e comma 4 della Legge n.118/2010 e s.m. è di 665 così ripartiti:
a) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti di persone con disabilità ovvero invalidità;
b) 140 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti alla famiglia;
c) 430 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come assistenti anziani;
d) 30 di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti riservati a personale altamente specializzato nel processo d’internazionalizzazione o di alta specializzazione nel settore bancario, industriale, tecnologico, universitario ed economico, previa dettagliata e specifica relazione del datore di lavoro in cui siano indicati i contenuti del progetto, requisiti e tempistiche del professionista; i lavoratori di cui alla presente lettera possono essere avviati al lavoro anche tramite contratti a progetto stipulati ai sensi dell’articolo 29 della Legge 9 dicembre 2022 n.164 e integrato dall’articolo unico, comma 6 del Decreto Delegato 17 marzo 2023 n.48 ovvero, nel solo settore universitario, tramite apposito programma di stage ovvero tirocinio curriculare compilato da docente universitario;
e) 20 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati nel settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e delle attività artistiche;
f) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come responsabili di produzione che lavorano a turni;
g) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti al facchinaggio assunti presso imprese di servizio che svolgono attività di traslochi;
h) 10 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come addetti alle pulizie presso imprese che svolgono tale attività o di lavaggio auto;
i) 5 permessi di soggiorno temporaneo a lavoratori migranti impiegati come fornai.
PERMESSI DI SOGGIORNO PER INFERMIERI
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per infermieri in servizio presso l’Ospedale di Stato è di 45.
PERMESSO DI SOGGIORNO PER DOCENTI UNIVERSITARI
Il numero massimo di permessi di soggiorno speciale per docenti universitari presso l’Università degli Studi di San Marino della Legge numero 118 del 2010 è di 25.