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Pensionati e residenze atipiche: le modifiche

da Alessandro Carli

Allo scopo di integrare la disciplina della concessione di residenza atipica pensionati, il Decreto Delegato numero 26 del 2025, nell’esercizio parziale della delega contenuta all’articolo 16-quater, comma 14 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118, detta disposizioni integrative sui requisiti necessari al fine della concessione della stessa.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 16–QUATER

La lettera a) del comma 1, dell’articolo 16-quater della Legge numero 118 del 2010, è così sostituita: “a) abbia un reddito annuale dimostrabile non inferiore ad euro 120.000,00 (centoventimila/00) lordi annui o un patrimonio mobiliare dimostrabile non inferiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)”.

La lettera b), del comma 3, dell’articolo 16-quater della Legge del 28 giugno 2010 numero 118, si legge nel DD, sostituita: “b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di affitto sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza. Non sono ammesse istanze che hanno come elemento di radicamento nel territorio la condivisione di medesima unità abitativa fra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare o comunque non legati da rapporti assimilabili a convivenza”.

ABROGAZIONE

Il Decreto Delegato numero 26 del 205 conclude spiegando che “è abrogato il Decreto Delegato 21 novembre 2024 n.177. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso”.

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