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Camera conciliazione consumatori: gli importi

da Alessandro Carli

Il Decreto Delegato numero 10 del 2025 stabilisce i criteri minimi generali per la realizzazione di una efficace disciplina delle conciliazioni in materia di consumo attraverso la Camera di conciliazione consumatori.

PRINCIPI GENERALI MINIMI

Chiunque, direttamente o per il tramite di Associazioni di categoria a cui abbia dato espresso incarico scritto, per controversie aventi ad oggetto materie e violazioni di diritti riconosciuti e tutelati dal Decreto Delegato numero 160 del 2024 e Decreti Delegati attuativi, può accedere alla Camera compilando apposita istanza disponibile presso la Camera di Conciliazione o sul proprio sito.

L’istanza di conciliazione deve in ogni caso essere preceduta dalla presentazione di un reclamo scritto nei confronti dell’operatore economico da depositare entro sei mesi dalla violazione.

L’istanza può essere presentata unicamente decorsi 30 giorni dal deposito del reclamo ed entro un anno dalla scadenza dei 30 giorni. La Camera deve garantire l’imparzialità del procedimento di conciliazione anche in relazione alla figura del conciliatore, il quale deve rivestire carattere di terzietà rispetto alle parti, con la funzione di proporre e non imporre una soluzione conciliativa che può essere oggetto di accordo libero, spontaneo e volontario delle parti.

Sul portale della Pubblica Amministrazione è pubblicato l’elenco dei conciliatori della Camera nominati ai sensi dell’articolo 5, tutte le informazioni utili al consumatore per comprendere le caratteristiche del procedimento, i costi e la modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza.

NOMINA DEI CONCILIATORI E DEL PRESIDENTE

La Camera è composta da cinque conciliatori e da un presidente. I conciliatori e il presidente sono nominati dal Consiglio Grande e Generale tra professionisti, avvocati, commercialisti, docenti e ricercatori universitari che dimostrino chiara e inequivocabile competenza nelle materie disciplinate dal Decreto Delegato numero 60 del 2024 e dai Decreti Delegati attuativi, in relazione al loro cursus honorum. I conciliatori e il presidente durano in carica cinque anni, rinnovabili per un massimo di due mandati. La carica di conciliatore e presidente è incompatibile con l’assunzione di incarichi e con l’iscrizione a movimenti o partiti politici o ad associazioni sindacali.

PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Il procedimento deve avere una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione formale dell’istanza alla controparte o alle controparti invitate alla conciliazione e si conclude con la redazione, da parte del conciliatore, di un verbale di conciliazione o di mancata conciliazione. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo a seguito di omologazione da parte del Commissario della Legge. L’omologazione, concessa su istanza anche solo di una delle parti in conciliazione, ha lo scopo di convalidare l’espressione di volontà delle parti intervenute che, con l’ausilio del conciliatore, volontariamente hanno raggiunto un accordo il quale non deve essere contrario a norme imperative. In ogni caso, l’accordo non può contenere statuizioni contrarie all’ordine pubblico e al buon costume. Il procedimento deve garantire il rispetto dei seguenti principi:

a) trasparenza, ovvero la certezza che chiunque voglia accedere al procedimento possa conoscere preliminarmente le modalità di accesso alla Camera, i relativi costi e la procedura;

b) riservatezza, ovvero la garanzia che solo le parti in conciliazione possano accedere agli atti del relativo procedimento. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione non possono essere utilizzate dalle parti o da terzi nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato dopo l’insuccesso della conciliazione;

c) indipendenza e terzietà, ovvero la sicurezza che il conciliatore rivesta una posizione di terzietà nei confronti delle parti.

Al conciliatore è riconosciuto unicamente il potere di facilitare le parti in conciliazione a raggiungere un accordo.

IL COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO

Il comportamento di un operatore economico, consistente nel rifiutare sistematicamente e senza un giustificato motivo l’invito alla conciliazione, ove riguardi una collettività più o meno ampia di consumatori, deve considerarsi illegittimo ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Delegato n.160/2024, con conseguente applicazione delle forme di tutela e sanzioni previste dagli articoli 24 e 30 del DD. 160/2024.

SPESE DELLA PROCEDURA

Ciascuna parte è tenuta a corrispondere alla Camera un compenso così definito:

a) un importo per spese di avvio della procedura pari ad euro 40;

b) un importo variabile per spese di conciliazione commisurato al valore della controversia, come stabilito dall’All. A (vedi tabella).

Le spese di conciliazione sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione del compenso, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano un’unica parte.

La parte convocata che intenda partecipare al primo incontro al solo fine di dichiarare di non voler iniziare la procedura è tenuta al pagamento delle sole spese di avvio del procedimento.

Le spese comprendono anche l’onorario dei conciliatori e del presidente, ai quali è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti, e sono invariate indipendentemente dal numero degli incontri.

LE PROCEDURE TECNICHE

Le procedure tecniche di gestione e risoluzione dei conflitti concernenti il procedimento di conciliazione sono disciplinate attraverso regolamenti adottati dal Congresso di Stato.

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