La Repubblica di San Marino ha disciplinato le casistiche in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso e in materia di garanzia legale e contrattuale post vendita (nel rispetto ed in attuazione dei principi di cui alle disposizioni del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 numero 160). Questo uno dei “punti” più importanti contenuti nel Decreto Delegato numero 9 del 2025 che, in senso più allargato, introduce una serie di disposizioni in materia di sicurezza, qualità dei prodotti e garanzie legali e contrattuali.
Rimandando i lettori al testo integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale, analizziamo i “prodotti difettosi”. In applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Delegato n.160/2024, un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite, le quali devono essere adeguate alla qualità e funzione del prodotto medesimo;
b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione;
d) la comparazione con gli altri esemplari della medesima serie.
Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
La responsabilità del produttore o del fornitore è comunque esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non è ascrivibile temporalmente al periodo in cui il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento amministrativo vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che l’ha utilizzata.
LA MESSA IN CIRCOLAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto si considera messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. La messa in circolazione avviene, anche, mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore, e in ogni caso in cui il prodotto esca dalla sfera di controllo del produttore o, in caso, del fornitore o del distributore.
LA PROVA DEL DIFETTO: COME MUOVERSI
Il danneggiato, fatte salve ulteriori e più approfondite ricerche tecniche effettuabili nel corso del giudizio civile tramite la nomina di un consulente tecnico per la richiesta di risarcimento del danno, deve offrire la prova in ordine al difetto riscontrato e del danno in ogni sua componente nonché della connessione causale tra difetto e danno subito. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, si legge nel Decreto Delegato numero 9 del 2025, “il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore o dal distributore convenuto in giudizio”.