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Spedizioni RAEE, cosa cambia per il Titano

da Redazione

È già entrato in vigore – per la precisione dal 1° gennaio – il Regolamento Delegato (UE) 2024/3229 della Commissione Europea che apporta una serie di modifiche relative alle spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici concordate nell’ambito della convenzione di Basilea. Per quanto riguarda l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici dall’Unione verso paesi terzi e la loro importazione nell’Unione da paesi terzi, gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 dovrebbero tenere conto delle modifiche apportate agli allegati II, VIII e IX della convenzione di Basilea. Pertanto le esportazioni dall’Unione verso i paesi terzi ai quali si applica la decisione del Consiglio dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) (2) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati ad operazioni di recupero (di seguito “decisione OCSE”) e le importazioni nell’Unione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea dovrebbero essere soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte. A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno vietare l’esportazione di rifiuti elettrici ed elettronici che rientrano nelle voci A1181 dell’allegato VIII e Y49 dell’allegato II della convenzione di Basilea verso paesi terzi ai quali non si applica la decisione OCSE.

In estrema sintesi, le aziende sammarinesi che conferiscono direttamente in Italia i rifiuti elettronici dovranno seguire la procedura di notifica. Per le aziende sammarinesi che invece conferiscono tali rifiuti agli impianti presenti in territorio sammarinese nulla cambia e pertanto continueranno a compilare il formulario.

IL REGOLAMENTO: GLI ARTICOLI PRINCIPALI

Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 (art. 1) sono modificati conformemente all’allegato del Regolamento.

Per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020, o di tali rifiuti non classificati sotto una voce specifica negli allegati III, IIIB o IV del Regolamento (CE) n. 1013/2006, per le quali un’autorità competente ha rilasciato l’autorizzazione prima del 1° gennaio 2025, fatta eccezione per le spedizioni di rifiuti elettrici ed elettronici non pericolosi verso paesi ai quali non si applica la decisione OCSE, l’autorizzazione rimane valida fino al 1° gennaio 2026 o, se precedente, fino alla data di scadenza dell’autorizzazione (art. 2).

Il notificatore che abbia presentato una notifica relativa a spedizioni di rifiuti classificati sotto le voci A1180, B1110, B4030, GC010 o GC020 prima del 31 dicembre 2024 sulla quale le autorità competenti non abbiano preso una decisione entro tale data ha tempo fino al 1° febbraio 2025 per aggiornare la notifica e allinearla alle nuove norme introdotte dal Regolamento Delegato (UE) 2024/3229 della Commissione Europea.

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