Al fine di rendere conforme all’evoluzione tecnica il sistema di gestione delle richieste di visto merci telematico, “l’invio e la ricezione del visto merci è effettuato esclusivamente attraverso un’apposita funzione inserita nell’applicativo TribWeb in uso agli operatori economici, previa abilitazione”. Questa la ratio del Decreto Delegato numero 209 del 2024 che entrerà in vigore dal 3 marzo 2025.
GLI ADDETTI AI CONTROLLI
I controlli dell’UO Ufficio Tributario sono delegati ed effettuati dal Corpo della Guardia di Rocca – Sezione VistoMerci e “sono compiuti sulle pratiche e sui documenti, relativi al visto merci, trasmessi dagli operatori economici” attraverso l’applicativo di cui sopra, sulla base delle disposizioni procedurali del manuale d’uso pubblicato dall’UO Ufficio Tributario su apposita Sezione del software TribWeb. Il valore minimo dei beni importati da sottoporre al controllo è pari ad euro 5.000. Lo stesso valore minimo si applica anche per il conto lavoro e conto riparazione. Le importazioni di beni provenienti da Paesi extra-UE devono essere sempre sottoposte al controllo dell’Autorità competente con le modalità previste dal decreto delegato, indipendentemente dal valore delle stesse e dalla causale ovvero del regime di importazione.
CONTROLLI: MODALITÀ, TEMPI E PROCEDURE
Il personale della Guardia di Rocca addetto al visto merci ha il compito di acquisire, controllare, vistare ed archiviare i documenti pervenuti, nonché di comunicare l’avvenuta esecuzione del visto all’operatore economico. Periodicamente sono impartite disposizioni generali per l’esecuzione del controllo sulle merci, anche con metodiche informatiche, concordate e definite di concerto tra la Direzione dell’UO Ufficio Tributario e la Guardia di Rocca – Sezione Visto Merci. Gli agenti della Guardia di Rocca- Sezione Visto Merci, mediante pattuglie formate da almeno due unità, effettuano quotidianamente controlli a campione sulle merci importate che avvengono “alla presenza di un responsabile dell’azienda ovvero suo delegato”.
ESECUZIONE DEL VISTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Il manuale d’uso stabilisce le modalità, le procedure e la documentazione, che deve essere trasmessa dall’operatore economico per la richiesta di visto merci. I documenti con apposto il visto sono restituiti nel più breve tempo possibile all’operatore economico, comunque entro le 48 ore dalla data dell’invio della richiesta alla Guardia di Rocca – Sezione Visto Merci, che deve corrispondere alla data di introduzione in territorio della merce.
PROCEDURA SEMPLIFICATA DI VISTO TELEMATICO
Le imprese, in possesso dei requisiti e dotate di un sistema di gestione automatizzato, possono accedere, su apposita istanza, formulata all’UO Ufficio Tributario, ad un regime semplificato di visto merci telematico secondo le modalità stabilite. Fatto salvo per i beni strumentali e i beni provenienti da Paesi extra-UE, gli operatori economici ammessi al regime semplificato non sono tenuti alla trasmissione della specifica richiesta di visto merci di cui sopra in quanto sono sottoposti a periodiche verifiche, quanto meno bimestrali, a campione sulle merci importate, sulla base della documentazione rilevata presso l’azienda.
AMMISSIONE AL REGIME SEMPLIFICATO
Sono ammessi al regime semplificato gli operatori economici che sono in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
a) sono costituiti sotto forma di società per azioni;
b) hanno un volume di ricavi risultante dall’ultimo bilancio superiore a euro 40.000.000, intendendosi per voce ricavi la voce della dichiarazione dei redditi IGR P di cui al N.Ord.1, della Sezione 2 del quadro A;
c) sono in possesso di autorizzazione ad operare esclusivamente nel settore industriale ovvero se titolari di autorizzazione ad operare per l’esercizio di attività industriale ed altresì di autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio, tale ultima attività deve rappresentare meno del 2% del fatturato totale;
d) non hanno pendenze fiscali nei confronti dell’Ecc.ma Camera e del Settore Pubblico Allargato;
e) hanno un numero di dipendenti superiore a 30 unità;
f) utilizzano un software gestionale integrato quale l’ERP (Enterprise Resource Planning).
Il legale rappresentante della società presenta all’UO Ufficio Tributario una istanza di accesso al regime semplificato, previo assolvimento dei diritti di pratica, contenente una specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti, nonché una sommaria relazione illustrativa del sistema gestionale adottato con particolare riferimento alla tracciabilità delle merci. In particolare il sistema dovrà consentire la completa tracciabilità delle merci introdotte in magazzino fino a completamento del ciclo produttivo e successiva riesportazione definitiva che comunque non può avvenire prima delle 48 ore dalla relativa introduzione.
L’UO Ufficio Tributario, sottolinea il Decreto Delegato numero 209 del 2024, autorizza l’accesso al regime semplificato per la durata di un anno, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno mediante la presentazione di una dichiarazione di mantenimento dei requisiti richiesti ed all’assolvimento dei diritti di pratica.