Il “cantiere” delle riforme istituzionali è finalmente aperto: il via libera del Consiglio Grande e Generale all’istituzione di una Commissione speciale ad esse dedicate ha dato gambe e forza a questo progetto che – come del resto è ben appuntato negli atti – traguarderà la legislatura, nella consapevolezza che “le regole del gioco” vanno concordate tra tutti, al di là del temporaneo ruolo di maggioranza o di opposizione. A conferma di ciò, il testo presentato in Aula porta la firma di tutti i gruppi parlamentari, cosa anche questa non scontata. Del resto, l’urgenza di alcuni interventi necessari subito e in prospettiva (vedi l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea) è entrata nel vocabolario politico da tempo, tanto è vero che tutti i programmi elettorali del 2024 ne tenevano conto. Ovviamente aver aperto il cantiere non significa affatto aver completato l’opera, ma sicuramente ci sono i presupposti affinché si metta finalmente mano a determinate questioni inerenti il funzionamento (o il non funzionamento) del Congresso di Stato così come del Consiglio Grande e Generale.
LA PARTENZA “BIPARTISAN”
Come detto, “il progetto di Legge Qualificata che si sottopone al Consiglio Grande e Generale”, spiega il Segretario agli Affari Interni, Andrea Belluzzi, nella relazione accompagnatoria, “nasce da un proficuo confronto tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Grande e Generale, attivato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni – che si ringrazia per l’input impresso al confronto e per aver messo a disposizione di esso gli esperti dell’Ufficio Segreteria Istituzionale”. Non solo: “Le rappresentanze politiche presenti in Consiglio si sono incontrate diverse volte per arrivare a condividere la formulazione del progetto di legge”, che è frutto di una scelta, ovvero “nasce dall’intenzione di conferire, alla istituenda Commissione, una vigenza che possa oltrepassare il termine della corrente legislatura”. Questa trasversalità e unione di intenti si riflette nella “intenzione di assicurare il giusto coinvolgimento delle forze di opposizione nell’attività della Commissione, dovendosi intervenire sulle cosiddette “regole del gioco” che coinvolgono in maniera bipartisan maggioranza e minoranze”. Per cui si prevede “una composizione della Commissione che garantisce la presenza di tutte liste rappresentate in Consiglio Grande e Generale ed il rispetto della proporzione delle liste medesime in base alla loro consistenza numerica. Inoltre, fatto salvo il rispetto della proporzionalità fra maggioranza ed opposizione, alla maggioranza consiliare è attribuita la maggioranza in Commissione, ma in numero inferiore ai due terzi, quorum richiesto per l’adozione di tutte le deliberazioni, che pertanto necessitano del sostegno anche dell’opposizione”. Allo stesso scopo, “è stato concordato che la conduzione dei lavori della Commissione sia demandata in maniera collegiale ad una co Presidenza, espressione paritetica della maggioranza e dell’opposizione, costituita da due Presidenti che sono membri a pieno titolo e con diritto di voto”.
Nello specifico la composizione della Commissione è fissata nel numero di 18 Consiglieri e viene aggiornata con decreto reggenziale: la prima formulazione prevede 4 membri in quota PDCS, 3 membri per Libera/PS così come per PSD, 2 membri ciascuno per Alleanza Riformista, Repubblica Futura, Domani-Motus Liberi e RETE.
IL RUOLO DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
“Il progetto di legge, portante il mandato del Consiglio Grande e Generale alla Commissione, suddivide in macro aree le materie di intervento ad essa demandate, al fine di garantire il corretto equilibrio fra i poteri dello Stato, anche nell’avvicendarsi delle legislature e nel cambiamento delle forze politiche. La Commissione ha funzioni di ricognizione, di studio e di elaborazione di proposte volte alla realizzazione delle riforme istituzionali. Essa ha potere di nominare consulenti, invitare tecnici ed esperti, svolgere audizioni e richiedere relazioni e riferimenti. In tale contesto la Commissione è tenuta a consolidare la centralità politica del Consiglio Grande e Generale, elaborando fattivamente proposte per: a) rafforzare il ruolo di indirizzo politico del Consiglio Grande e Generale e l’azione di controllo sull’esercizio del potere del Congresso di Stato e dei singoli Segretari di Stati, nonché per potenziare l’esercizio del potere legislativo; b) valorizzare lo status di Consigliere, rivedere la disciplina delle guarentigie e responsabilità, garantire un esercizio effettivo e paritario della carica e introdurre sistemi di controllo e resistenza alla corruzione e ai conflitti di interesse; c) approfondire una disciplina dei Gruppi Consiliari, anche al fine di assicurare agli stessi risorse umane e materiali adeguate al ruolo istituzionale che sono chiamati a svolgere; d) definire lo statuto delle opposizioni al fine di riservare adeguati spazi ai Gruppi di opposizione nella organizzazione dei lavori consiliari e delle Commissioni; e) modificare il Regolamento Consiliare per realizzare le proposte di cui al presente articolo; f) rivedere e rimodulare le commissioni e gli altri organismi di nomina consiliare”.
IL COORDINAMENTO DEL CONGRESSO DI STATO
La Commissione è tenuta “anche a valorizzare il potere collegiale del Congresso di Stato, rendendone più efficace ed efficiente il funzionamento. In quest’ambito la Commissione può sviluppare delle modalità di intervento, ad esempio, per: a) prevedere un coordinamento politico ed un coordinamento operativo; b) definire il ruolo della Reggenza nei rapporti con il Congresso di Stato; c) analizzare l’istituzione di organo/i consultivo/i che favorisca/no il corretto esercizio dell’azione normativa e amministrativa del Congresso di Stato; d) modificare la disciplina delle responsabilità e le norme sul funzionamento, sia nella pienezza dei poteri che in regime di ordinaria amministrazione, nonché l’adozione delle deliberazioni; e) declinare le competenze dei singoli Segretari di Stato; f) riorganizzare gli staff delle Segreterie di Stato e modificare la disciplina del personale politico, definendo ruoli, poteri ed attribuzioni”.
Inoltre “la Commissione è incaricata di effettuare uno studio in materia di gerarchia delle fonti al fine di definire il quadro ordinamentale. Nello specifico, il progetto della Commissione potrà avere ad oggetto i seguenti profili: a) delimitare il ricorso al decreto legge all’effettiva necessità ed urgenza, che devono essere supportate da articolata motivazione; b) prevedere che la delega per l’adozione di decreto delegato fissi compiutamente i principi ed i criteri direttivi volti all’esercizio della funzione legislativa, il limite temporale in cui esercitarla, il riferimento a oggetti definiti; c) disciplinare la riserva di legge in senso formale e sostanziale e definire gli ambiti applicativi; d) individuare la fonte per il recepimento della normativa europea per l’attuazione dell’acquis comunitario; e) introdurre una disciplina per l’adozione dei testi unici normativi; f) definire gli ambiti oggetto di legge finanziaria e di bilancio, nonché di relativa vanaz1one; g) identificare strumenti per la semplificazione normativa, l’efficienza ed efficacia del quadro normativo; h) riformare i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge, dei regolamenti e delle altre fonti di normazione secondaria, anche con la previsione dell’acquisizione di pareri obbligatori formulati dai competenti organi previsti dalle normative di settore.
LE ALTRE ISTITUZIONI DA “RIFORMARE”
“Oggetto dell’analisi della Commissione è anche l’Istituto reggenziale”, annuncia quindi Belluzzi nella relazione accompagnatoria. “La Commissione è tenuta a valorizzare e a consolidare il ruolo di garanzia e di organo super partes di capo dello Stato, eliminando qualsiasi riferimento a funzioni di carattere esecutivo ed amministrativo, nonché disciplinare con atto normativo di rango primario le regole del cerimoniale”. Ma non è finita qui, perché “tra le attività che la Commissione è chiamata a svolgere, rientra la previsione di una disciplina normativa dedicata al Consiglio dei XII, per definire gli ambiti di competenza, fissare un regime di incompatibilità, regolamentare il funzionamento, le formalità per la presentazione delle istanze, la forma dei provvedimenti e delle determinazioni”. Inoltre alla Commissione è altresì attribuita la funzione di analisi e revisione delle disposizioni relative al Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme con particolare riferimento a: composizione dell’organo, norme che disciplinano il sindacato di costituzionalità”.
Inoltre, alla luce della recente riforma dell’Ordinamento Giudiziario, la Commissione è chiamata a compiere valutazioni ed approfondimenti anche sul Consiglio Giudiziario. Infine, il mandato “lascia aperta la valutazione anche di altre tematiche, tra cui la regolamentazione di organi che svolgono funzioni di vigilanza e garanzia in ragione del ruolo istituzionale dagli stessi rivestito a salvaguardia della stabilità del sistema”.