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Import di “petroliferi”: novità in arrivo dal 2025

da Alessandro Carli

Novità in arrivo dal 1° gennaio 2025 in materia di imposta speciale sulle importazioni di prodotti petroliferi: il Decreto Delegato del 2 dicembre 2024 numero 191 è intervenuto andando a modificare l’articolo 6 della Legge numero 42 del 1975 e successive modifiche. In estrema sintesi, dopo il quinto comma dell’articolo 6 della Legge 11 novembre 1975 n.42 e s.m. sono aggiunti una serie di commi. Il “5 bis” spiega che “l’UO Ufficio Tributario, ai fini della riscossione dell’imposta speciale, per ciascun rivenditore di prodotti petroliferi apre una posizione creditoria, a richiesta dell’operatore e fino alla concorrenza massima del 6,50% dell’imposta speciale effettivamente pagata nell’anno precedente”.

Il “5 ter” invece spiega che “A fronte del credito (di cui al comma 5-bis di cui sopra), l’operatore commerciale consegna all’UO Ufficio Tributario una garanzia fideiussoria rilasciata da un istituto di credito sammarinese”.

Il “5 quater”: “Il credito utilizzato nel corso dell’anno successivo deve essere estinto dal contribuente entro il 10 febbraio dell’anno successivo a quello del suo utilizzo ovvero entro quindici giorni dalla cessazione dell’attività commerciale; se il contribuente non provvede ad estinguere il credito, l’UO Ufficio Tributario procede all’immediata riscossione a carico dell’istituto di credito che ha rilasciato la fideiussione”.

“5 quinquies”: in caso di cessazione dell’attività commerciale, anche in corso d’anno, l’operatore economico che subentra nella gestione dell’impianto utilizza il credito usufruito dal precedente gestore e che spettava al medesimo; per l’anno successivo, al nuovo gestore viene riconosciuto, come valore di riferimento per l’apertura di credito, il valore totale dell’anno precedente, dato dalla somma di quanto pagato dal precedente gestore più quello di sua pertinenza.

“5 sexies”: i soggetti che nel corso dell’anno iniziano in proprio il commercio dei prodotti petroliferi possono avvalersi di un’apertura di credito in dodicesimi calcolata sull’imposta che risulta pagata nel periodo che intercorre dall’inizio dell’attività al primo mese intero di gestione.

“5 septies”: l’operatore economico si avvale della procedura regolamentata dalla Legge 27 marzo 1987 n.49 per il pagamento dell’imposta sulle importazioni, di cui alla Legge 22 dicembre 1972 n.40 e successive modifiche, che grava sull’imposta speciale.

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONE

L’efficacia delle disposizioni di cui al decreto delegato numero 191 del 2024 decorre a far data dal 1° gennaio 2025. Dalla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento del Congresso di Stato di cui alla delibera del 31 agosto 1987 numero 3.     

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