Gli acquisti di veicoli nuovi o usati, anche in permuta, effettuati a scopo di vendita da rivenditori o concessionari sammarinesi, presso chiunque effettuati, possono essere soggetti all’iscrizione e alla conseguente immatricolazione, anche temporanea, nel Registro Immatricolazione Veicoli dell’UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti. La finalità di vendita deve essere espressamente dichiarata all’atto della formalità. Così il comma 1 del Decreto Delegato numero 207 del 2024.
Per le autovetture nuove o usate, che rispettino le condizioni di cui sopra, l’imposta di trascrizione di cui alla Tabella “A” della Legge 25 novembre 1997 n.136 e successive modifiche, come da ultimo sostituita dalla Tabella “A”, dell’Allegato “2” del Decreto Delegato 28 novembre 2013 n.161, è pari ad euro 20,00 (venti/00), nel caso in cui tale trascrizione sia effettuata da operatore economico sammarinese, che eserciti attività di commercio di veicoli. Per le altre categorie di veicoli, differenti da quelli di cui sopra e che rispettino le condizioni di cui al comma 1, l’imposta di trascrizione è pari ad euro 10,00(dieci/00). 4. I veicoli, a cui si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, non possono circolare su strada, se non per finalità di prova connesse alla vendita.