“Allo scopo di riformarne le disposizioni sulla base delle risultanze della fase applicativa delle procedure informatiche ivi disciplinate”, è stato pubblicato sul portale del Consiglio Grande e Generale il Decreto nr. 176 del 2024 che, in estrema sintesi, interviene sul Testo unico innovativo delle disposizioni in materia di comunicazione telematica con l’amministrazione e di accesso ai servizi in linea.
Detto che “l’autenticazione rafforzata è funzionale a consentire alla persona fisica, titolare di SMaC Card, di utilizzare i moduli ed i formulari elettronici disponibili tramite le funzioni dei servizi in linea contenuti nel Portale della PA, quale mezzo di presentazione in via telematica di istanze, domande, dichiarazioni e, in generale, documenti all’Amministrazione, con la validità ed efficacia probatoria di cui all’articolo 14 ed all’articolo 14-bis”, e che “a seguito del conseguimento della qualificazione, ai sensi dell’articolo 44 del Regolamento eIDAS, da parte di prestatore di servizio fiduciario, che fornisce SERC autorizzato a San Marino oppure a seguito del completamento del percorso di migrazione e sostituzione della PEC con la REM, le disposizioni di cui al comma 1 possono essere riformate, sentita l’Autorità ICT, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del decreto; per quel che concerne la presentazione delle istanze (per le altre modifiche si invitano i lettori al testo integrale) , “a decorrere dal 30esimo giorno dalla data di entrata in vigore del Decreto, le istanze e i relativi documenti a corredo, nonché, le comunicazioni, relative ai sotto elencati ambiti e settori dell’attività amministrativa afferenti al Dipartimento Territorio e Ambiente, sono obbligatoriamente presentate, alle competenti UO in via telematica, mediante il programma applicativo denominato “Gestione Elettronica dei Documenti Informatici”, (in seguito, brevemente, GEDI), accessibili dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di abilitazione:
a) edilizio;
b) strutturale;
c) urbanistico;
d) energetico (che ricomprende i procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di incentivi edilizi e di pareri di competenza, riguardanti l’efficienza energetica nel settore edilizio);
e) della prevenzione incendi.
In linea con quanto previsto dagli articoli 11 e 12, qualora sia facoltà od obbligo dell’avente titolo presentare Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) o dichiarazioni sostitutive di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.159 e successive modifiche o comunicazioni e relativi allegati, previsti dalle normative di settore od altro atto d’obbligo unilaterale, la SCIA, la dichiarazione, la comunicazione e l’atto, sono presentati, tramite il programma applicativo GEDI, con la forma del documento amministrativo elettronico, con le seguenti precisazioni:
a) se sottoscritti da cittadino o residente o soggiornante in Repubblica, che non sia in possesso di COE: possono essere presentati anche nella forma della copia per immagine su supporto elettronico di documento analogico, sottoscritto con firma autografa, senza che sussista la necessità di fare pervenire l’originale analogico, salvo che l’ufficio o organo ricevente lo richieda, motivando tale determinazione;
b) se sottoscritti da soggetto in possesso di COE: sono presentati nella forma del documento amministrativo elettronico, sottoscritto con firma elettronica qualificata.
Le istanze ed i relativi documenti a corredo in ambito catastale sono obbligatoriamente presentati all’UO Ufficio Tecnico del Catasto e Cartografia, (in seguito brevemente UTCC), mediante i programmi applicativi denominati “Gestione Richieste Aggiornamento Terreni”, (in seguito brevemente GRAT), e “Gestione Richieste Aggiornamento Fabbricati”, (in seguito brevemente GRAF), accessibili dal Portale della Pubblica Amministrazione, previa richiesta di abilitazione a “Servizi catastali – aggiornamento catastale”. La disciplina delle modalità di presentazione in via telematica di pratiche relative al settore agricolo, ambientale, degli incentivi energetici, degli incentivi fiscali per interventi strutturali di riduzione del rischio sismico, nonché, delle pratiche destinate a commissioni e collegi aventi competenza nel settore agricolo-ambientale e negli ambiti e settori dell’attività amministrativa, è stabilita, in ragione della progressiva implementazione dei programmi applicativi, tramite direttiva della DGFP.
In attesa delle necessarie implementazioni, la presentazione delle istanze avviene ai sensi del Capo III oppure in forma analogica.
I diritti di pratica stabiliti per la presentazione delle istanze sono significativamente differenziati a seconda che i documenti siano presentati in forma elettronica oppure analogica e, in quest’ultimo caso, a seconda della voluminosità. Qualora la pratica non possa essere presentata in forma elettronica per giustificati motivi, legati a malfunzionamenti di sistemi informatici o all’eccessiva dimensione dei file, si applicano, comunque, i diritti di pratica previsti per la presentazione in forma elettronica. Sino al termine indicato al sopra, la presentazione tramite il programma applicativo GEDI delle istanze relative agli ambiti e settori dell’attività amministrativa permane in via facoltativa.