A distanza di una settimana dal “lancio” su nostro giornale (Fixing nr. 39, “La cogenerazione industriale finalmente anche sul Titano”), sul sito del Consiglio Grande e Generale è stato pubblicato il Decreto Delegato numero 163 che stabilisce le modalità, limiti e requisiti tecnici di progettazione ed esecuzione degli impianti.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI
Possono essere autorizzati e permanere in esercizio esclusivamente impianti CAR (cogenerazione ad alto rendimento) costituiti da una o più unità di cogenerazione ad alto rendimento che, per ottenere la qualifica CAR, devono rispettare i requisiti tecnici di seguito indicati:
a) capacità di generazione non superiore a 6 MWe, riferita complessivamente a tutte le unità di cogenerazione dell’impianto, realizzate in corrispondenza di un’utenza di consumo;
b) utilizzo di una sola delle seguenti tecnologie: motore a combustione interna; turbine (micro turbine o turbine a gas con recupero di calore);
c) risparmio di energia primaria, calcolato in conformità all’Allegato 10 alla Legge 3 aprile 2014 n.48, almeno pari al 10% rispetto ai valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e calore per le unità di cogenerazione con capacità di generazione pari o superiore a 1 MWe;
d) risparmio di energia primaria maggiore di zero per le unità di piccola cogenerazione con capacità di generazione inferiore a 1 MWe e di micro generazione con capacità di generazione inferiore a 50 kWe.
REQUISITI TECNICI
L’energia elettrica prodotta dall’unità di cogenerazione è considerata energia elettrica cogenerativa solo ove l’unità presenta un rendimento globale almeno pari al:
a) 80% per le sezioni con turbina a gas a ciclo combinato con recupero di calore e per le sezioni con turbina di condensazione a estrazione di vapore;
b) 75% per tutti gli altri tipi di unità di cogenerazione.
La progettazione dell’unità di cogenerazione è dimensionata sulla base delle esigenze di autoconsumo del sito stesso. È necessario fornire un’analisi esaustiva dei carichi per assicurare che il dimensionamento dell’unità di cogenerazione consenta un funzionamento il più costante possibile nel tempo a pieno carico, dichiarando inoltre il consumo previsionale medio mensile per il primo anno. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, l’immissione di energia elettrica in rete e la dissipazione termica devono essere limitate per quanto possibile tecnicamente e circoscritte a casi straordinari, ossia quelli relativi ad un funzionamento diverso da quanto approvato dall’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia di seguito al parere preventivo di AASS di cui all’articolo 6, comma 4.
CESSIONE IN RETE DI ENERGIA ELETTRICA
L’energia elettrica prodotta da impianti CAR ed immessa in rete può essere ceduta esclusivamente ad AASS e a titolo non oneroso. L’energia elettrica prodotta da impianti CAR immessa in rete è contabilizzata secondo il regime di scambio sul posto, di cui all’art. 22 della Legge 48/2014, per la sola quota corrispondente alla differenza tra consumo previsionale medio mensile e consumo reale medio mensile dell’utenza presso cui è connesso l’impianto CAR, fermo restando il contestuale recupero dell’energia termica prodotta. La quota di energia elettrica immessa in rete ogni mese e prodotta in eccesso rispetto al consumo previsionale medio mensile, non può essere in alcun modo riconosciuta.
LA RENDICONTAZIONE ANNUALE
L’esercente è obbligato ad inviare annualmente all’Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l’Energia e all’AASS una relazione sull’utilizzo dell’impianto nell’anno precedente secondo modalità e tempistiche stabilite.