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Le “Botteghe storiche”: PdL al vaglio dell’Aula

da Alessandro Carli

Forse con qualche anno di ritardo (nel senso che in Italia è già attiva da tempo con risultati molto interessanti), la Repubblica di San Marino è pronta per “lanciare” (il Progetto di Legge andrà in prima lettura nella sessione ottobrina del Consiglio Grande e Generale) una disciplina che conterrà il Registro delle “Botteghe Storiche” ma anche i contrassegni “Made in San Marino” e “100% Made in San Marino”.

Invitando il lettore a scaricare il pdf integrale dal sito del CGG, ci soffermiamo sul primo punto, quello sulle botteghe storiche. Una necessità che nasce con lo scopo “di promuovere la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali ed artigianali aventi valore storico, artistico, architettonico e ambientale, che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale e mercantile sammarinese”

“BOTTEGA STORICA”: I REQUISITI

Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le imprese artigianali e i mercati su aree pubbliche, per essere definiti “Bottega storica”, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica. Sono irrilevanti a tal fine le modifiche attinenti alla proprietà, amministrazione, denominazione, insegna dell’attività purché le caratteristiche originarie della stessa siano mantenute;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l’attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell’attività stessa;

c) accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio per i locali in cui viene esercitata l’attività;

d) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree dove viene svolta l’attività, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo. Tali caratteristiche esteriori devono suggerire in modo evidente il senso del radicamento nel tempo dell’attività e il collegamento con la stessa.

La durata continuativa dell’attività prevista può essere riferita anche alle attività svolte, con le caratteristiche previste, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, a seguito di trasferimento per cause di forza maggiore o per ampliamento.

In deroga a quanto previsto al comma 1, lettera a), lo status di “Bottega storica” può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti da almeno venticinque anni, quando si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione di “Osteria”, “Enoteca” o “Birreria”.

IL REGISTRO E LO STATUS

Il Registro delle “Botteghe storiche” è istituito presso l’UO UAE; l’iscrizione avviene previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del richiedente, il quale deve presentare apposita istanza. Tale iscrizione è necessaria al fine del riconoscimento dello status di “Bottega Storica”.

Ai fini dell’iscrizione nel Registro, l’istanza che il richiedente deve presentare deve essere accompagnata da una descrizione della Bottega Storica unitamente alla riproduzione visiva della medesima. UAE verifica la sussistenza del requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e trasmette l’istanza alla Commissione per la Valutazione dei Requisiti di Contrassegno e Botteghe Storiche, che verrà istituita ai sensi dell’articolo 8, la quale verifica il possesso da parte dell’attività dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d).

Lo status di “Bottega storica” comporta l’utilizzo dell’apposito logo nelle targhe, nelle insegne, nelle vetrofanie e nelle pubblicità.

Per la concessione dello status di “Bottega storica” è istituita una tassa, da versare annualmente, il cui ammontare è fissato in euro 100.

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