Trasmissione dell’energia elettrica tramite reti in Alta Tensione (di seguito brevemente AT) di proprietà di soggetti esteri nel territorio della Repubblica di San Marino e per la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, allo scopo di garantire la fornitura di energia anche mediante il potenziamento e la razionalizzazione delle suddette reti: è stato pubblicato, nei giorni scorsi, il Decreto numero 149 del 2024 che detta le disposizioni e che introduce discipline speciali in materia di autorizzazioni amministrative ed edilizie, di lavoro e fiscali, volte a garantire ad un soggetto estero proprietario di una infrastruttura di trasmissione in AT dell’energia nella Repubblica di San Marino, l’esercizio dell’attività di trasmissione in Alta Tensione dell’energia.
Rimandando il lettore al testo integrale, scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale in formato pdf, ci soffermiamo sul soggetto concessionario, sui titoli edilizi e sulle disposizioni speciali per l’esecuzione delle attività in territorio.
IL SOGGETTO CONCESSIONARIO
Il Congresso di Stato, mediante delibera, riconosce il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in Alta Tensione dell’energia nella Repubblica di San Marino, quale soggetto concessionario. Tale soggetto è titolare del diritto di esercire l’infrastruttura garantendo la trasmissione dell’energia e di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrastruttura stessa.
I TITOLI EDILIZI RICHIESTI
Il proprietario di un’infrastruttura di trasmissione in Alta Tensione dell’energia riconosciuto soggetto concessionario può richiedere alle Autorità competenti della Repubblica di San Marino l’attivazione delle procedure volte ad ottenere le autorizzazioni necessarie per procedere all’installazione e alla manutenzione di strutture e impianti installati sopra e sotto il suolo e nello spazio sovrastante, di proprietà pubblica o privata, allo scopo di garantire il trasporto di energia. Il proprietario di una infrastruttura di trasmissione in Alta Tensione dell’energia riconosciuto concessionario può presentare domanda di concessione e autorizzazione edilizia ai sensi dell’articolo 57 della Legge numero 140 del 2017.
LE DISPOSIZIONI SPECIALI
Il soggetto concessionario riconosciuto, per lo svolgimento delle attività previste, inoltra apposita comunicazione all’Ufficio Attività Economiche e all’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive entro e non oltre il giorno precedente all’inizio dell’intervento in territorio. Gli interventi urgenti configurabili come trasferte giornaliere, possono essere comunicati al medesimo ufficio, entro le ventiquattro ore successive all’intervento. La comunicazione di cui sopra deve contenere i seguenti elementi:
a) ragione sociale del soggetto estero;
b) nome e cognome dei lavoratori presenti in territorio per l’esecuzione dell’intervento, copia della carta d’identità o di passaporto in corso di validità muniti di dichiarazione di conformità dei dati e di conformità all’originale;
c) indicazione del periodo di effettiva permanenza in territorio;
d) descrizione dell’intervento da effettuare;
e) documento ovvero dichiarazione equipollente che comprovi il rapporto di dipendenza tra ditta estera e lavoratore.
Il soggetto concessionario deve possedere, per ogni lavoratore indicato nella comunicazione e per tutta la durata dell’intervento, la copertura previdenziale ai sensi di apposita Convenzione tra la Repubblica di San Marino e lo Stato ove ha sede l’impresa distaccante, o assicurare il possesso di copertura assicurativa e previdenziale contro il rischio infortunistico e la responsabilità civile con indicazione specifica della validità nel territorio della Repubblica di San Marino.