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Cessione auto a soggetti residenti in Italia: novità

da Alessandro Carli

Promulgato il Regolamento, nr. 17 del 2024, con il quale è abrogato, con decorrenza dal 14 settembre 2024, il Regolamento nr. 1 del 2007 e s.m., riguardante le modalità di cessione di veicoli a soggetti residenti in Italia.

Il Regolamento è stato pubblicato per allinearsi al Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

AGENZIA ENTRATE, COSA DICE IL PROVVEDIMENTO

Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati (di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), si legge nel provvedimento firmato dall’Agenzia delle Entrate, “la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte, contributi e altre somme (a norma dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero del telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna (modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”). Le stesse disposizioni stabiliscono altresì che la sussistenza di condizioni di esclusione dal versamento (di cui al medesimo comma 9 dell’articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) per gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati (di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) viene verificata dall’Agenzia delle Entrate, secondo i termini e le modalità stabiliti con il provvedimento.

Le ipotesi di esclusione dall’adempimento (di cui al comma 9 dell’articolo 1 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262) riguardano:

a) gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dalla Repubblica di San Marino, per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 15 luglio 2021;

b) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dalla Repubblica di San Marino e dal territorio dello Stato della Città del Vaticano, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni e relativi a beni destinati ad essere utilizzati dall’acquirente come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;

c) gli acquisti a titolo oneroso da parte di soggetti operanti fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio dalla Repubblica di San Marino, effettuati presso soggetti operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e per i quali sia stata emessa fattura con addebito d’imposta ai sensi degli articoli 7 e 10 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 giugno 2021;

d) l’introduzione nel territorio dello Stato di autoveicoli e motoveicoli usati, come provenienti dal territorio della Repubblica di San Marino, fuori dall’esercizio di imprese, arti o professioni;

Ai fini del riconoscimento della sussistenza di una delle condizioni di esclusione dal versamento con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” nonché per la validazione di versamenti di imposta insufficienti ovvero incongruenti e di versamenti di imposta effettuati con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota IVA agevolata per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione, le relative istanze vanno presentate alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa.

Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, il soggetto passivo IVA presenta istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti il corretto assolvimento dell’IVA addebitata in fattura dall’operatore economico munito di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino. All’istanza deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

a) originale della carta di circolazione del veicolo;

b) estremi della fattura in formato elettronico (file in formato XML) trasmessa dall’Ufficio Tributario di San Marino al Sistema di interscambio di cui all’articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (SdI) e ricevuta dal cessionario, positivamente esitata da parte del competente ufficio dell’Agenzia delle entrate; oppure, ove previsto, esemplare della fattura cartacea originale con addebito d’imposta, restituita dall’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino che l’ha vidimata con datario e timbrata con impronta a secco.

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