Nel periodo che va da gennaio a giugno 2024 l’afflusso turistico è stato pari a 826.782 visitatori, registrando un aumento del +7,2% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il turismo di sosta, da gennaio a giugno 2024, si sono registrati 52.939 arrivi (+21,9% rispetto al 2023) per un totale di 89.539 pernottamenti (+21,4%), con una media di 1,7 notti trascorse per ogni persona arrivata. I turisti che hanno scelto di pernottare a San Marino provengono per l’87,3% dall’Europa, il 6,7% dall’America e il 4,9% dall’Asia. L’Italia è il paese di provenienza della maggior parte di turisti (54,6% sul totale), seguita dalla Germania (8,7%). Tra i paesi extra-europei, la maggior parte degli ospiti registrati nelle strutture, alberghiere e non, della Repubblica proviene dagli Stati Uniti (3,8%). Nonostante i numeri positivi (fonte: Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica), la Repubblica di San Marino guarda avanti e ha varato, attraverso il Decreto Delegato del 29 agosto 2024 numero 137, una serie di misure di sostegno per la riqualificazione delle strutture ricettive alberghiere.
RIQUALIFICAZIONE E CREDITO AGEVOLATO
Allo scopo di favorire la ripresa degli investimenti nelle strutture ricettive alberghiere esistenti, nonché, per agevolarne l’occupazione, gli operatori economici, esercitanti attività alberghiera, che presentano, nell’esercizio 2024, interventi finanziabili di cui all’articolo 10, comma 1 bis del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72 e successive modifiche, possono richiedere l’ammissione al credito agevolato anche dei mutui ipotecari già concessi dagli Istituti bancari sammarinesi, che non hanno usufruito in precedenza del credito agevolato e sono stati oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato 23 marzo 2022 n.52. L’operatore economico deve, altresì, essere in regola con il pagamento della quota interessi afferenti ai mutui oggetto di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del Decreto Delegato n.52/2022. Qualora l’operatore economico richieda ed acceda alla misura di sostegno di cui al comma 1, che può avvenire anche mediante unificazione dei mutui di cui al comma 1 in un unico mutuo, il contributo in conto interessi da parte dello Stato sul mutuo, così ristrutturato, è pari al 70 per cento del tasso convenzionato per una durata massima di anni dieci dall’ammissione alla misura di sostegno di cui al presente decreto delegato.
LA COPERTURA E LE NORME FINALI
Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi, relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato, trovano imputazione sul capitolo di spesa 2-4- 7226 “Contributi in conto interessi e in conto canoni per interventi a sostegno delle attività economiche”.
Vista la dichiarazione di decadenza in data 28 agosto 2024 del Decreto Delegato 27 marzo 2024 n.74, sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.