Introdurre un sistema di norme e di principi concernenti la tutela, anche collettiva e superindividuale, dei consumatori nei processi di consumo di acquisto di beni o servizi, al fine di garantire un più elevato livello di tutela: questa la mission del Decreto Delegato numero 134 del 2024 che ha inoltre l’ulteriore scopo di conformare, proporzionalmente, l’impianto normativo della Repubblica di San Marino alla già vigente normativa europea sul diritto e le tutele dei consumatori, anche al fine di implementare e migliorare i rapporti commerciali con Paesi terzi e di garantire, anche all’interno dello Stato, un elevato grado di tutela a favore di consumatori cittadini di altri Stati che vogliano concludere contratti sul territorio della Repubblica di San Marino ovvero con operatori economici aventi sede legale nel Paese, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza.
Il decreto delegato infine disciplina normativamente l’atto di consumo dalla fase di formazione della volontà di concludere il contratto di acquisto di beni o servizi, sino al momento successivo alla conclusione dello stesso, per garantire la correttezza e la trasparenza del processo negoziale in ogni sua fase, e ripristinare e comunque garantire, ove ciò si renda necessario, un tendenziale equilibrio giuridico tra le prestazioni, in tutti i rapporti che siano caratterizzati da un naturale divario di potere economico e contrattuale tra i contraenti.
Rimandando il lettore al documento integrale, scaricabile sul sito del Consiglio Grande e Generale, ci soffermiamo su alcuni punti.
INFORMAZIONI AL CONSUMATORE
Lo Stato riconosce carattere sociale a quelle attività destinate all’informazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associativa, che tuttavia non abbiano finalità commerciale, ma che siano dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi, nonché, a rendere chiaramente percepibili i benefici ed i costi conseguenti alla loro scelta. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere veritiere e trasparenti, adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata, ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio dello Stato riportano, chiaramente visibili e leggibili, indicazioni minime relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio ed alla sede legale del produttore o dell’importatore; c) al Paese di origine; d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione, con precisazione del luogo di provenienza del prodotto e del luogo di lavorazione dello stesso, ove differenti; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Le indicazioni e le informazioni di cui sopra devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita sul territorio dello Stato. Le indicazioni possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che deve essere fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
INDICAZIONE DEI PREZZI
Al fine di migliorare l’informazione al consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dagli operatori economici ai consumatori e le relative forme di pubblicità recano in ogni caso:
a) l’indicazione del prezzo di vendita finale, valido per unità di prodotto o per determinate quantità;
b) l’indicazione del prezzo di vendita finale per unità di prodotto o unità di misura e valido per un chilogrammo, un litro, un metro, un metro quadrato o un metro cubo del prodotto, ad eccezione: dei prodotti commercializzati sfusi e dunque misurati alla presenza del consumatore per i quali è sufficiente indicare soltanto il prezzo per unità di misura, dei prodotti di diversa natura, anche alimentare, ma inseriti in un’unica confezione, dei prodotti commercializzati in distributori automatici.
In deroga al disposto di cui sopra, non è necessaria l’esposizione del prezzo per i preziosi, le auto-moto-cicli e loro ricambi ed accessori, i giornali, le riviste ed i libri qualora abbiano già riportato il prezzo, gli oggetti di antiquariato, i prodotti offerti nelle vendite all’asta, i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande. Per tali articoli merceologici deve essere a disposizione del pubblico apposito catalogo con indicazione dei relativi prezzi di vendita al pubblico ove tecnicamente possibile.