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ICEE, il Regolamento applicativo ora è realtà

da Alessandro Carli

Individuati i criteri unificati di valutazione della condizione economica di coloro che risiedono anagraficamente ed effettivamente a San Marino. A stabilirli è il DD 132 del 2024: “Il diritto all’accesso a strumenti di protezione sociale, prestazioni agevolate ed altre prestazioni, non destinati alla generalità dei soggetti o, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche, nonché il grado di compartecipazione al costo delle prestazioni medesime, così come regolate dalle norme vigenti, mediante l’individuazione dei soggetti o dei nuclei familiari ai quali rivolgere prioritariamente un intervento pubblico”.

Rimandando il lettore al Decreto integrale – scaricabile dal sito del Consiglio Grande e Generale -, ci soffermiamo sul Regolamento, il nr. 15.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.132 sono i seguenti: 1 per 1 componente; 1,57 per 2 componenti; 2,04 per 3 componenti; 2,46 per 4 componenti; 2,85 per 5 componenti.

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

a) 0,2 per nucleo familiare con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l’unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati;

b) 0,2 per nucleo familiare con persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità grave, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Delegato n.132/2024, elevata a 0,3 in presenza di disabile grave minorenne;

c) la maggiorazione di cui alla lettera a) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

REDDITI, SPESE E DEDUZIONI

È di seguito individuato l’elenco dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare:

a) reddito lordo complessivo ai fini IGR. I redditi da lavoro dei dipendenti dei liberi professionisti e delle ditte individuali sono al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal contribuente;

b) redditi lordi soggetti a imposta sostitutiva – tassazione separata o a ritenuta a titolo d’imposta;

c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, anche a titolo risarcitorio, nonché tutti i redditi lordi prodotti all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni non dichiarati ai fini IGR;

d) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti, così come risulta da provvedimento giurisdizionale;

e) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, contributi, benefici, provvidenze, premi, rimborsi, gettoni, interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti, anche per interposta persona, da amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, anche estere, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, da non dichiararsi ai fini di legge per l’IGR;

f) il reddito delle attività finanziarie del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, detenute presso i soggetti regolati dalla Legge n.165/2005 e s.m. e all’estero anche per interposta persona;

g) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese estero da parte degli appartenenti al nucleo, convertito in euro, se necessario, al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito non dichiarati ai fini IGR. Per tale conversione si prende come riferimento il tasso di cambio pubblicato giornalmente da Banca Centrale;

h) redditi derivanti da trust sammarinesi o esteri.

È di seguito individuato l’elenco delle spese deducibili, all’ammontare del reddito di cui al comma 1 deve essere sottratto fino a concorrenza:

a) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in seguito alla separazione giudiziale o omologata o allo scioglimento, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero altro provvedimento dell’autorità giudiziaria. Nell’importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;

b) l’importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l’altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né separati a seguito di separazione giudiziale o omologata, come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria;

c) l’importo, fino ad un massimo di euro 7.000 per ogni persona disabile, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del DD n.132/2024 nel nucleo familiare per le spese documentate: sanitarie e socio-sanitarie; trattamenti, ausili e presidi finalizzati alla riabilitazione; le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate nella dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione di cui all’articolo 14, lettera b), comma 1 della Legge n.166/2013;

d) l’importo delle imposte assolte.

L’elenco delle spese e deduzioni relative al nucleo familiare, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi del comma 1, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o deduzioni riferite al nucleo familiare:

a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il canone annuo previsto nel contratto di locazione, regolarmente registrato, per un ammontare fino a concorrenza massima di euro 7.000 la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

b) le spese per le quote capitale dei mutui ipotecari ovvero dei canoni di locazione finanziaria relativi all’acquisto, alla costruzione, della prima casa, ai sensi della Legge nr. 110 del 1994 e s.m., sostenute alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della DRP, per un ammontare fino a concorrenza massima, di euro 5.000; la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

c) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, al netto delle deduzioni già spettanti inclusiva dei contributi versati, per addetti all’assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all’Ufficio Attività Economiche e dai contributi versati all’ISS;

d) alternativamente a quanto previsto alla lettera c), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità nella struttura medesima;

e) le spese sostenute per l’abitazione in cui è residente il nucleo familiare per l’energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU;

f) le rette per il nido statale o privato e per gli spazi bambini.

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